XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3323 - 3386-A
TESTO
unificato della Commissione
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di tre anni.
Art. 1.
(Sospensione condizionata dell'esecuzione
di tre anni di pena detentiva).
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un
quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come
residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a
tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere
disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata
ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può
essere disposta nei confronti di chi sia stato sottoposto, nei
tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive).
1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica
quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i
seguenti reati:
a) associazioni con finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo
270-bis del codice penale;
b) devastazione, saccheggio e strage, di cui
all'articolo 285 del codice penale;
c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
d) associazione di tipo mafioso, di cui
all'articolo 416-bis del codice penale;
e) strage, di cui all'articolo 422 del codice
penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio,
alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600,
601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;
h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,
violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis
primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo
e quarto comma e 609-octies del codice penale;
i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo
comma, del codice penale;
l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629,
secondo comma, del codice penale;
m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di
cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice
penale;
n) produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato
ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma
2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 3.
(Esclusioni soggettive).
1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei
confronti:
a) di chi vi ha rinunciato;
b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale
o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice
penale.
Art. 4.
(Competenza).
1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche
d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di
procedura.
2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di
cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono
proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è
data immediata comunicazione all'autorità di polizia
competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di
cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni
infrazione.
Art. 5.
(Revoca della sospensione
dell'esecuzione della pena).
1. La sospensione dell'esecuzione della pena è revocata
con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha
usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle
prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque
anni dalla applicazione della misura di cui all'articolo 1, un
delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena
detentiva non inferiore a sei mesi.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci
giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo
al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è
estinta.
Art. 6.
(Espulsione di stranieri).
1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nei cui
confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo
1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate
dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti
dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel
territorio dello Stato entro cinque anni dalla espulsione, è
revocata.
3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 7.
(Prescrizioni).
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena sono applicate, per il periodo
corrispondente alla sospensione della esecuzione della pena,
le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di
polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza,
il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo
conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e
del luogo di abitazione del condannato;
b) al condannato è imposto l'obbligo di non
allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o
dove svolge la propria attività lavorativa Se per la
personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la
permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le
esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può
essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione
di esso, preferibilmente nella provincia e comunque
nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale
dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2
dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 283 del codice di procedura penale;
c) all'atto della sospensione della pena, è
redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire
dalla propria
abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore
21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di
sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto
possibile, in favore della vittima del reato.
2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena,
le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate,
su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal
magistrato di sorveglianza.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena, è disposto per il cittadino
italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure
necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli
altri documenti validi per l'espatrio.
Art. 8.
(Relazione al Parlamento).
1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 9.
(Applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei
confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in
attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore
della medesima.