XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3005
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni per la riqualificazione della rete
distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per
la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).
1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete
distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da
ultimo modificato dal presente articolo, opera anche per le
spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio
2003. A tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 150 milioni
di euro per l'anno 2003.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili
per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è
destinato agli investimenti in beni strumentali e
software necessari per svolgere attività di commercio
elettronico e per l'introduzione della firma digitale.
3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di
pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui
al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del
commercio e dei servizi come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio
1998, n. 34, nella misura massima del 30 per cento
dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di
pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla
clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco
dell'anno 2003; a tale fine è conferita al Fondo di cui
all'articolo 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
3. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le
medesime finalità è conferita al Fondo la somma di 75 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, finalizzata
alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per
l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa
indicate nel medesimo comma, destinati alla prevenzione del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai
sensi del comma 1-bis del presente articolo. Per le
attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per
le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di
carburanti il credito d'imposta è determinato nella misura del
50 per cento del costo dei beni".
4. Per la finalità di cui ai commi 1 del presente
articolo, 3-bis, 3-ter e 9 dell'articolo 11 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente
articolo, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 325 milioni di
euro per l'anno 2003, 75 milioni di euro per l'anno 2004 e 75
milioni di euro per l'anno 2005.
5. Al punto 7) della tabella allegata alla legge 18
ottobre 2001, n. 383, le parole: "commi 74 e 95" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 95".
Art. 2.
(Valutazione delle rimanenze per le attività di vendita al
dettaglio del settore moda).
1. Al fine della valutazione delle rimanenze di cui
all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di
vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è
consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta
successivo a quello della loro immissione sul mercato, la
valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque,
nei limiti seguenti:
a) per il primo anno, 100 per cento del costo;
b) per il secondo anno, 70 per cento del costo;
c) per il terzo anno, 50 per cento del costo;
d) per il quarto anno, 30 per cento del costo;
e) per il quinto anno, 10 per cento del costo;
f) dal sesto anno valore pari a zero, a condizione
che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o
della eliminazione dei beni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n.
383).
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, dopo le parole: "l'ammodernamento di impianti
esistenti" sono inserite le seguenti: ", l'acquisto
dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio
al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto".
2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, al Fondo di cui all'articolo 52 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuiti 25 milioni di euro
per l'anno 2003.
Art. 4.
(Misure per il rafforzamento della struttura finanziaria
delle piccole e medie imprese).
1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura
finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare
gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie
riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate
dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio
nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui al
medesimo comma sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno
2003.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 390 milioni di euro per l'anno 2003 e in 75
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.