XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3323 - 3386-A




TESTO
unificato della Commissione


Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni.


Art. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione
di tre anni di pena detentiva).

        1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
        2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.
        3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Art. 2.

(Esclusioni oggettive).

        1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

                a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

                b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;
                c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

                d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

                e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

                f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

                g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

                h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

                i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

                l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

                m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

                n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Art. 3.

(Esclusioni soggettive).

        1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

                a) di chi vi ha rinunciato;

                b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.

Art. 4.

(Competenza).

        1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.
        2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
        3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.


Art. 5.

(Revoca della sospensione
dell'esecuzione della pena).

        1. La sospensione dell'esecuzione della pena è revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla applicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
        2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
        3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.


Art. 6.

(Espulsione di stranieri).

        1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico.
        2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dalla espulsione, è revocata.
        3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.


Art. 7.

(Prescrizioni).

        1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono applicate, per il periodo corrispondente alla sospensione della esecuzione della pena, le seguenti prescrizioni:

                a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

                b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

                c) all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.
        2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.
        3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.


Art. 8.

(Relazione al Parlamento).

        1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 9.

(Applicazione della legge).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.



Frontespizio Pareri