XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3011
Onorevoli Colleghi! - Il 3 dicembre 1999, con
l'approvazione della legge n. 493 recante norme per la tutela
della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici, è stato compiuto un rilevante
passo in avanti nella tutela di coloro che rimangono coinvolti
in incidenti durante lo svolgimento delle mansioni domestiche:
da una prima lettura sembrerebbe posto in essere un importante
provvedimento che riconosce e sancisce la valenza
socio-economica delle figure della casalinga e del
casalingo.
E' bene specificare che la legge n. 493 del 1999 è la
prima legge, approvata dal Parlamento di uno Stato europeo,
che tutela la salute nelle abitazioni e istituisce
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici.
L'attuazione di questa legge, nonché il fenomeno degli
infortuni domestici, forniscono degli ottimi spunti per
un'analisi socio-culturale delle difficoltà che si dovranno
affrontare per intraprendere concretamente e con profitto un
percorso, caratterizzato da profondi mutamenti culturali, per
ora solo abbozzato e un giorno realizzato, ci si augura, in
tutta la sua levatura morale e civile.
L'Istituto nazionale di statistica conduce, ogni anno,
un'indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana,
realizzata intervistando un campione di circa sessantamila
cittadini; nel capitolo "Stili di vita e condizioni di
salute", dedica una sezione al fenomeno degli infortuni in
ambito domestico fornendone una fotografia esauriente.
I dati relativi all'andamento degli incidenti secondo la
ripartizione geografica confermano la casualità del
fenomeno.
Due variabili, invece, che influiscono sugli incidenti in
ambito domestico, sono il sesso e l'età; quest'ultima,
suddivisa in tre macro classi determinate dai periodi della
vita pre-occupazionale, occupazionale e post-occupazionale, ed
analizzata secondo il sesso, mostra precise e circoscritte
situazioni in relazione al fenomeno degli incidenti domestici
ed evidenzia l'aumentare della possibilità di rimanere vittime
di infortuni in ambito domestico con l'aumentare dell'età.
E' ipotizzabile che i giovani si impegnino poco, durante
la giornata, in lavori di tipo domestico mentre le persone
anziane, oltre a svolgere la loro normale e personale attività
in ambito domestico, sono sempre più spesso chiamate a
supporto dell'organizzazione familiare di figli, figlie,
generi e nuore; anzi, si potrebbe ipotizzare, in questo caso,
un sostanziale aumento delle attività domestiche svolte.
I soggetti di età superiore ai sessantacinque anni, una
volta andati in pensione, si trovano molto spesso a svolgere
le funzioni di tate, governanti ed educatori per i propri
nipoti e, se da un lato ciò può risultare un ottimo
escamotage per la tutela dell'incolumità psicologica di
coloro che entrano a far parte della categoria dei pensionati,
dall'altro aumenta, con molta probabilità, il rischio per la
loro incolumità fisica.
Inserendo la variabile sesso, si ottiene una visione più
particolareggiata del fenomeno e soprattutto della società
italiana: le persone più soggette ad infortuni in ambito
domestico sono le donne - il 72,1 per cento di infortunate
rispetto ad una incidenza sulla popolazione totale del 51,4
per cento - e, nei valori assoluti, le più colpite
appartengono alla fascia occupazionale - 42,5 per cento del
totale degli infortunati.
Se si confronta però il dato con l'incidenza delle fasce
d'età sulla popolazione emerge che, proporzionalmente, le più
coinvolte sono le ultra-sessantacinquenni nell'ordine di 30
donne infortunate su 1000 contro le 23 su 1000 della fascia
d'età dai venticinque ai sessantaquattro anni.
L'analisi dei dati relativa agli uomini infortunati in
incidenti domestici in sostanza non ha storia: a fronte di
un'incidenza dei maschi del 48,6 per cento sulla popolazione
totale, vi è un'incidenza sulle persone infortunate pari al
27,9 per cento il che equivale ad affermare che ogni 1000
uomini circa 9 rimangono coinvolti in incidenti domestici, con
un rapporto di 2,45 donne infortunate per ogni uomo.
La donna, anche se impegnata in attività lavorative svolte
fuori dalle mura domestiche, è tuttora colei che cura la
gestione e l'organizzazione della casa, e della famiglia.
Non si è ancora giunti al riconoscimento dell'importanza
socio-economica di tutte le attività connesse alla gestione
della famiglia: il ruolo svolto dalla persona che si occupa
dell'andamento della casa, della cura dei familiari e
dell'educazione dei figli non viene riconosciuto quale
pilastro della crescita culturale ed economica di una Nazione,
e su questo errore, sia di valutazione sia strategico, si
fonda la mancanza di iniziative politiche, economiche e
sociali dei Governi europei.
Apripista verso la realizzazione della auspicata tutela
della categoria delle casalinghe e dei casalinghi, l'Italia ha
sentito, e sente oggi più forte, la necessità di non
dimostrarsi indifferente di fronte ai dati evidentemente
allarmanti emersi da anni di osservazione, da parte degli enti
preposti, del fenomeno degli infortuni in ambito domestico; ma
la sensibilità e l'attenzione dimostrate non hanno messo dal
riparo il precedente Governo italiano, come dimostra la legge
n. 493 del 1999.
L'importanza del provvedimento legislativo, ma
indubbiamente anche l'oggettiva necessità di sensibilizzare
l'opinione pubblica verso i rischi che inconsapevolmente si
corrono nelle abitazioni domestiche, hanno fatto sì che i
mass-media parlassero molto dell'entrata in vigore di
questa legge; l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal canto suo, ha inviato un
plico con lettera e opuscoli informativi a tutte le persone di
età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, senza
differenze di genere, che non risultano iscritte presso altre
forme obbligatorie di previdenza sociale e che, quindi,
dovrebbero svolgere esclusivamente attività di lavoro in
ambito domestico, senza subordinazione e a titolo gratuito: in
sintesi tutti coloro che svolgono l'attività di gestione della
propria famiglia.
