XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3007 - 1377 - 2200-A
Onorevoli Colleghi! - I La materia della parità di
accesso ai mezzi di informazione e della propaganda elettorale
radiotelevisiva e a mezzo stampa è attualmente disciplinata
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica.
Il presente disegno di legge si propone di innovare,
semplificandola, tale normativa limitatamente alle emittenti
radiofoniche e televisive locali.
La citata legge n. 28 del 2002 impone infatti alle
emittenti locali, anche in periodo non elettorale, degli
obblighi eccessivi rispetto al loro ambito di diffusione e
alle loro dimensioni economiche. Si pensi, a titolo di
esempio, all'obbligo di organizzare programmi di comunicazione
politica e di informazione nelle forme indicate dalla legge
stessa, nonché di collocare i messaggi politici autogestiti in
appositi contenitori e di comunicare all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, con almeno quindici giorni di
anticipo, la loro collocazione nel palinsesto; all'obbligo di
praticare uno sconto del 50 per cento rispetto alle tariffe
normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari ed offrire,
al tempo stesso, spazi di comunicazione politica gratuiti per
un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi.
Nei periodi di campagna elettorale le regole alle quali le
emittenti radiotelevisive locali devono attenersi sono ancor
più numerose ed articolate.
La estrema complessità e la difficile applicabilità alle
emittenti locali della normativa recata dalla legge n. 28 del
2000 sono apparse con chiarezza in occasione delle campagne
elettorali negli ultimi due anni, inducendo molte emittenti
locali ad astenersi dal trasmettere programmi di informazione
o di comunicazione politica - che costituiscono condizione per
la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento-
per evitare il rischio di non rispettare appieno la complessa
normativa in vigore e di incorrere nelle sanzioni
dall'Autorità. Ciò ha comportato, di conseguenza, una lesione
degli interessi dei cittadini dei collegi periferici e dei
relativi candidati che non hanno potuto, rispettivamente,
usufruire di una adeguata informazione durante la campagna
elettorale e svolgere un'attiva partecipazione all'attività di
propaganda tramite il mezzo radiotelevisivo.
L'intervento di riforma proposto, la cui urgenza è di
tutta evidenza, trova legittimazione nella recente sentenza n.
155 del 2002 della Corte costituzionale nella quale è stata
sottolineata la "rilevante differenza di ordine fattuale e
giuridico tra emittenti ad ambito nazionale ed emittenti ad
ambito locale, in considerazione della limitatezza delle
risorse finanziarie disponibili per queste ultime". Tale
constatazione legittima indubbiamente una disciplina
differenziata tra i due tipi di emittenza, capace di tenere
conto delle maggiori difficoltà che la normativa attualmente
in vigore impone alle emittenti locali.
Con il presente provvedimento si intende, dunque,
introdurre una disciplina più snella e concisa, in grado di
assicurare nel contempo una piena libertà di espressione ed
opinione, nell'assoluto rispetto dell'articolo 21 della
Costituzione, e il principio del pluralismo.
La Commissione ha sostanzialmente confermato l'impianto
della disciplina proposta dal disegno di legge, apportando ad
essa alcuni correttivi, sia di carattere formale, optando per
una novella della legge n. 28 del 2000, sia di natura
sostanziale, anche al fine di recepire suggerimenti formulati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni audita
informalmente nel corso dell'esame in sede referente.
Quanto all'ambito di applicazione della nuova disciplina
(articolo 1, capoverso articolo 11-bis) la Commissione
ha ritenuto opportuno limitarla alle emettenti radiofoniche e
televisive locali, escludendo sia le emittenti nazionali di
televendita - ricomprese nel testo originario del disegno di
legge tra i soggetti destinatari della legge - in ragione
della loro diversa dimensione economica, sia la programmazione
regionale o comunque locale della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati comunque
operanti in ambito nazionale.
L'elemento maggiormente innovativo della disciplina
proposta è il fatto di demandare la definizione della
normativa di dettaglio ad appositi codici di
autoregolamentazione, secondo un modello diffuso in altri
ordinamenti (capoverso articolo 11-quater).
