XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3005
Onorevoli Colleghi! - Le piccole e medie imprese del
settore commerciale stanno attraversando una nuova fase di
difficoltà. La crescita più volte annunciata dal Governo
ritarda, la spesa delle famiglie, crollata nel 2001 del 2,7
per cento, continua a segnare il passo e l'economia sommersa
aumenta ancora di più. L'andamento degli acquisti nei primi
mesi dell'anno 2002 è giudicato molto negativo dalle
Confederazioni del commercio, si tratta di circa 700 mila
esercizi del commercio al dettaglio che costituiscono un
termometro importante dello stato di salute dell'economia e un
indicatore del clima di fiducia delle famiglie e dei
consumatori. In particolare continua il trend negativo
del fatturato delle micro imprese mentre quello delle grandi
aziende è in crescita sopra l'1 per cento.
Il settore vive una forte concorrenza interna, alla quale
le piccole imprese non possono reggere senza interventi
consistenti per favorire l'innovazione tecnologica e
l'associazionismo. In tale situazione il sistema creditizio
italiano non è adeguato né orientato a sostenere le piccole e
medie imprese e non ne aiuta lo sviluppo. Le piccole imprese
hanno difficoltà di accesso al credito: pochi servizi mirati,
finanziamenti legati alle garanzie reali, tassi mediamente più
alti del 3,4 per cento rispetto a quelli praticati alle grandi
aziende, mentre il differenziale tra le imprese del nord e
quelle del sud è di ben 5 punti.
Emerge quindi la necessità di far crescere e irrobustire
la struttura finanziaria delle piccole imprese commerciali per
aiutarle nella competizione di mercato e nel processo di
innovazione tecnologica che può accorciare il divario tra
piccolo commercio e grande distribuzione.
Uno dei temi di grande rilevanza per il futuro del piccolo
commercio è quello della sicurezza. Secondo dati forniti dalla
Confesercenti, ogni giorno nel nostro Paese si consumano 100
rapine gravi, molte delle quali colpiscono commercianti:
soprattutto orafi, tabaccai, gestori di carburante, senza che
i colpevoli siano assicurati alla giustizia. E' dunque
necessario fornire, oltre a un quadro di certezze relative
all'ordine pubblico, anche misure straordinarie a sostegno
delle imprese commerciali che intendono dotarsi di moderni
impianti di sicurezza quali sistemi di video-sorveglianza.
Il settore commerciale, grazie agli effetti positivi del
decreto legislativo n. 114 del 1998, recante "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio", cosiddetta
"riforma Bersani" ha oggi maggiori opportunità, si è
rafforzato il fenomeno del franchising, sono aumentati
gli esercizi di vicinato, è leggermente ripreso il mercato
immobiliare delle "destinazioni commerciali". A fronte di
questa vitalità, però, permangono fattori strutturali che
pesano fortemente sul possibile e auspicabile sviluppo delle
piccole imprese nella rete distributiva a partire da un forte
sviluppo della grande distribuzione che, nel solo comparto
alimentare, assorbe oltre il 50 per cento dei consumi su scala
nazionale. Tra il 1981 ed il 2001 gli esercizi alimentari sono
passati da 354 mila a 188 mila, mentre nello stesso periodo i
supermercati sono cresciuti di dieci volte, passando da 609 a
6.413.
Questo processo ha prodotto l'impoverimento del territorio
per la carenza di attività commerciali, specie nei centri
storici, nelle frazioni e nei quartieri periferici, diventando
una forte concausa dell'assenza di punti di aggregazione e di
incontro sociale, del disequilibrio urbanistico, dei maggiori
costi per la collettività e dell'aumento della criminalità
diffusa.
E' necessario prevedere interventi a favore degli esercizi
commerciali, nelle frazioni dei piccoli centri montani e
rurali, nelle periferie degradate, con la totale detassazione
per queste attività che hanno una valenza prettamente
sociale.
Il commercio, il piccolo commercio in particolare, va
difeso e rilanciato per l'importante ruolo economico e sociale
che svolge.
