XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3012
Onorevoli Colleghi! - Come noto, nella seduta dell'11
aprile 2002, l'Adunanza generale del Consiglio di Stato ha
reso il parere n. 67/02, relativamente allo schema di
regolamento concernente l'individuazione della figura e del
profilo professionale dell'odontotecnico.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che "le disposizioni
attributive della potestà regolamentare al Ministro della
salute debbono ritenersi venute meno a seguito della
emanazione del nuovo Titolo V della parte seconda della
Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e
della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude
che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro
intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare. Nel
nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo
Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina
che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare,
un assetto unitario (i cosiddetti princìpi fondamentali).
Va riconosciuto, invece, alla legge regionale
(legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti
della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti
regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline
diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a
livello di princìpi fondamentali. Alla luce delle nuove
disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito
statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie
professioni, dei loro contenuti (rilevanti per definire la
fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i
titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.
Il potere statale di intervento, in relazione alle
professioni sanitarie, va, pertanto, esercitato non più con
regolamento, ma in via legislativa, con i princìpi
fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo
117 della Costituzione.
Né possono essere ritenuti consentiti, fino alla
emanazione dei princìpi fondamentali, interventi nella
normazione regionale fondati sul presupposto dell'esistenza di
una professione che non è stata ancora istituita dalla
legislazione statale".
Pertanto, per evidente analogia, si pone la necessità di
rendere attuale il profilo professionale della professione
sanitaria del tecnico audioprotesista attualmente disciplinata
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n.
668 del 1994.
Alla luce di quanto rilevato nel citato parere del
Consiglio di Stato, non è più possibile intervenire sulla
materia con decreti o regolamenti dello Stato, ma si deve
intervenire con una proposta di legge, che fissi i princìpi
fondamentali.
Il profilo professionale del tecnico audioprotesista in
vigore, di cui al citato decreto n. 668 del 1994, prevede che
gli operatori sanitari abilitati possano fornire, adattare e
controllare i presìdi per la prevenzione e la correzione dei
deficit uditivi.
E' previsto, inoltre, che il tecnico audioprotesista
applichi i presìdi protesici mediante il rilievo dell'impronta
del condotto uditivo esterno, già costruiti o che costruisce
lui stesso, previa somministrazione di prove di valutazione
protesica.
Attualmente, il tecnico audioprotesista opera su
prescrizione medica mediante atti professionali che implicano
la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
La modifica proposta integra le suddette competenze,
prevedendo la diretta attività degli operatori di prevenzione,
correzione e riabilitazione delle deficienze della funzione
uditiva, con cognizione delle situazioni potenzialmente
patologiche, che dovranno segnalare al medico.
Conseguentemente, la scelta, la fornitura, il controllo e
l'adattamento del dispositivo dell'ausilio per l'udito, nonché
l'educazione protesica dell'ipoacusico, atti già propri della
professione sanitaria del tecnico audioprotesista, verrebbero,
perciò, esercitati senza l'obbligo della prescrizione
medica.
L'abrogazione della prescrizione del medico per
l'esercizio professionale del tecnico audioprotesista si può
ipotizzare solo in parte, in quanto i deficit uditivi
sono dovuti anche a patologie dell'apparato audiovestibolare
che ricadono in un ambito operativo di stretta pertinenza
medica.
Tuttavia, valutando gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea per le professioni sanitarie di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2001, i quali prevedono tra le attività formative elencate
nell'allegato 2, di base, caratterizzanti ed affini, una serie
di settori scientifico - disciplinari specifici che danno allo
studente del corso di laurea per tecnico audioprotesista la
possibilità di apprendere le cognizioni necessarie per
espletare le attività previste dal profilo professionale in
modo autonomo.
Infatti, i settori scientifico-disciplinari relativi alla
otorinolaringoiatria e all'audiologia tra gli ambiti
disciplinari caratterizzanti (scienze audioprotesiche) e tra
quelle affini ed integrative (scienze interdisciplinari
cliniche), così come il settore scientifico-disciplinare
relativo alle scienze tecniche mediche applicate e quello
relativo alle misure elettriche ed elettroniche,
caratterizzano la formazione dello studente in modo
sostanziale, facendogli acquisire la possibilità di esercitare
la propria professione sanitaria in autonomia.
Dunque, per il tecnico audioprotesista, si potrebbe
ipotizzare l'esercizio professionale autonomo limitatamente ai
difetti semplici di presbiacusia e delle ipoacusie neuro
sensoriali cocleari o miste, lasciando l'obbligo della
prescrizione del medico per tutti gli altri casi di sordità
dovuti a patologie complesse dell'apparato audio-vestibolare e
quando le prestazioni sono a carico del Servizio sanitario
nazionale.
In particolare, si ritiene necessario il mantenimento
dell'obbligo della prescrizione medica per la trattazione dei
deficit uditivi presenti in soggetti in età pediatrica o
comunque minorenni.
Così come appare di fondamentale importanza l'introduzione
dell'obbligo della segnalazione al medico di aspetti
potenzialmente patologici che il tecnico audioprotesista
potrebbe rilevare in sede di somministrazione di prove di
valutazione protesica.
In tal modo, si avrebbe una positiva collaborazione tra il
tecnico e il medico che avrebbe come risultato la fornitura di
una prestazione sanitaria completa ed efficace.
Pertanto, si ritiene opportuna una revisione del profilo
professionale così come sopra esplicitato.
Per la figura in esame, l'adeguamento delle competenze
contenute nel profilo professionale alla effettiva
preparazione appresa a conclusione del corso di studi
universitari appare appropriato, poiché, secondo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio
1999, n. 42, che oltre ad abrogare i mansionari delle
professioni, stabilisce che il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui al decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, è
determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione
post-base, nonché degli specifici codici deontologici, ove
esistenti.