Il compito di elaborare uno schema di codice di
autoregolamentazione è affidato alle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle emittenti locali
(individuate dalla Commissione in quelle che rappresentino
almeno il cinque per cento delle predette emittenti). Lo
schema di codice di autoregolamentazione, dopo essere stato
sottoposto ai pareri della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni
parlamentari, viene trasmesso all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, che delibera entro il termine di quindici
giorni. L'attribuzione ad una autorità indipendente della
competenza a deliberare in materia, introdotta dalla
Commissione, è in linea con le esperienze straniere (Regno
Unito, Francia Germania) e trova giustificazione nella
peculiarità della materia oggetto di regolamentazione.
Il codice, così come deliberato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, è quindi sottoscritto dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti
locali ed emanato con decreto del Ministro delle
comunicazioni.
Viene dunque lasciata ampia libertà alle emittenti locali
nell'elaborazione del codice, nel rigoroso rispetto del
pluralismo, della parità di trattamento, dell'imparzialità e
dell'equità, che vengono enunciati quali princìpi fondamentali
e regole insopprimibili nei programmi d'informazione e di
comunicazione politica. Il codice di autoregolamentazione,
secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
11-quater, introdotto dalla Commissione, dovrà comunque
contenere disposizioni che consentano a tutti i soggetti che
partecipano alla competizione elettorale parità di condizioni
nella comunicazione politica, anche con riferimento alla fasce
orarie e al tempo di trasmissione. Si è ritenuto inoltre di
continuare a prevedere, in favore delle emittenti che
accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito, l'accesso ai rimborsi previsti dall'articolo
4, comma 5, della legge n. 28 del 2000. Per i messaggi
politici autogestiti a pagamento la determinazione dei prezzi
è demandata al codice di autoregolamentazione, che dovrà
comunque attenersi al principio della parità di
trattamento.
Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei
confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive
locali dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
comunicazioni. A partire da tale data cessano di avere
efficacia per le emittenti locali le disposizioni recate dal
capo I della legge n. 28 del 2000, con eccezione di quelle
relative al divieto di diffusione dei risultati di sondaggi
politici ed elettorali di cui all'articolo 8 e di quelle
relative ai messaggi politici autogestiti di cui all'articolo
4, commi 3 e 5 (capoverso articolo 11-septies), nonché
la disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5 della legge
n. 515 del 1993, concernente il divieto di apparizione in
trasmissioni televisive di candidati (articolo 3).
Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi
stabiliti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione e
di comminare le relative sanzioni, anche d'urgenza, è affidato
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (capoverso
articolo 11-quinquies).
Le sanzioni previste rispondono pienamente al principio di
proporzionalità, in base al quale i mezzi adoperati non devono
eccedere quanto è opportuno e necessario per il perseguimento
dello scopo prefisso. Nella previsione del regime
sanzionatorio, inoltre, si è data preferenza a misure che
garantiscano un immediato ripristino della posizione lesa, in
luogo della sola sanzione pecuniaria che l'esperienza ha
dimostrato non avere sufficiente efficacia dissuasiva. Esse
consistono in un ordine di eliminazione degli effetti
pregiudizievoli, attuabile anche attraverso una trasmissione
compensativa, la quale costituisce una forma di reintegrazione
in forma specifica del diritto sacrificato del soggetto
politico interessato. Qualora non sia possibile ordinare
trasmissioni a carattere compensativo l'Autorità potrà
disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per
un periodo massimo di trenta giorni.
In caso di inottemperanza è prevista l'irrogazione di una
sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di 1.000 euro ed
un massimo di 20.000 euro. Per la tutela giurisdizionale
contro i provvedimenti dell'Autorità, ad evitare ogni
ambiguità e per una maggiore trasparenza si richiama
espressamente la giurisdizione esclusiva prevista in via
generale dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.
205.
L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, apporta alla
legge n. 28 del 2000, a decorrere dalla piena operatività
della nuovo disciplina, le modificazioni necessarie al fine di
coordinare la normativa di carattere generale (nuovo capo I)
con quella speciale introdotta dal nuovo capo II per le
emittenti locali.
Alla luce delle considerazioni esposte e dell'orientamento
complessivamente favorevole al merito del provvedimento
manifestato nel corso dell'esame in sede referente anche da
parte di forze politiche dell'opposizione, si auspica una sua
rapida approvazione, in tempo utile per consentirne
l'applicazione in occasione delle prossime scadenze
elettorali.
Antonio ORICCHIO, Relatore.