XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3323 - 3386-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il testo unificato, come risultante dagli
emendamenti approvati, delle proposte di legge C. 3323 ed
abbinate;
rilevato che le disposizioni del provvedimento in esame
si riferiscono a soggetti sottoposti a pena detentiva in
esecuzione di sentenza di condanna e che si applica solo nei
confronti dei condannati in stato di detenzione, ovvero in
attesa di esecuzione della pena, al momento della entrata in
vigore del provvedimento medesimo;
preso atto che per usufruire dell'istituto disciplinato
dal presente provvedimento è necessario che il soggetto non
sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale né
sottoposto a regime di sorveglianza particolare e,
soprattutto, che abbia scontato almeno un quarto della pena
detentiva inflitta;
rilevato che l'estinzione della pena è dichiarata una
volta trascorsi i cinque anni previsti ed alle condizioni
dettate dal provvedimento;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali
e ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE