XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3006
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono stabilite
le disposizioni per la revisione e la semplificazione delle
norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni
radioelettriche destinate all'attività di radioamatore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche legislative, con esso incompatibili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma, oltre che
alle finalità di semplificazione dell'attività amministrativa,
ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) sottoposizione dell'attività di radioamatore
alla disciplina dell'autorizzazione generale ispirata a
condizioni oggettivamente giustificate, fermo restando
l'obbligo del conseguimento della patente di operatore di
stazione di radioamatore;
b) adeguamento alla normativa internazionale in
materia di radiocomunicazioni;
c) proporzionalità tra i provvedimenti di
sospensione, decadenza e revoca del titolo all'esercizio della
stazione di radioamatore e l'entità delle infrazioni commesse
dai radioamatori;
d) rispondenza degli apparati utilizzati, anche se
autocostruiti o modificati, alle vigenti disposizioni in
materia.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
stabilita l'entità dei contributi annuali a titolo di rimborso
dei costi amministrativi connessi all'istruttoria, al
controllo ed al mantenimento delle condizioni previste:
a) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore;
b) per il solo ascolto sulle gamme di frequenza
riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
c) per l'esercizio temporaneo di stazioni di
radioamatore nel corso di manifestazioni sportive ai fini
della sicurezza.
5. Con lo stesso decreto di cui al comma 4 è determinata
la misura dei contributi:
a) per l'esercizio degli apparati radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle
stazioni base di cui all'articolo 334 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156;
b) per l'ammissione agli esami e per il rilascio
di titoli con o senza esami per l'abilitazione all'esercizio
di servizi radioelettrici in qualità di operatore di cui
all'articolo 344 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
c) per il rilascio delle licenze di esercizio
riguardanti le stazioni radioelettriche a bordo di natanti e
di aeromobili civili.