XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3012
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale di tecnico
audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico
audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del
titolo universitario abilitante, svolge la propria attività
nella selezione, fornitura, adattamento e controllo dei
presìdi protesici per la prevenzione e la correzione dei
deficit uditivi.
2. L'attività del tecnico audioprotesista è volta alla
selezione e alla successiva applicazione degli ausili uditivi
e dei presìdi protesici mediante la somministrazione di prove
di valutazione protesica, al rilievo dell'impronta del
condotto uditivo esterno, alla progettazione delle chioccole
nonché alla scelta di altri sistemi di accoppiamento
acustico.
3. Il tecnico audioprotesita opera mediante atti
professionali che implicano la piena responsabilità e la
conseguente autonomia, trattando direttamente i casi di
presbiacusia semplice o di ipoacusia neurosensoriale cocleare
o mista dallo stesso strumentalmente accertati.
4. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del
medico quando le prestazioni connesse alla sua attività, di
cui ai commi 1 e 2, sono a carico del Servizio sanitario
nazionale e, in ogni caso, sono rivolte ad utenti
minorenni.
5. Il tecnico audioprotesita individua e segnala al medico
le condizioni patologiche che non rientrano nel proprio ambito
di attività, rilevate durante la somministrazione di prove di
valutazione protesica.
6. Il tecnico audioprotesista collabora con le altre
figure professionali ai programmi di prevenzione e di
riabilitazione delle sordità mediante la fornitura degli
ausili uditivi e dei presìdi protesici nonché l'addestramento
al loro uso.
7. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.