XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3002




        Onorevoli Colleghi! - L'attuazione del decreto legge 15 marzo 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nella parte in cui disciplina la valorizzazione del patrimonio dello Stato ed il finanziamento delle infrastrutture (articoli 7 e 8), avrà certamente effetti di grande rilievo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sul patrimonio pubblico di maggior interesse artistico, storico, ambientale e paesaggistico.
        Le problematiche conseguenti, già ampiamente evidenziate nel corso di tutta la discussione parlamentare del citato decreto legge n. 63 del 2002, e, da ultimo, oggetto del richiamo autorevole del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione, sono rese maggiormente evidenti da almeno due fattori:

            1) il primo fattore consiste nella sottovalutazione del rischio che gran parte del patrimonio artistico ed ambientale cosiddetto "minore", ma di grande rilevanza per le comunità che ne fruiscono, sia di fatto destinata alla privatizzazione e conseguentemente finisca con il perdere una destinazione pubblica che invece andrebbe confermata e resa ancora più pregnante;

            2) il secondo fattore è connesso alla struttura stessa del citato decreto-legge, la quale consente di trasferire, senza limite alcuno, il patrimonio immobiliare dello Stato, - anche quello di maggiore rilevanza artistica ed ambientale -, alla società "patrimonio dello Stato Spa", e da questa alla Società "Infrastrutture Spa", le quali società, si badi bene, agiscono con strutture e con regole di natura privatistica, con quello che ciò comporta, e, soprattutto, sono state istituite al fine di utilizzare i beni pubblici nel quadro di una attività volta al risanamento della finanza pubblica e, quindi, necessariamente, a liquidare il patrimonio immobiliare.
        Più attenzione merita poi il disposto dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 63, del 2002, che consente alla società "Infrastrutture Spa" di utilizzare il patrimonio dello Stato per finanziare la realizzazione di opere pubbliche, destinando i beni ad essa trasferiti ad operazioni di garanzia ed anche "al soddisfacimento dei diritti (...) dei concedenti i finanziamenti (...)", il che significa cedendoli ai creditori insoddisfatti.
        E' evidente a tutti l'ampiezza del potere discrezionale attribuito alle due società, ed il pericolo connesso al suo incontrollato esercizio.
        A fronte degli interessi di grande rilevanza pubblica in gioco, ed a fronte del gravissimo pericolo per l'integrità del nostro patrimonio artistico ed ambientale, si impone quindi un controllo di altissimo livello che non può che essere ricondotto al Parlamento nella sua interezza.
        Con la presente proposta di legge si intende di conseguenza istituire una Commissione parlamentare analogamente a quanto già fatto in passato in altre materie, costituita da quindici deputati e da quindici senatori, avente compiti consultivi, di indirizzo e di controllo sulla dismissione del patrimonio pubblico.




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