XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3002
Onorevoli Colleghi! - L'attuazione del decreto legge 15
marzo 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, nella parte in cui disciplina la
valorizzazione del patrimonio dello Stato ed il finanziamento
delle infrastrutture (articoli 7 e 8), avrà certamente effetti
di grande rilievo sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo sul patrimonio pubblico di maggior interesse
artistico, storico, ambientale e paesaggistico.
Le problematiche conseguenti, già ampiamente evidenziate
nel corso di tutta la discussione parlamentare del citato
decreto legge n. 63 del 2002, e, da ultimo, oggetto del
richiamo autorevole del Presidente della Repubblica in sede di
promulgazione della legge di conversione, sono rese
maggiormente evidenti da almeno due fattori:
1) il primo fattore consiste nella sottovalutazione del
rischio che gran parte del patrimonio artistico ed ambientale
cosiddetto "minore", ma di grande rilevanza per le comunità
che ne fruiscono, sia di fatto destinata alla privatizzazione
e conseguentemente finisca con il perdere una destinazione
pubblica che invece andrebbe confermata e resa ancora più
pregnante;
2) il secondo fattore è connesso alla struttura stessa
del citato decreto-legge, la quale consente di trasferire,
senza limite alcuno, il patrimonio immobiliare dello Stato, -
anche quello di maggiore rilevanza artistica ed ambientale -,
alla società "patrimonio dello Stato Spa", e da questa alla
Società "Infrastrutture Spa", le quali società, si badi bene,
agiscono con strutture e con regole di natura privatistica,
con quello che ciò comporta, e, soprattutto, sono state
istituite al fine di utilizzare i beni pubblici nel quadro di
una attività volta al risanamento della finanza pubblica e,
quindi, necessariamente, a liquidare il patrimonio
immobiliare.
Più attenzione merita poi il disposto dell'articolo 8 del
citato decreto legge n. 63, del 2002, che consente alla
società "Infrastrutture Spa" di utilizzare il patrimonio dello
Stato per finanziare la realizzazione di opere pubbliche,
destinando i beni ad essa trasferiti ad operazioni di garanzia
ed anche "al soddisfacimento dei diritti (...) dei concedenti
i finanziamenti (...)", il che significa cedendoli ai
creditori insoddisfatti.
E' evidente a tutti l'ampiezza del potere discrezionale
attribuito alle due società, ed il pericolo connesso al suo
incontrollato esercizio.
A fronte degli interessi di grande rilevanza pubblica in
gioco, ed a fronte del gravissimo pericolo per l'integrità del
nostro patrimonio artistico ed ambientale, si impone quindi un
controllo di altissimo livello che non può che essere
ricondotto al Parlamento nella sua interezza.
Con la presente proposta di legge si intende di
conseguenza istituire una Commissione parlamentare
analogamente a quanto già fatto in passato in altre materie,
costituita da quindici deputati e da quindici senatori, avente
compiti consultivi, di indirizzo e di controllo sulla
dismissione del patrimonio pubblico.