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Disposizioni per
l'attuazione del principio
del pluralismo nella
programmazione delle
emittenti radiofoniche e
televisive locali e di
quelle nazionali di
televendita. |
Disposizioni per
l'attuazione del principio
del pluralismo nella
programmazione delle
emittenti radiofoniche e
televisive locali. |
1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica: DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA 2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo: DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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1. Le disposizioni della
presente legge si applicano
alle emittenti radiofoniche e
televisive locali ed a
quelle nazionali di
televendita. |
1. Le disposizioni del
presente Capo si applicano
alle emittenti radiofoniche e
televisive locali. |
2. La presente legge
non si applica alla
programmazione regionale o
comunque locale della
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo. |
2. Le disposizioni
del presente Capo non si
applicano alla
programmazione regionale o
comunque locale della
concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e
dei soggetti privati titolari
di concessione o di
autorizzazione o comunque
aventi altro titolo di
legittimazione per
trasmettere in ambito
nazionale. |
3. Alle emittenti di
cui al comma 1 la disciplina
prevista dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28, e
dall'articolo 1, comma 5,
della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e successive
modificazioni, cessa di
applicarsi dalla data del
decreto del Ministro delle
comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma
4. |
(V., in diversa
formulazione, il capoverso
Art. 11-septies del
presente comma e l'articolo
3). |
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1. Ai fini della presente
legge si intende: |
1. Ai fini del
presente capo si
intende: |
a) per "emittente
radiofonica e televisiva
locale", ogni soggetto
destinatario di
autorizzazione o concessione
per l'esercizio della
radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito
locale; |
a) per "emittente
radiofonica e televisiva
locale", ogni soggetto
destinatario di
autorizzazione o concessione
o comunque di altro titolo
di legittimazione
all'esercizio della
radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito
locale; |
b) per "emittente
nazionale di televendita",
l'emittente autorizzata a
trasmettere in ambito
nazionale esclusivamente o
prevalentemente programmi di
televendita, per tali
intendendosi le offerte fatte
direttamente al pubblico
attraverso il mezzo
radiofonico o televisivo allo
scopo di effettuare la
fornitura di beni o la
prestazione di servizi da
parte di impresa diversa
dalla concessionaria; |
soppressa; |
c) per "programma
d'informazione", il
telegiornale, il giornale
radio e comunque il
notiziario o altro programma
di contenuto informativo, a
rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi
dell'attualità e della
cronaca; |
b) identica; |
d) per "programma
di comunicazione politica",
ogni programma in cui assuma
carattere rilevante
l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche
manifestate attraverso
tipologie di programmazione
che comunque consentano un
confronto dialettico tra più
opinioni, anche se conseguito
nel corso di più
trasmissioni; |
c) identica. |
e) per "Autorità",
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di cui
all'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni. |
soppressa. |
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1. Le emittenti
radiofoniche e televisive
locali e quelle nazionali
di televendita devono
garantire il pluralismo,
attraverso la parità di
trattamento, l'obiettività,
l'imparzialità e l'equità
nella trasmissione sia di
programmi di informazione,
nel rispetto della libertà di
informazione, sia di
programmi di comunicazione
politica. |
1. Le emittenti
radiofoniche e televisive
locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la
parità di trattamento,
l'obiettività, l'imparzialità
e l'equità nella trasmissione
sia di programmi di
informazione, nel rispetto
della libertà di
informazione, sia di
programmi di comunicazione
politica. |
2. Al fine di
garantire il rispetto del
principio del pluralismo,
entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge le
organizzazioni maggiormente
rappresentative delle
emittenti locali e di
quelle nazionali di
televendita presentano al
Ministro delle comunicazioni
uno schema di codice di
autoregolamentazione sul
quale devono essere acquisiti
i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica. |
2. Al fine di
garantire la parità di
trattamento e l'imparzialità
a tutti i soggetti
politici, entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore delle
disposizioni di cui al
presente Capo le
organizzazioni che
rappresentino almeno il
cinque per cento delle
emittenti radiofoniche e
televisive locali
presentano al Ministro
delle comunicazioni uno
schema di codice di
autoregolamentazione sul
quale devono essere acquisiti
i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica. Decorso tale
termine senza che le
organizzazioni abbiano
provveduto a presentare uno
schema di codice di
autoregolamentazione, il
Ministro delle comunicazioni
propone comunque uno schema
di codice sul quale devono
essere acquisiti i pareri
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica. 3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo |
4, commi 3 e 5. Il codice di
autoregolamentazione
disciplina le condizioni
economiche di accesso ai
messaggi politici autogestiti
a pagamento, stabilendo
criteri di determinazione dei
prezzi da parte di ogni
emittente che tengano conto
della normativa in materia di
spese elettorali ammesse per
ciascun candidato e secondo
un principio di comprovata
parità di costo tra gli
stessi candidati. |
3. Le Commissioni
parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta
giorni dalla ricezione della
relativa proposta. |
4. Le
Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere
entro trenta giorni dalla
ricezione dello schema di
cui al comma 2. Lo schema,
con i relativi pareri, è
immediatamente trasmesso
all'Autorità, che delibera
entro il termine di quindici
giorni dalla sua
ricezione. |
4. Entro i successivi
trenta giorni le
organizzazioni
maggiormente
rappresentative delle
emittenti di cui al comma
2, tenuto conto dei pareri di
cui ai commi 2 e 3,
sottoscrivono il codice di
autoregolamentazione, che è
approvato con decreto del
Ministro delle
comunicazioni. |
5. Entro i
successivi trenta giorni le
organizzazioni di cui al
comma 2, tenuto conto dei
pareri previsti dal
medesimo comma 2,
sottoscrivono il codice di
autoregolamentazione, che è
emanato con decreto del
Ministro delle comunicazioni,
come deliberato
dall'Autorità. Decorso tale
termine senza che le
organizzazioni di cui al
comma 2 abbiano provveduto a
sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione, il
Ministro delle comunicazioni
emana comunque con proprio
decreto il codice di
autoregolamentazione. Il
codice di
autoregolamentazione acquista
efficacia nei confronti di
tutte le emittenti
radiofoniche e televisive
locali il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro delle
comunicazioni. |
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1. L'Autorità vigila sul
rispetto dei princìpi
espressi nella presente legge
e di quanto disposto nel
codice di
autoregolamentazione di cui
all'articolo 3, nonché delle
disposizioni regolamentari ed
attuative emanate
dall'Autorità medesima. |
1. L'Autorità vigila sul
rispetto dei princìpi
contenuti nel presente
capo e di quanto disposto
nel codice di
autoregolamentazione di cui
all'articolo
11-quater, nonché
delle disposizioni
regolamentari ed attuative
emanate dall'Autorità
medesima. |
2. In caso di
accertamento, d'ufficio o su
denuncia da parte di soggetti
politici interessati, di
comportamenti in violazione
della presente legge,
l'Autorità adotta nei
confronti dell'emittente ogni
provvedimento, anche in via
d'urgenza, idoneo ad
eliminare gli effetti di tali
comportamenti e può ordinare,
se del caso, la
programmazione di
trasmissioni a carattere
compensativo. |
2. In caso di
accertamento, d'ufficio o su
denuncia da parte di soggetti
politici interessati
ovvero del Consiglio
nazionale degli utenti
istituito presso
l'Autorità, di
comportamenti in violazione
del presente capo o del
codice di
autoregolamentazione di cui
all'articolo 11-quater
e delle disposizioni
regolamentari e attuative di
cui al comma 1, l'Autorità
adotta nei confronti
dell'emittente ogni
provvedimento, anche in via
d'urgenza, idoneo ad
eliminare gli effetti di tali
comportamenti e può ordinare,
se del caso, la
programmazione di
trasmissioni a carattere
compensativo. Qualora non
sia possibile ordinare
trasmissioni a carattere
compensativo, l'Autorità può
disporre la sospensione delle
trasmissioni dell'emittente
per un periodo massimo di
trenta giorni. |
3. L'Autorità verifica
il rispetto dei propri
provvedimenti e, in caso di
inottemperanza, irroga nei
confronti dell'emittente la
sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a
euro 50.000. |
3. L'Autorità verifica
il rispetto dei propri
provvedimenti adottati in
applicazione delle
disposizioni del presente
Capo e, in caso di
inottemperanza, irroga nei
confronti dell'emittente la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000
euro a 20.000 euro. |
4. I provvedimenti
dell'Autorità di cui al
presente articolo possono
essere impugnati dinanzi agli
organi di giustizia
amministrativa in sede di
giurisdizione esclusiva, ai
sensi dell'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre
1971, n. 1034. La competenza
di primo grado è attribuita
in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma. |
4. Identico. |
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1. L'Autorità adegua le
proprie disposizioni
regolamentari e attuative
alle disposizioni della
presente legge. |
1. L'Autorità adegua le
proprie disposizioni
regolamentari e attuative
alle disposizioni del
presente capo. |
(Efficacia delle 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8". 3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica: 1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "o a pagamento"; b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato; c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento"e"; d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo; e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati; f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: "e locali"; |
g) all'alinea del
comma 4 dell'articolo 10, le
parole: "da 3 a 7" sono
sostituite dalle seguenti: "3
e 4"; h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "o a pagamento". 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del |
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