XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3045 - 3322-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3045, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati il 4 novembre 2003,
constatato che il testo delega il Governo a disciplinare
in modo organico l'impresa sociale e che in ragione di ciò è
opportuno che la legge indichi in modo completo e compiuto i
principi e i criteri direttivi per l'esercizio della predetta
delega, curando in particolar modo il coordinamento della
nuova disciplina con la legislazione vigente,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera d), si integri la
disposizione indicando i principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega conferita stante la genericità del
principio "prevedere che all'impresa sociale possano essere
attribuite agevolazioni fiscali"; analogamente, alla lettera
e), dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio precisare
il principio di "prevedere per enti già aderenti a regimi
agevolativi la possibilità di qualificarsi imprese sociali,
lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime
di maggior favore";
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di integrare la previsione precisando quale sia
la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro posti in
essere dall'impresa sociale;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, alinea che dà la facoltà al
Governo di adottare uno o più decreti legislativi, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con i
commi 6, 7 e 8, introdotti dalla Commissione, che fanno invece
riferimento ad un unico decreto legislativo;
all'articolo 1, comma 7, ove si prevede la vincolatività
dei pareri parlamentari nelle parti in cui le Commissioni
competenti formulino identiche condizioni - pur rilevandosi
che la formulazione è analoga a quella già utilizzata nel
disegno di legge recante delega al Governo in materia
previdenziale (A. S. 2058, già approvato dalla Camera) -
dovrebbe valutarsi, anche in considerazione dell'ampio
dibattito sulla possibilità di stabilire vincoli ulteriori per
l'esercizio della delega oltre quelli già previsti
dall'articolo 76 della Costituzione, nonché delle complesse
implicazioni procedurali connesse all'applicazione della norma
(sullo schema di decreto legislativo sarebbero - infatti -
chiamate ad esprimersi due Commissioni della Camera e due del
Senato, competenti su aspetti diversi, la disciplina
sostanziale e le conseguenze finanziarie), se non sia
preferibile riformulare la disposizione prevedendo
l'espressione di un doppio parere come ad esempio
nell'articolo 11 della recente legge 7 aprile 2003, n. 80,
recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale
statale."
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3045 e
abb., recante delega al Governo per la disciplina dell'impresa
sociale;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in
esame incidono sulla materia "ordinamento civile" che
l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis
del regolamento, per gli aspetti concernenti la materia
tributaria, il disegno di legge C. 3045 ed abbinata, recante
delega al Governo concernente l'impresa sociale, come
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito;
sottolineata l'esigenza di dettare una disciplina
organica che consenta all'impresa sociale di svolgere appieno
il ruolo fondamentale di elemento propulsivo per la concreta
realizzazione dei principio di sussidiarietà;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. in riferimento al comma 1, alinea, provveda la
Commissione di merito a sostituire la dizione "di produzione e
di scambio di beni e di servizi" con la dizione "di produzione
o di scambio di beni o di servizi", che appare più
corretta;
2. provveda la Commissione di merito a rivedere la
formulazione della lettera d) del comma 1, specificando
almeno la tipologia delle agevolazioni fiscali ivi previste, e
chiarendo che l'introduzione delle medesime agevolazioni non
costituisce una mera facoltà per il Governo, ma un criterio
direttivo cui il Governo stesso è tenuto ad attenersi in sede
di esercizio della delega;
3. in riferimento alla lettera e) del comma 1,
provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione "già
aderenti a regimi agevolativi" con la dizione "che già godano
di regimi agevolativi";
4. provveda la Commissione di merito a rivedere il
meccanismo di determinazione delle agevolazioni fiscali
previsto dai commi 4 e 5, al fine di assicurare maggiore
stabilità al contesto normativo tributario nel quale le
imprese sociali si trovano ad operare e di garantire la
possibilità per le stesse di realizzare una razionale
pianificazione finanziaria.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 3045, recante delega al
Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale, nel
testo risultante dagli emendamenti approvati;
rilevata la particolare rilevanza del provvedimento, che
è volto a porre le basi per una sistemazione organica, ad
integrazione delle norme dell'ordinamento civilistico, del
sistema delle imprese con finalità non lucrative, attraverso
il riconoscimento del loro ruolo autonomo e specifico;
sottolineato che le modifiche introdotte nel corso
dell'esame presso la Commissione di merito contribuiscono a
meglio individuare e regolare il fenomeno
dell'imprenditorialità sociale, prevedendo in particolare una
precisa definizione di impresa sociale, nonché la possibilità
che alla stessa possano essere attribuite agevolazioni
fiscali;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la possibilità di
prevedere linee guida che definiscano il rapporto tra le
imprese sociali e la pubblica amministrazione".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il disegno di legge n. 3045, recante la delega
al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
rilevato che all'articolo 1, comma 1, sono definite come
imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro
che esercitano in via stabile e principale un'attività
economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse
generale;
rilevato che è conseguentemente previsto - tra i criteri
di delega - il divieto di ridistribuire direttamente o
indirettamente gli utili o le quote di patrimonio, che
esorbitano il valore dei conferimenti effettuati, sotto
qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o
giuridiche partecipanti, componenti di organi di controllo,
collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso
il carattere non speculativo della partecipazione all'attività
dell'impresa (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2);
sottolineato che un altro principio e criterio direttivo
prevede "forme di partecipazione nell'impresa sociale anche ai
diversi prestatori d'opera e ai destinatari delle attività"
(articolo 1, comma 1, lettera b), n. 10);
ricordato che la Commissione lavoro ha lungamente
esaminato i progetti di legge n. 2023 e 2078, recanti
"Partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati
d'impresa";
preso atto che la partecipazione agli utili appare
estranea alla nozione di impresa sociale;
ritenuto di dover meglio specificare le forme di
partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa;
rilevato che un altro principio e criterio direttivo
prevede per l'impresa sociale la possibilità di adattamenti
alla disciplina derivante dall'inosservanza delle prescrizioni
relative ai requisiti della medesima impresa sociale e della
violazione di altre norme di legge, specialmente in materia di
lavoro e di sicurezza (articolo 1, comma 1, lettera b),
n. 12);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera
b), n. 10) con il seguente:
" 10) particolari forme di partecipazione all'impresa di
diversi prestatori d'opera e destinatari delle attività,
compatibili con le caratteristiche dell'impresa sociale";
b) sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera
b), n. 12), con il seguente:
" 12) le conseguenze sulla qualificazione e la disciplina
dell'impresa sociale, dell'osservanza delle prescrizioni
relative ai requisiti dell'impresa sociale e della violazione
di altre norme di legge, specialmente in materia di lavoro e
di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in
quanto compatibile con le caratteristiche dell'impresa
sociale".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3045 "Delega al Governo
concernente la disciplina dell'impresa sociale" nel testo
risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge recante delega al Governo
concernente la disciplina dell'impresa sociale,
tenuto conto che con il provvedimento in esame si delega
il Governo a disciplinare le diverse forme di
imprenditorialità sociale operanti sul territorio
nazionale,
rilevato che in sede comunitaria sono in corso di
discussione alcuni progetti di atti normativi (COM(1993)252)
volti ad istituire uno statuto europeo che consenta alle
associazioni ed alle fondazioni di operare al di là delle
frontiere nazionali su tutto il territorio della Comunità o su
parte di esso ed a definire il ruolo e la partecipazione dei
lavoratori nell'associazione europea;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere che, in sede di attuazione della delega, si tenga
conto anche dell'evoluzione della normativa comunitaria in
materia di associazioni e fondazioni che operano
trasversalmente su tutto il territorio comunitario;
b) valuti la Commissione l'opportunità,
all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 10, di
sostituire la dizione "forme di partecipazione" con la dizione
"forme di informazione o consultazione", in linea con il
quadro giuridico generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell'Unione
europea, istituito dalla direttiva 2002/14/CE.