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1. Gli ufficiali ed i
sottufficiali delle Forze
armate in possesso
dell'abilitazione di
controllore del traffico
aereo in corso di validità
che abbiano contratto, in
connessione alla frequenza di
corsi di formazione e
specializzazione legati alla
propria qualifica, ferme
obbligatorie per la
complessiva durata di dieci
anni, ai sensi dell'articolo
7, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e dell'articolo 11,
comma 9, del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, al termine del
periodo di ferma obbligatoria
sono ammessi a contrarre una
ferma volontaria di durata
biennale, rinnovabile per non
più di quattro volte. |
1. Gli ufficiali ed i
sottufficiali delle Forze
armate in possesso
dell'abilitazione di
controllore del traffico
aereo in corso di validità
che abbiano contratto, in
connessione alla frequenza di
corsi di formazione e
specializzazione legati al
proprio profilo di impiego
nel settore del traffico
aereo, ferme obbligatorie
per la complessiva durata di
dieci anni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 8, del
decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e
dell'articolo 11, comma 9,
del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, al
termine del periodo di ferma
obbligatoria e
successivamente al
conseguimento del massimo
grado di abilitazione
previsto, sono ammessi a
contrarre una ferma
volontaria di durata
biennale, rinnovabile per non
più di quattro volte. |
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2. Per ciascun periodo
di ferma volontaria contratta
è corrisposto un premio nei
seguenti importi: |
2. Identico. |
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a) 10.329,14 euro
per il primo biennio, da
corrispondere per metà
all'atto di assunzione della
ferma e per metà dopo dodici
mesi; b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione; c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione; d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione; e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione. |
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| 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, in possesso della qualifica | 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, già titolari di abilitazione |
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di controllore del
traffico aereo alla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi
a contrarre, al compimento di
dieci anni di servizio e dopo
aver acquisito l'abilitazione
di terzo grado, le ferme
volontarie di cui
all'articolo 1 entro il
quarantaduesimo anno di età,
con corresponsione dei
relativi premi. |
di controllore del
traffico aereo alla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi
a contrarre, al compimento di
dieci anni di servizio e dopo
aver acquisito il massimo
grado di abilitazione
previsto, le ferme
volontarie di cui
all'articolo 1 entro il
quarantacinquesimo anno
di età, con corresponsione
dei relativi premi. |
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2. Agli ufficiali ed
ai sottufficiali delle Forze
armate di cui al comma 1 che,
pur non avendo superato il
quarantaduesimo anno di età
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
non abbiano potuto contrarre
tutti i periodi di ferma
volontaria, è corrisposto in
unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di
età per la cessazione dal
servizio previsti dagli
articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, un premio pari
alla differenza tra l'importo
complessivo dei premi di cui
all'articolo 1, comma 2, e
quello dei premi
percepiti. |
2. Agli ufficiali ed
ai sottufficiali delle Forze
armate di cui al comma 1 che,
pur non avendo superato il
quarantacinquesimo anno
di età alla data di entrata
in vigore della presente
legge, non abbiano potuto
contrarre tutti i periodi di
ferma volontaria, è
corrisposto in unica
soluzione, al raggiungimento
dei limiti di età per la
cessazione dal servizio
previsti dagli articoli 2 e
7, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, un premio pari alla
differenza tra l'importo
complessivo dei premi di cui
all'articolo 1, comma 2, e
quello dei premi
percepiti. |
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3. Agli ufficiali
ed ai sottufficiali delle
Forze armate di cui al comma
1 che, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, abbiano superato il
quarantacinquesimo e non
superato il cinquantesimo
anno di età, è corrisposto in
unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di
età per la cessazione dal
servizio previsti dagli
articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, un premio di
importo pari alla metà
dell'importo complessivo dei
premi di cui all'articolo 1,
comma 2. |
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1. Per le finalità di
cui all'articolo 1, è
prevista la spesa di 903.591
euro a decorrere dall'anno
2005. 2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005. 3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005. 4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005. |
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5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti
dall'applicazione del
presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e
trasmette alle Camere,
corredati da apposite
relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della citata
legge n. 468 del 1978. |
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1. All'onere
derivante dall'attuazione
della presente legge,
valutato in 545.224 euro per
l'anno 2002, 570.881 euro per
l'anno 2003 e 903.591 euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
6. Agli oneri
derivanti dal presente
articolo, valutati in 622.196
euro per l'anno 2003, in
628.611 euro per l'anno 2004
ed in 1.836.242 euro a
decorrere dall'anno 2005,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
7.
Identico. |
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Pareri |