E' questo lo scopo della presente proposta di legge che
all'articolo 1, comma 1, reitera l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del
1997, che concedeva un credito d'imposta pari al 20 per cento
delle spese per la riqualificazione della rete distributiva,
stanziando 150 milioni di euro per l'anno 2003.
Il comma 2 stabilisce che il 50 per cento delle risorse
disponibili per la concessione del predetto credito d'imposta
sia destinato agli investimenti in beni strumentali e
software necessari per svolgere attività di commercio
elettronico e per l'introduzione della firma digitale. Si
prevede inoltre che, per favorire la diffusione degli
strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito
d'imposta sia concesso nella misura del 30 per cento
dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di
pagamento presso gli esercizi commerciali effettuate dalla
clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del
2003. Il mercato delle carte di credito e di debito italiano,
ancorché in forte sviluppo, è ancora sottodimensionato
rispetto a quello degli altri Paesi industrializzati. Ciò
dipende dalla bassa propensione dei consumatori ad utilizzare
strumenti di pagamento diversi dal contante ma anche dalle
resistenze degli esercenti che ritengono il livello delle
commissioni applicate alle singole operazioni eccessivamente
elevato: la norma ha lo scopo di incentivare l'utilizzo di
questi strumenti di pagamento.
Il comma 3 ripristina un'importante norma abrogata dalla
finanziaria 2002 volta a finanziare l'acquisto di beni
strumentali alle attività di impresa destinati alla
prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
tramite un credito d'imposta pari al 20 per cento del costo
dei beni per tutti gli esercizi e del 50 per cento per le
rivendite di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli
impianti di distribuzione di carburanti.
Il comma 4 conferisce al Fondo unico per gli incentivi
alle imprese la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2003,
75 milioni di euro per l'anno 2004 e 75 milioni di euro per
l'anno 2005, per le finalità di cui all'articolo medesimo.
Il comma 5 abroga il punto 7) della tabella allegata alla
legge 18 ottobre 2001, n. 383, ripristinando in tale modo
interamente l'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, recante
agevolazioni per il commercio.
L'articolo 2 si occupa della valutazione delle rimanenze
per le attività di vendita al dettaglio del settore moda. E',
infatti, particolarmente grave il problema del settore
abbigliamento che chiede da tempo di potere contabilizzare il
magazzino non a prezzo d'acquisto ma al vero valore che di
anno in anno si riduce consistentemente perché "non più alla
moda". Si tratta di un problema di equità fiscale da risolvere
in breve tempo. La norma consente una graduale riduzione del
valore del magazzino, ai fini contabili nel corso dei sei anni
successivi a quello dell'acquisto.
L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, la cosiddetta "legge Tremonti bis", che si
occupa di detassazione del reddito d'impresa e di lavoro
autonomo. La norma intende aggiungere agli investimenti
agevolabili anche l'acquisto dell'immobile nel quale è
esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico
esercizio in regime di affitto, trattandosi di uno dei
problemi più seri per la stabilità e la continuità del piccolo
commercio.
L'articolo 4 si occupa dell'eccessivo indebitamento a
breve termine delle piccole e medie imprese. Tale condizione,
di per se squilibrata, rischia di compromettere la possibilità
di sopravvivenza delle imprese in fasi congiunturali
negative.
I recenti segnali di rallentamento dell'economia impongono
di approntare strumenti per prevenire il verificarsi di una
crisi dalla quale sarebbe eccessivamente oneroso uscire.
La norma proposta è intesa a favorire il riequilibrio
della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese
attraverso operazioni di consolidamento dell'indebitamento a
breve.
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può
già garantire tali operazioni ma lo fa a titolo oneroso (ad
eccezione delle operazioni realizzate dalle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno e da quelle che hanno sottoscritto
patti territoriali e contratti di programma). La norma
costituisce un forte incentivo al consolidamento proprio
perché rende gratuite la garanzia diretta, la controgaranzia e
la cogaranzia di tali operazioni in tutto il territorio
nazionale e perché stanzia risorse ad hoc per tale
misura.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.