XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3311-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3311 recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo,

              rilevato che le disposizione del disegno di legge incidono sulla materia "difesa e forze armate" che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitā costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

              "1. Per le finalitā di cui all'articolo 1, č prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005.
              2. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 1, č prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005.
              3. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 2, č prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005.
              4. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 3, č prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005.
              5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 ed in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
              7. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


PARERE FAVOREVOLE



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