XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3045 - 3322-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3045, nel testo risultante dagli emendamenti approvati il 4 novembre 2003,

            constatato che il testo delega il Governo a disciplinare in modo organico l'impresa sociale e che in ragione di ciò è opportuno che la legge indichi in modo completo e compiuto i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della predetta delega, curando in particolar modo il coordinamento della nuova disciplina con la legislazione vigente,

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera d), si integri la disposizione indicando i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita stante la genericità del principio "prevedere che all'impresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali"; analogamente, alla lettera e), dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio precisare il principio di "prevedere per enti già aderenti a regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime di maggior favore";

        Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la previsione precisando quale sia la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro posti in essere dall'impresa sociale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, alinea che dà la facoltà al Governo di adottare uno o più decreti legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con i commi 6, 7 e 8, introdotti dalla Commissione, che fanno invece riferimento ad un unico decreto legislativo;

            all'articolo 1, comma 7, ove si prevede la vincolatività dei pareri parlamentari nelle parti in cui le Commissioni competenti formulino identiche condizioni - pur rilevandosi che la formulazione è analoga a quella già utilizzata nel disegno di legge recante delega al Governo in materia previdenziale (A. S. 2058, già approvato dalla Camera) - dovrebbe valutarsi, anche in considerazione dell'ampio dibattito sulla possibilità di stabilire vincoli ulteriori per l'esercizio della delega oltre quelli già previsti dall'articolo 76 della Costituzione, nonché delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione della norma (sullo schema di decreto legislativo sarebbero - infatti - chiamate ad esprimersi due Commissioni della Camera e due del Senato, competenti su aspetti diversi, la disciplina sostanziale e le conseguenze finanziarie), se non sia preferibile riformulare la disposizione prevedendo l'espressione di un doppio parere come ad esempio nell'articolo 11 della recente legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale."
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3045 e abb., recante delega al Governo per la disciplina dell'impresa sociale;

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia "ordinamento civile" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti concernenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 3045 ed abbinata, recante delega al Governo concernente l'impresa sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
            sottolineata l'esigenza di dettare una disciplina organica che consenta all'impresa sociale di svolgere appieno il ruolo fondamentale di elemento propulsivo per la concreta realizzazione dei principio di sussidiarietà;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1. in riferimento al comma 1, alinea, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione "di produzione e di scambio di beni e di servizi" con la dizione "di produzione o di scambio di beni o di servizi", che appare più corretta;

            2. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della lettera d) del comma 1, specificando almeno la tipologia delle agevolazioni fiscali ivi previste, e chiarendo che l'introduzione delle medesime agevolazioni non costituisce una mera facoltà per il Governo, ma un criterio direttivo cui il Governo stesso è tenuto ad attenersi in sede di esercizio della delega;

            3. in riferimento alla lettera e) del comma 1, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione "già aderenti a regimi agevolativi" con la dizione "che già godano di regimi agevolativi";

            4. provveda la Commissione di merito a rivedere il meccanismo di determinazione delle agevolazioni fiscali previsto dai commi 4 e 5, al fine di assicurare maggiore stabilità al contesto normativo tributario nel quale le imprese sociali si trovano ad operare e di garantire la possibilità per le stesse di realizzare una razionale pianificazione finanziaria.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il disegno di legge C. 3045, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevata la particolare rilevanza del provvedimento, che è volto a porre le basi per una sistemazione organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civilistico, del sistema delle imprese con finalità non lucrative, attraverso il riconoscimento del loro ruolo autonomo e specifico;
            sottolineato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito contribuiscono a meglio individuare e regolare il fenomeno dell'imprenditorialità sociale, prevedendo in particolare una precisa definizione di impresa sociale, nonché la possibilità che alla stessa possano essere attribuite agevolazioni fiscali;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere linee guida che definiscano il rapporto tra le imprese sociali e la pubblica amministrazione".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

            esaminato il disegno di legge n. 3045, recante la delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

            rilevato che all'articolo 1, comma 1, sono definite come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale;

            rilevato che è conseguentemente previsto - tra i criteri di delega - il divieto di ridistribuire direttamente o indirettamente gli utili o le quote di patrimonio, che esorbitano il valore dei conferimenti effettuati, sotto qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, componenti di organi di controllo, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2);

            sottolineato che un altro principio e criterio direttivo prevede "forme di partecipazione nell'impresa sociale anche ai diversi prestatori d'opera e ai destinatari delle attività" (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 10);

            ricordato che la Commissione lavoro ha lungamente esaminato i progetti di legge n. 2023 e 2078, recanti "Partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa";

            preso atto che la partecipazione agli utili appare estranea alla nozione di impresa sociale;
            ritenuto di dover meglio specificare le forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa;

            rilevato che un altro principio e criterio direttivo prevede per l'impresa sociale la possibilità di adattamenti alla disciplina derivante dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti della medesima impresa sociale e della violazione di altre norme di legge, specialmente in materia di lavoro e di sicurezza (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 12);

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

                a) sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 10) con il seguente:

        " 10) particolari forme di partecipazione all'impresa di diversi prestatori d'opera e destinatari delle attività, compatibili con le caratteristiche dell'impresa sociale";

                b) sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 12), con il seguente:

        " 12) le conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, dell'osservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e della violazione di altre norme di legge, specialmente in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche dell'impresa sociale".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


        La XII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3045 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale" nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La Commissione politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale,

            tenuto conto che con il provvedimento in esame si delega il Governo a disciplinare le diverse forme di imprenditorialità sociale operanti sul territorio nazionale,

            rilevato che in sede comunitaria sono in corso di discussione alcuni progetti di atti normativi (COM(1993)252) volti ad istituire uno statuto europeo che consenta alle associazioni ed alle fondazioni di operare al di là delle frontiere nazionali su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso ed a definire il ruolo e la partecipazione dei lavoratori nell'associazione europea;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in sede di attuazione della delega, si tenga conto anche dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di associazioni e fondazioni che operano trasversalmente su tutto il territorio comunitario;

                b) valuti la Commissione l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 10, di sostituire la dizione "forme di partecipazione" con la dizione "forme di informazione o consultazione", in linea con il quadro giuridico generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell'Unione europea, istituito dalla direttiva 2002/14/CE.



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