XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3006




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni per la revisione e la semplificazione delle norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni radioelettriche destinate all'attività di radioamatore.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche legislative, con esso incompatibili.
        3. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma, oltre che alle finalità di semplificazione dell'attività amministrativa, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

            a) sottoposizione dell'attività di radioamatore alla disciplina dell'autorizzazione generale ispirata a condizioni oggettivamente giustificate, fermo restando l'obbligo del conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore;

            b) adeguamento alla normativa internazionale in materia di radiocomunicazioni;

            c) proporzionalità tra i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca del titolo all'esercizio della stazione di radioamatore e l'entità delle infrazioni commesse dai radioamatori;

            d) rispondenza degli apparati utilizzati, anche se autocostruiti o modificati, alle vigenti disposizioni in materia.

        4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'entità dei contributi annuali a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo ed al mantenimento delle condizioni previste:

            a) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore;

            b) per il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

            c) per l'esercizio temporaneo di stazioni di radioamatore nel corso di manifestazioni sportive ai fini della sicurezza.

        5. Con lo stesso decreto di cui al comma 4 è determinata la misura dei contributi:

            a) per l'esercizio degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle stazioni base di cui all'articolo 334 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

            b) per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli con o senza esami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di operatore di cui all'articolo 344 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

            c) per il rilascio delle licenze di esercizio riguardanti le stazioni radioelettriche a bordo di natanti e di aeromobili civili.



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