XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3045 - 3322-A




TESTO
del disegno di legge
n. 3045
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Impresa sociale).
Art. 1.

(Impresa sociale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, a modifica delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle diverse forme d'imprenditorialità sociale, informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
1) identico;

2) del divieto di ridistribuire gli utili o le quote di patrimonio sotto qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti;
2) del divieto di ridistribuire direttamente o indirettamente gli utili o le quote di patrimonio, che esorbitano dal valore dei conferimenti effettuati, sotto qualsiasi forma ad amministratori e a
persone fisiche o giuridiche partecipanti, componenti di organi di controllo, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;

3) del contestuale obbligo di reinvestire gli incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento dell'attività istituzionale;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
4) identico;

b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:
b) identico:

1) elettività delle cariche sociali;
1) elettività delle cariche sociali erelative situazioni di incompatibilità;

2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
2) identico;

3) ammissione ed esclusione dei soci;
3) identico;

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio, nonché di previsione del collegio sindacale, con funzioni, in particolare, di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

5) obbligo di devoluzione dei beni ad altra impresa sociale in caso di cessazione dell'impresa, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
6) identico;

7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
7) identico;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
8) identico;

9) previsione di organi di controllo;
9) identico;

10) costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione nell'impresa anche ai diversi prestatori d'opera e ai destinatari delle attività;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;

11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;

12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
c) identica;

d) stabilire che, in relazione alla particolare qualità del servizio svolto, l'impresa sociale possa essere riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro delle attività produttive, e che i progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati quali progetti di pubblica utilità.
soppressa;

d) prevedere che all'impresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali;

e) prevedere per enti già aderenti a regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore.
2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche strettamente necessarie, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
2. Identico.
3. Dall'attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Identico.
4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote fiscali.
6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, che devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
7. Nell'adozione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge.
8. Decorso il termine in cui al comma 6 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.



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