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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro delle
attività produttive, del
Ministro della giustizia, del
Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro
dell'interno, uno o più
decreti legislativi recanti
una disciplina organica, a
modifica delle norme
dell'ordinamento civile,
relativa alle diverse forme
d'imprenditorialità sociale,
informata ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro delle
attività produttive, del
Ministro della giustizia, del
Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro
dell'interno, uno o più
decreti legislativi recanti
una disciplina organica,
ad integrazione delle
norme dell'ordinamento
civile, relativa alle
imprese sociali, intendendosi
come imprese sociali le
organizzazioni private senza
scopo di lucro che esercitano
in via stabile e principale
un'attività economica di
produzione e di scambio di
beni e di servizi di utilità
sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse
generale. Tale disciplina
deve essere informata ai
seguenti principi e criteri
direttivi: |
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a) definire, nel
rispetto della specificità
propria degli organismi di
promozione sociale e di
cooperazione sociale,
nonché della disciplina
generale delle associazioni,
delle fondazioni, delle
società e delle cooperative,
e delle norme concernenti gli
enti ecclesiastici, il
carattere sociale
dell'impresa sulla base: |
a) definire, nel
rispetto del quadro
normativo e della
specificità propria degli
organismi di promozione
sociale, nonché della
disciplina generale delle
associazioni, delle
fondazioni, delle società e
delle cooperative, e delle
norme concernenti la
cooperazione sociale e gli
enti ecclesiastici, il
carattere sociale
dell'impresa sulla base: |
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1) delle materie di
particolare rilievo sociale
in cui essa opera la
prestazione di beni e di
servizi in favore di tutti i
potenziali fruitori, senza
limitazione ai soli soci,
associati o partecipi; |
1) identico; |
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2) del divieto di
ridistribuire gli utili o le
quote di patrimonio sotto
qualsiasi forma ad
amministratori e a persone
fisiche o giuridiche
partecipanti, collaboratori o
dipendenti; |
2) del divieto di ridistribuire direttamente o indirettamente gli utili o le quote di patrimonio, che esorbitano dal valore dei conferimenti effettuati, sotto qualsiasi forma ad amministratori e a |
|
persone fisiche o
giuridiche partecipanti,
componenti di organi di
controllo, collaboratori o
dipendenti, al fine di
garantire in ogni caso il
carattere non speculativo
della partecipazione
all'attività
dell'impresa; |
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3) del contestuale
obbligo di reinvestire gli
incrementi di carattere
patrimoniale nello
svolgimento dell'attività
istituzionale; |
3) dell'obbligo
di reinvestire gli
utili o gli avanzi di
gestione nello svolgimento
dell'attività istituzionale
o ad incremento del
patrimonio; |
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4) delle
caratteristiche e dei vincoli
della struttura proprietaria
o di controllo, escludendo la
possibilità che soggetti
pubblici o imprese private
con finalità lucrative
possano detenere il
controllo, anche attraverso
la facoltà di nomina
maggioritaria degli organi di
amministrazione; |
4) identico; |
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b) prevedere, in
coerenza con il carattere
sociale dell'impresa e
compatibilmente con la
struttura dell'ente, omogenee
disposizioni in ordine a: |
b) identico: |
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1) elettività delle
cariche sociali; |
1) elettività delle
cariche sociali erelative
situazioni di
incompatibilità; |
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2) responsabilità
degli amministratori nei
confronti dei soci e dei
terzi; |
2) identico; |
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3) ammissione ed
esclusione dei soci; |
3) identico; |
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4) obbligo di
redazione e di pubblicità del
bilancio, nonché di
previsione del collegio
sindacale, con funzioni, in
particolare, di monitoraggio
dell'osservanza delle
finalità sociali da parte
dell'impresa; |
4) obbligo di
redazione e di pubblicità del
bilancio economico e
sociale, nonché di
previsione di forme di
controllo contabile e di
monitoraggio dell'osservanza
delle finalità sociali da
parte dell'impresa; |
|
5) obbligo di
devoluzione dei beni ad altra
impresa sociale in caso di
cessazione dell'impresa,
fatto salvo, per le
cooperative sociali, quanto
previsto dalla legge 31
gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni; |
5) obbligo di
devoluzione del patrimonio
residuo, in caso di
cessazione dell'impresa,
