XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3006
Onorevoli Colleghi! - L'esercizio di stazione di
radioamatore è regolato dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni,
agli articoli da 330 a 333. Tale disciplina legislativa non è
stata seguita da una normativa regolamentare soprattutto
perché il titolo IV del citato testo unico in materia di
telecomunicazioni è stato presto sconvolto dalle direttive
comunitarie che hanno introdotto i criteri del mercato in un
settore dominato da rigidi princìpi monopolistici. Ciò ha
determinato la sopravvivenza del precedente regolamento sulle
concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di
radioamatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1966, n. 1214.
La vetustà delle disposizioni in un settore in rapida
evoluzione e le novità in campo europeo sono state
all'origine, nel tempo, di iniziative parlamentari e del
Governo in materia non andate a buon fine, talora per
l'anticipata fine delle scorse legislature, e anche per la
ridondanza delle disposizioni legislative degli schemi
proposti in un settore che abbisogna di una regolamentazione
secondaria agile, capace di essere adeguata al progresso
soprattutto della tecnica.
Le disposizioni che ora si propongono rispondono alle
esigenze attuali per le seguenti ragioni.
In primo luogo, in un settore non soggetto a riserva di
legge, si prevede una delegificazione rinviando ad un
provvedimento del Ministro delle comunicazioni la produzione
normativa amministrativa e tecnica, atta a introdurre nel
settore tutti gli aggiornamenti necessari, senza escludere
nella realizzazione di tale disciplina il concorso delle
associazioni radioamatoriali.
In secondo luogo si introduce un concetto nuovo. Per
l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali non si
parla di concessione, che reca in sé pur sempre il concetto di
discrezionalità, bensì di autorizzazione generale. Ciò sta a
significare che nella specie si tratta di definire un
parametro ragionevole, proporzionale all'attività da regolare,
ammettendo poi all'esercizio dell'attività stessa tutti coloro
che presentino i requisiti stabiliti dall'autorizzazione
generale. L'autorizzazione generale rappresenta una
espressione di maturità giuridica mutuata dalla normativa
europea propria del settore delle telecomunicazioni.
Da ultimo, a fronte dell'introduzione dell'autorizzazione
generale, non si parla più di canoni di concessione, bensì di
contributi annuali a titolo di rimborso dei costi
dell'attività del Ministero per la gestione del settore
amatoriale. Va tenuto conto che ai radioamatori è riservata
una porzione di un bene - le frequenze - che appartiene alla
collettività. Per l'utilizzo a titolo particolare di questo
bene non viene più richiesto un corrispettivo; è comunque
richiesto un contributo che tenga conto anche delle spese per
la protezione o la "pulizia" delle gamme di frequenza
assegnate ai radioamatori.
Tanto premesso si illustra di seguito il contenuto della
presente proposta di legge:
articolo 1, commi 1 e 2: prevede la semplificazione
delle norme in materia di impianto ed esercizio delle stazioni
radioelettriche destinate ad attività di radioamatore mediante
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle comunicazioni. Il vigente regolamento, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214,
annovera tra i Ministeri concertanti i Dicasteri dell'interno,
della difesa, del tesoro e dell'industria. E' chiaro che prima
dell'adozione del regolamento lo schema di decreto sarà
comunque sottoposto al parere ed al contributo di esperienze e
di pensiero dei corrispondenti Dicasteri. Come già detto, la
materia non è soggetta a riserva di legge ed ha bisogno di una
disciplina che possa essere facilmente allineata soprattutto
alle norme amministrative e tecniche sulle radiocomunicazioni
prodotte dagli organismi mondiali <Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT)> ed europei <Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)>
di telecomunicazioni;
comma 3: detta i criteri ed i princìpi cui dovrà
attenersi l'esecutivo nella regolamentazione dell'attività
radioamatoriale; in particolare sottopone l'esercizio
dell'attività stessa ad autorizzazione generale;
comma 4: affida ad un decreto del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze la determinazione dei contributi che devono
essere versati annualmente dai radioamatori per l'esercizio
dell'attività radioamatoriale;
comma 5: con la disposizione si riconducono ad unità le
diverse fonti normative di determinazione della misura dei
contributi dovuti per la fattispecie considerata nel comma in
esame. La nuova fonte si presenta più semplice ed agile
rispetto a quelle vigenti e consente, da un lato, di adeguare
rapidamente i contributi, del tutto irrisori, dovuti per i
servizi di istituto resi dal Ministero (esami, rilascio titoli
e licenze); dall'altro, di definire i contributi dovuti dagli
utilizzatori di apparati radioelettrici di debole potenza,
fermi, per quanto concerne soprattutto la banda cittadina,
al 1973.