XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3011
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "di etā compresa tra i 18 anni e i 65 anni"
sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano compiuto la
maggiore etā,".
Art. 2.
1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "non inferiore al 33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 27 per cento,
ovvero una inabilitā temporanea assoluta".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,
č inserito il seguente:
"Art. 7-bis. (Assicurazione facoltativa). - 1.
Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che
non svolgono in via esclusiva attivitā di lavoro in ambito
domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),
limitatamente alla prestazione di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 9".
Art. 4.
1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 7,
comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 7, comma 3, e 7-bis", e le parole: "lire 25.000
annue" sono sostituite dalle seguenti: "15 euro annui";
b) al comma 2, lettera a), le parole: "lire
9 milioni annue" sono sostituite dalle seguenti: "6.713,98
euro annui";
c) al comma 2, lettera b), le parole: "lire
18 milioni annue" sono sostituite dalle seguenti:
"11.271,39 euro annui".
Art. 5.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, č sostituito dal seguente:
"1. Le prestazioni consistono:
a) in una rendita per inabilitā permanente, esente
da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una
riduzione della capacitā lavorativa nella misura di cui
all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, ed č calcolata su una retribuzione
convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per
il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile
ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni;
b) in un'indennitā per inabilitā temporanea
assoluta, pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali,
quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacita
lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei
mesi;
c) nel rimborso delle spese sostenute in
conseguenza di infortuni domestici, sempre che siano state
sostenute presso una struttura sanitaria pubblica".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3
dicembre 1999, n. 493, č inserito il seguente:
"2-bis. L'indennitā per inabilitā temporanea
assoluta č corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo a quello in cui č avvenuto l'infortunio".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,
č inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Modalitā di attuazione). - 1. Le
modalitā di attuazione delle disposizioni degli articoli da 7
a 9 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INAIL".
2. Il decreto di cui all'articolo 11-bis della legge
3 dicembre 1999, n. 493, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, č adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.