ad altra impresa sociale
ovvero ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale,
associazioni, comitati,
fondazioni ed enti
ecclesiastici, fatto
salvo, per le cooperative
sociali, quanto previsto
dalla legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e successive
modificazioni; |
|
6) obbligo di
iscrizione nel registro delle
imprese; |
6) identico; |
|
7) definizione delle
procedure concorsuali
applicabili in caso di
insolvenza; |
7) identico; |
|
8) rappresentanza in
giudizio da parte degli
amministratori e
responsabilità limitata al
patrimonio dell'impresa per
le obbligazioni da questa
assunte; |
8) identico; |
|
9) previsione di
organi di controllo; |
9) identico; |
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10) costituzione
di organismi che assicurino
forme di partecipazione
nell'impresa anche ai diversi
prestatori d'opera e ai
destinatari delle
attività; |
10) forme di
partecipazione nell'impresa
anche per i diversi
prestatori d'opera e per i
destinatari delle
attività; |
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11) una disciplina
della trasformazione, fusione
e cessione d'azienda in
riferimento alle imprese
sociali tale da preservarne
la qualificazione e gli scopi
e garantire la destinazione
dei beni delle stesse a
finalità di interesse
generale; |
|
12) conseguenze
sulla qualificazione e la
disciplina dell'impresa
sociale, derivanti
dall'inosservanza delle
prescrizioni relative ai
requisiti dell'impresa
sociale e dalla violazione di
altre norme di legge, in
particolare in materia di
lavoro e di sicurezza; |
|
c) attivare,
presso il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, funzioni e servizi
permanenti di monitoraggio e
di ricerca necessari alla
verifica della qualità delle
prestazioni rese dalle
imprese sociali; |
c) identica; |
|
d) stabilire che,
in relazione alla particolare
qualità del servizio svolto,
l'impresa sociale possa
essere riconosciuta quale
centro di eccellenza di
interesse nazionale, sulla
base del possesso di
requisiti individuati con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di intesa con il
Ministro delle attività
produttive, e che i progetti
relativi ai centri di
eccellenza siano considerati
quali progetti di pubblica
utilità. |
soppressa; |
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d) prevedere che
all'impresa sociale possano
essere attribuite
agevolazioni fiscali; |
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e) prevedere per
enti già aderenti a regimi
agevolativi la possibilità di
qualificarsi come imprese
sociali, lasciando agli
stessi la possibilità di
optare per il regime fiscale
di maggior favore. |
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2. Il Governo è delegato,
altresì, a coordinare le
disposizioni adottate in
attuazione della delega di
cui al comma 1 con le
disposizioni vigenti nelle
stesse materie e nelle
materie connesse,
apportandovi le integrazioni
e le modifiche strettamente
necessarie, ferme restando le
disposizioni in vigore
concernenti il regime
giuridico e amministrativo
degli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese. |
2. Identico. |
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3. Dall'attuazione
delle norme della presente
legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. |
3. Identico. |
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4. Nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria sono
indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare
delle entrate connesse con le
agevolazioni fiscali di cui
al comma 1, lettera d),
del presente articolo. |
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5. In coerenza con
gli obiettivi di cui al comma
4, con la legge finanziaria
si provvede, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera b), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, a
determinare la riduzione
delle aliquote fiscali. |
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6. Gli schemi dei
decreti legislativi adottati
ai sensi del comma 1, che
devono essere corredati di
relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle
disposizioni in essi
contenute, sono trasmessi
alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione
del medesimo schema di
decreto. |
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7. Nell'adozione
dei decreti legislativi il
Governo è tenuto a
conformarsi ai pareri resi
dalle Commissioni
parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze
di carattere finanziario
nelle parti in cui essi
formulano identiche
condizioni relative
all'osservanza dei princìpi e
dei criteri direttivi recati
dalla presente legge. |
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8. Decorso il
termine in cui al comma 6
senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono
essere comunque
emanati. |
Frontespizio |
Pareri |