XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3323 - 3386-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge C. 3323 ed abbinate;

              rilevato che le disposizioni del provvedimento in esame si riferiscono a soggetti sottoposti a pena detentiva in esecuzione di sentenza di condanna e che si applica solo nei confronti dei condannati in stato di detenzione, ovvero in attesa di esecuzione della pena, al momento della entrata in vigore del provvedimento medesimo;

              preso atto che per usufruire dell'istituto disciplinato dal presente provvedimento è necessario che il soggetto non sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale né sottoposto a regime di sorveglianza particolare e, soprattutto, che abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta;

              rilevato che l'estinzione della pena è dichiarata una volta trascorsi i cinque anni previsti ed alle condizioni dettate dal provvedimento;

              rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE




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