XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3007 - 1377 - 2200-A




        Onorevoli Colleghi! - I La materia della parità di accesso ai mezzi di informazione e della propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo stampa è attualmente disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
        Il presente disegno di legge si propone di innovare, semplificandola, tale normativa limitatamente alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
        La citata legge n. 28 del 2002 impone infatti alle emittenti locali, anche in periodo non elettorale, degli obblighi eccessivi rispetto al loro ambito di diffusione e alle loro dimensioni economiche. Si pensi, a titolo di esempio, all'obbligo di organizzare programmi di comunicazione politica e di informazione nelle forme indicate dalla legge stessa, nonché di collocare i messaggi politici autogestiti in appositi contenitori e di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con almeno quindici giorni di anticipo, la loro collocazione nel palinsesto; all'obbligo di praticare uno sconto del 50 per cento rispetto alle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari ed offrire, al tempo stesso, spazi di comunicazione politica gratuiti per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Nei periodi di campagna elettorale le regole alle quali le emittenti radiotelevisive locali devono attenersi sono ancor più numerose ed articolate.
        La estrema complessità e la difficile applicabilità alle emittenti locali della normativa recata dalla legge n. 28 del 2000 sono apparse con chiarezza in occasione delle campagne elettorali negli ultimi due anni, inducendo molte emittenti locali ad astenersi dal trasmettere programmi di informazione o di comunicazione politica - che costituiscono condizione per la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento- per evitare il rischio di non rispettare appieno la complessa normativa in vigore e di incorrere nelle sanzioni dall'Autorità. Ciò ha comportato, di conseguenza, una lesione degli interessi dei cittadini dei collegi periferici e dei relativi candidati che non hanno potuto, rispettivamente, usufruire di una adeguata informazione durante la campagna elettorale e svolgere un'attiva partecipazione all'attività di propaganda tramite il mezzo radiotelevisivo.
        L'intervento di riforma proposto, la cui urgenza è di tutta evidenza, trova legittimazione nella recente sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale nella quale è stata sottolineata la "rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti ad ambito nazionale ed emittenti ad ambito locale, in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per queste ultime". Tale constatazione legittima indubbiamente una disciplina differenziata tra i due tipi di emittenza, capace di tenere conto delle maggiori difficoltà che la normativa attualmente in vigore impone alle emittenti locali.
        Con il presente provvedimento si intende, dunque, introdurre una disciplina più snella e concisa, in grado di assicurare nel contempo una piena libertà di espressione ed opinione, nell'assoluto rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, e il principio del pluralismo.
        La Commissione ha sostanzialmente confermato l'impianto della disciplina proposta dal disegno di legge, apportando ad essa alcuni correttivi, sia di carattere formale, optando per una novella della legge n. 28 del 2000, sia di natura sostanziale, anche al fine di recepire suggerimenti formulati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni audita informalmente nel corso dell'esame in sede referente.
        Quanto all'ambito di applicazione della nuova disciplina (articolo 1, capoverso articolo 11-bis) la Commissione ha ritenuto opportuno limitarla alle emettenti radiofoniche e televisive locali, escludendo sia le emittenti nazionali di televendita - ricomprese nel testo originario del disegno di legge tra i soggetti destinatari della legge - in ragione della loro diversa dimensione economica, sia la programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati comunque operanti in ambito nazionale.
        L'elemento maggiormente innovativo della disciplina proposta è il fatto di demandare la definizione della normativa di dettaglio ad appositi codici di autoregolamentazione, secondo un modello diffuso in altri ordinamenti (capoverso articolo 11-quater).
        Il compito di elaborare uno schema di codice di autoregolamentazione è affidato alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali (individuate dalla Commissione in quelle che rappresentino almeno il cinque per cento delle predette emittenti). Lo schema di codice di autoregolamentazione, dopo essere stato sottoposto ai pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, viene trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che delibera entro il termine di quindici giorni. L'attribuzione ad una autorità indipendente della competenza a deliberare in materia, introdotta dalla Commissione, è in linea con le esperienze straniere (Regno Unito, Francia Germania) e trova giustificazione nella peculiarità della materia oggetto di regolamentazione.
        Il codice, così come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è quindi sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali ed emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
        Viene dunque lasciata ampia libertà alle emittenti locali nell'elaborazione del codice, nel rigoroso rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell'imparzialità e dell'equità, che vengono enunciati quali princìpi fondamentali e regole insopprimibili nei programmi d'informazione e di comunicazione politica. Il codice di autoregolamentazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11-quater, introdotto dalla Commissione, dovrà comunque contenere disposizioni che consentano a tutti i soggetti che partecipano alla competizione elettorale parità di condizioni nella comunicazione politica, anche con riferimento alla fasce orarie e al tempo di trasmissione. Si è ritenuto inoltre di continuare a prevedere, in favore delle emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, l'accesso ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000. Per i messaggi politici autogestiti a pagamento la determinazione dei prezzi è demandata al codice di autoregolamentazione, che dovrà comunque attenersi al principio della parità di trattamento.
        Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni. A partire da tale data cessano di avere efficacia per le emittenti locali le disposizioni recate dal capo I della legge n. 28 del 2000, con eccezione di quelle relative al divieto di diffusione dei risultati di sondaggi politici ed elettorali di cui all'articolo 8 e di quelle relative ai messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 (capoverso articolo 11-septies), nonché la disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 515 del 1993, concernente il divieto di apparizione in trasmissioni televisive di candidati (articolo 3).
        Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione e di comminare le relative sanzioni, anche d'urgenza, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (capoverso articolo 11-quinquies).
        Le sanzioni previste rispondono pienamente al principio di proporzionalità, in base al quale i mezzi adoperati non devono eccedere quanto è opportuno e necessario per il perseguimento dello scopo prefisso. Nella previsione del regime sanzionatorio, inoltre, si è data preferenza a misure che garantiscano un immediato ripristino della posizione lesa, in luogo della sola sanzione pecuniaria che l'esperienza ha dimostrato non avere sufficiente efficacia dissuasiva. Esse consistono in un ordine di eliminazione degli effetti pregiudizievoli, attuabile anche attraverso una trasmissione compensativa, la quale costituisce una forma di reintegrazione in forma specifica del diritto sacrificato del soggetto politico interessato. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo l'Autorità potrà disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
        In caso di inottemperanza è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 20.000 euro. Per la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dell'Autorità, ad evitare ogni ambiguità e per una maggiore trasparenza si richiama espressamente la giurisdizione esclusiva prevista in via generale dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
        L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, apporta alla legge n. 28 del 2000, a decorrere dalla piena operatività della nuovo disciplina, le modificazioni necessarie al fine di coordinare la normativa di carattere generale (nuovo capo I) con quella speciale introdotta dal nuovo capo II per le emittenti locali.
        Alla luce delle considerazioni esposte e dell'orientamento complessivamente favorevole al merito del provvedimento manifestato nel corso dell'esame in sede referente anche da parte di forze politiche dell'opposizione, si auspica una sua rapida approvazione, in tempo utile per consentirne l'applicazione in occasione delle prossime scadenze elettorali.

Antonio ORICCHIO, Relatore.




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