XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3002
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di controllo
composta da quindici deputati e da quindici senatori,
nominati, in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi
parlamentari, rispettivamente dai Presidenti delle due Camere,
la quale esercita il controllo parlamentare sull'attività
delle società per azioni "Patrimonio dello Stato Spa", e
"Infrastrutture Spa", istituite dagli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, di seguito
denominato "decreto-legge n. 63".
2. La Commissione è convocata dai Presidenti delle due
Camere, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge. Per il proprio funzionamento, la Commissione redige un
regolamento interno che è approvato dai Presidenti delle due
Camere, d'intesa tra loro, sentiti i rispettivi Uffici di
presidenza.
3. La Commissione esercita i seguenti compiti:
a) vigila sull'attività di valorizzazione, di
gestione e di alienazione del patrimonio dello Stato affidata
alle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture
Spa", verificando che siano rispettate la integrità, le
caratteristiche e le finalità proprie dei beni pubblici
interessati, e che i beni di maggiore interesse sotto il
profilo culturale, storico, ambientale e paesaggistico non
siano distratti dalla loro naturale destinazione;
b) valuta gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le direttive
di massima definite dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica ai sensi del comma 4 dell'articolo 7
del decreto-legge n. 63 e controlla che l'attività della
società "Patrimonio dello Stato Spa" sia strettamente coerente
alle finalità del medesimo decreto-legge, nonché agli
indirizzi ed alle direttive di cui alla presente legge;
c) controlla le operazioni di trasferimento alle
società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa"
dei diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte
del demanio dello Stato ovvero del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato, con particolare riferimento ai beni
di cui al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63;
d) controlla le operazioni di cartolarizzazione
che la società "Patrimonio dello Stato Spa" può effettuare ai
sensi del comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63;
e) controlla le operazioni di trasferimento dei
beni dalla società "Patrimonio dello Stato Spa" alla società
"Infrastrutture Spa", per il finanziamento di opere pubbliche,
di cui dell'articolo 8 del decreto-legge n. 63, verificando,
in relazione a tali operazioni, che i beni di maggior
interesse sotto il profilo culturale, storico, ambientale e
paesaggistico non siano trasferiti, e siano conservati alla
loro naturale destinazione pubblica;
f) controlla le operazioni finanziarie poste in
essere dalla società "Infrastrutture Spa", ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 63, con particolare
riferimento alla consistenza, alla natura e alla qualità dei
beni offerti in garanzia;
g) esprime pareri preventivi, da richiedere
obbligatoriamente da parte delle società "Patrimonio dello
Stato Spa" ed "Infrastrutture Spa", sulle operazioni di
trasferimento, di cartolarizzazione e finanziarie di cui alle
lettere c), d), e) e f);
4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può
sentire il presidente, gli amministratori e i componenti degli
organi delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e
"Infrastrutture Spa" e, nel rispetto dei Regolamenti
parlamentari, ogni altro soggetto che ritenga utile.
5. La Commissione, qualora dall'attività di controllo di
cui al comma 3 emergano rilevanti indizi di illeciti, effettua
segnalazioni alla Corte dei conti per quanto di competenza, e
trasmette eventuali notizie di reato all'autorità
giudiziaria.
6. La Commissione riferisce con relazione semestrale al
Parlamento sullo svolgimento e sugli esiti della sua
attività.