XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3006




        Onorevoli Colleghi! - L'esercizio di stazione di radioamatore è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, agli articoli da 330 a 333. Tale disciplina legislativa non è stata seguita da una normativa regolamentare soprattutto perché il titolo IV del citato testo unico in materia di telecomunicazioni è stato presto sconvolto dalle direttive comunitarie che hanno introdotto i criteri del mercato in un settore dominato da rigidi princìpi monopolistici. Ciò ha determinato la sopravvivenza del precedente regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.
        La vetustà delle disposizioni in un settore in rapida evoluzione e le novità in campo europeo sono state all'origine, nel tempo, di iniziative parlamentari e del Governo in materia non andate a buon fine, talora per l'anticipata fine delle scorse legislature, e anche per la ridondanza delle disposizioni legislative degli schemi proposti in un settore che abbisogna di una regolamentazione secondaria agile, capace di essere adeguata al progresso soprattutto della tecnica.
        Le disposizioni che ora si propongono rispondono alle esigenze attuali per le seguenti ragioni.
        In primo luogo, in un settore non soggetto a riserva di legge, si prevede una delegificazione rinviando ad un provvedimento del Ministro delle comunicazioni la produzione normativa amministrativa e tecnica, atta a introdurre nel settore tutti gli aggiornamenti necessari, senza escludere nella realizzazione di tale disciplina il concorso delle associazioni radioamatoriali.
        In secondo luogo si introduce un concetto nuovo. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali non si parla di concessione, che reca in sé pur sempre il concetto di discrezionalità, bensì di autorizzazione generale. Ciò sta a significare che nella specie si tratta di definire un parametro ragionevole, proporzionale all'attività da regolare, ammettendo poi all'esercizio dell'attività stessa tutti coloro che presentino i requisiti stabiliti dall'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale rappresenta una espressione di maturità giuridica mutuata dalla normativa europea propria del settore delle telecomunicazioni.
        Da ultimo, a fronte dell'introduzione dell'autorizzazione generale, non si parla più di canoni di concessione, bensì di contributi annuali a titolo di rimborso dei costi dell'attività del Ministero per la gestione del settore amatoriale. Va tenuto conto che ai radioamatori è riservata una porzione di un bene - le frequenze - che appartiene alla collettività. Per l'utilizzo a titolo particolare di questo bene non viene più richiesto un corrispettivo; è comunque richiesto un contributo che tenga conto anche delle spese per la protezione o la "pulizia" delle gamme di frequenza assegnate ai radioamatori.
        Tanto premesso si illustra di seguito il contenuto della presente proposta di legge:

            articolo 1, commi 1 e 2: prevede la semplificazione delle norme in materia di impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche destinate ad attività di radioamatore mediante regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Il vigente regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, annovera tra i Ministeri concertanti i Dicasteri dell'interno, della difesa, del tesoro e dell'industria. E' chiaro che prima dell'adozione del regolamento lo schema di decreto sarà comunque sottoposto al parere ed al contributo di esperienze e di pensiero dei corrispondenti Dicasteri. Come già detto, la materia non è soggetta a riserva di legge ed ha bisogno di una disciplina che possa essere facilmente allineata soprattutto alle norme amministrative e tecniche sulle radiocomunicazioni prodotte dagli organismi mondiali <Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)> ed europei <Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)> di telecomunicazioni;

            comma 3: detta i criteri ed i princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo nella regolamentazione dell'attività radioamatoriale; in particolare sottopone l'esercizio dell'attività stessa ad autorizzazione generale;

            comma 4: affida ad un decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei contributi che devono essere versati annualmente dai radioamatori per l'esercizio dell'attività radioamatoriale;

            comma 5: con la disposizione si riconducono ad unità le diverse fonti normative di determinazione della misura dei contributi dovuti per la fattispecie considerata nel comma in esame. La nuova fonte si presenta più semplice ed agile rispetto a quelle vigenti e consente, da un lato, di adeguare rapidamente i contributi, del tutto irrisori, dovuti per i servizi di istituto resi dal Ministero (esami, rilascio titoli e licenze); dall'altro, di definire i contributi dovuti dagli utilizzatori di apparati radioelettrici di debole potenza, fermi, per quanto concerne soprattutto la banda cittadina, al 1973.




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