La legge n. 493 del 1999, però, non presuppone, e tanto
meno prevede, un riconoscimento formale del lavoro domestico
quale attività lavorativa in senso proprio: all'equiparazione
lessicale dell'incidente domestico con l'incidente sul lavoro
non è seguita l'equiparazione formale tra condizione di
casalinga e condizione occupazionale tout court. La
legge, infatti, si prefigge da un lato la promozione di
iniziative, attraverso la realizzazione di campagne
informative ed educative, per la tutela della sicurezza e
della salute di coloro che svolgono attività in ambito
domestico e, dall'altro, l'istituzione di una forma
assicurativa per la tutela del rischio infortunistico per
invalidità permanente derivante dall'espletamento di mansioni
in ambito domestico; tuttavia non aggancia i parametri
contrattuali dell'assicurazione per gli infortuni in ambito
domestico alla formula contrattuale dell'assicurazione per gli
infortuni sul lavoro.
La legge n. 493 del 1999, al capo III, articolo 6, comma
1, sancisce che "Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto
in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed
economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale
attività trae l'intera collettività. A tal fine il presente
capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio
infortunistico per invalidità permanente derivante da lavoro
svolto in ambito domestico", e con l'articolo 7, comma 2,
assegna la gestione dell'assicurazione all'INAIL.
Il comma 1 dell'articolo 6 riassume la contraddittorietà
della legge: se da un lato lo Stato riconosce, per la prima
volta formalmente, la valenza sociale ed economica del lavoro
che quotidianamente centinaia di migliaia di persone svolgono
in ambito domestico, dall'altro si contraddice e riconosce
solo l'invalidità permanente e non anche quella temporanea
come per qualunque altra persona occupata.
Il paradosso si raggiunge poi con le tipologie di
infortuni assicurabili: questi comprendono tutti gli infortuni
avvenuti a causa o in occasione di lavoro in ambito domestico,
causati da evento violento o virulento, ma da cui derivi una
invalidità superiore al 33 per cento!
Per il caso di morte, infine, si potrà intervenire solo
dopo una verifica della capienza del Fondo di cui all'articolo
10 della medesima legge n. 493 del 1999.
Un dipendente amministrativo, dell'industria o di
qualunque altro settore economico, è tutelato e risarcito in
tutti i casi di invalidità permanente: dal "semplice
accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri
e non oltrepassi i cinque" o dalla "perdita della falange
ungueale del pollice" alla "anchilosi completa rettilinea del
ginocchio", mentre una casalinga, non mancina, in caso di
"perdita del pollice e del primo metacarpo" della mano
sinistra, non ha diritto alla tutela e al risarcimento del
danno subito a causa del lavoro svolto in ambito domestico in
quanto, per questo tipo di infortunio, viene riconosciuta una
invalidità "solo" del 30 per cento.
A queste differenze si potrebbe obiettare l'esiguità del
premio annuo corrisposto da chi svolge attività in ambito
domestico, solo 12 euro e 91 centesimi.
Il vizio di forma della legge consiste, in realtà, nella
mancata quantificazione monetaria del riconosciuto valore
economico prodotto dal lavoro svolto in ambito domestico e
dagli indiscutibili vantaggi che da ciò l'intera collettività
trae.
Peraltro i premi assicurativi versati all'INAIL sono sì di
importo maggiore ma non tale, in senso relativo, da
giustificare una tale disparità di tutela tra un lavoratore
dipendente e chi svolge lavori in ambito domestico.
L'incompletezza legislativa porta ad un'altra, non
indifferente, lacuna: la mancata indennità per l'inabilità
temporanea, che per i lavoratori dipendenti ha lo scopo di
ricomporre l'equilibrio economico interrotto dalle conseguenze
dell'infortunio subito.
In realtà, l'inabilità temporanea di quaranta giorni,
conseguente, ad esempio, ad una frattura, ha indubbiamente un
costo in termini organizzativi per una famiglia che si trova a
dover fare i conti con la necessità di assistere l'infortunato
e sostituirlo nella gestione della casa.
La presente proposta di legge si compone di sette
articoli.
L'articolo 1 prevede l'iscrizione all'assicurazione per
quanti abbiano compiuto la maggiore età, estendendo quindi la
copertura anche per gli ultrasessantacinquenni.
L'articolo 2 abbassa il grado di invalidità permanente dal
33 per cento al 27 per cento prevedendo anche un risarcimento
per inabilità temporanea assoluta.
L'articolo 3 introduce l'assicurazione facoltativa, per le
persone che pur non svolgendo esclusivamente lavoro in ambito
domestico, si occupano comunque, anche saltuariamente, della
cura della famiglia.
L'articolo 4, inoltre, aumenta il premio annuo corrisposto
da chi svolge lavori in ambito domestico passando da 12 euro e
91 centesimi a 15 euro, ma innalza il tetto che dà diritto
alla gratuità dell'iscrizione al Fondo, adeguandosi agli
standard al di sotto dei quali si ha diritto
all'integrazione pensionistica.
L'articolo 5 specifica la prestazione dovuta per inabilità
temporanea assoluta prevedendo, in aggiunta, il rimborso delle
spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici.
Gli articoli 6 e 7, infine, riguardano rispettivamente le
modalità di attuazione della legge e la copertura
finanziaria.