XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3012




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' individuata la figura professionale di tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, svolge la propria attività nella selezione, fornitura, adattamento e controllo dei presìdi protesici per la prevenzione e la correzione dei deficit uditivi.
        2. L'attività del tecnico audioprotesista è volta alla selezione e alla successiva applicazione degli ausili uditivi e dei presìdi protesici mediante la somministrazione di prove di valutazione protesica, al rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, alla progettazione delle chioccole nonché alla scelta di altri sistemi di accoppiamento acustico.
        3. Il tecnico audioprotesita opera mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia, trattando direttamente i casi di presbiacusia semplice o di ipoacusia neurosensoriale cocleare o mista dallo stesso strumentalmente accertati.
        4. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico quando le prestazioni connesse alla sua attività, di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del Servizio sanitario nazionale e, in ogni caso, sono rivolte ad utenti minorenni.
        5. Il tecnico audioprotesita individua e segnala al medico le condizioni patologiche che non rientrano nel proprio ambito di attività, rilevate durante la somministrazione di prove di valutazione protesica.
        6. Il tecnico audioprotesista collabora con le altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura degli ausili uditivi e dei presìdi protesici nonché l'addestramento al loro uso.
        7. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.



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