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| 1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani | 1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, |
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esecutivi di misure ed
opere per il superamento
delle emergenze stesse.
Detti piani, per quanto
riguarda l'emergenza nella
regione Molise, da adottarsi
d'intesa con i comuni
interessati, possono
prevedere localizzazioni
alternative dei centri
abitati maggiormente colpiti
dagli eventi sismici, per la
cui costruzione, in un
contesto di armonico sviluppo
urbanistico, dovranno
obbligatoriamente utilizzarsi
tecnologie antisismiche. I
piani, approvati dalla
regione Molise, possono
prevedere la realizzazione di
spazi a servizio della
collettività ed opere
commemorative. |
provvede al coordinamento
degli interventi e di
tutte le iniziative per
fronteggiare le situazioni
emergenziali in atto,
definendo con le regioni e
gli enti locali
interessati appositi piani
esecutivi di misure ed opere
per il superamento delle
emergenze stesse. |
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2. Per le finalità di
cui al comma 1, il Capo del
Dipartimento della protezione
civile dispone direttamente
in ordine agli interventi di
competenza delle strutture
operative nazionali del
Servizio nazionale della
protezione civile di cui
all'articolo 11, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, anche avvalendosi di
appositi sub-commissari cui
affidare specifiche
responsabilità in ordine a
determinati settori di
intervento, anche per
quanto riguarda la fase della
ricostruzione, altresì
realizzando i necessari
coordinamenti con le regioni
e gli enti locali per
assicurare che la direzione
unitaria dei servizi di
emergenza posta in essere
quale Commissario delegato
del Presidente del Consiglio
dei Ministri avvenga in un
contesto di sinergie
operative. |
2. Per le finalità di
cui al comma 1, il Capo del
Dipartimento della protezione
civile dispone direttamente
in ordine agli interventi di
competenza delle strutture
operative nazionali del
Servizio nazionale della
protezione civile di cui
all'articolo 11, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, anche avvalendosi di
appositi sub-commissari cui
affidare specifiche
responsabilità in ordine a
determinati settori di
intervento, altresì
realizzando i necessari
coordinamenti con le regioni
e gli enti locali per
assicurare che la direzione
unitaria dei servizi di
emergenza posta in essere
quale Commissario delegato
del Presidente del Consiglio
dei Ministri avvenga in un
contesto di sinergie
operative. |
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3. La fase della
ricostruzione riguarderà
anche le istituzioni
scolastiche statali di ogni
ordine e grado le cui
strutture sono state
danneggiate dagli eventi
sismici di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 ottobre
2002. |
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, |
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dell'università
e della ricerca e per i beni
e le attività culturali. Con
successive ordinanze adottate
ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge n.225
del 1992 si provvede a
definire gli ambiti di
competenza dei Presidenti
delle regioni-commissari
delegati, anche per quanto
riguarda, se del caso, la
fase conclusiva della prima
emergenza, nonché gli aspetti
relativi alle necessarie
strutture organizzative di
supporto all'attività dei
Presidenti delle
regioni-commissari delegati,
con la previsione della
possibilità di avvalersi
degli uffici e del personale
delle amministrazioni e degli
enti pubblici in sede
locale. 3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto. 3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario. |
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2. Con successive
ordinanze di protezione
civile adottate dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, in relazione alle
quali l'intesa regionale
relativa all'impianto
generale del provvedimento ed
alla tipologia delle
iniziative di soccorso ivi
previste è rilasciata entro
quarantotto ore dalla
richiesta, si provvede alla
disciplina ed alla
definizione delle modalità
degli interventi di
emergenza, a valere sulle
risorse di cui all'articolo
5, nonché su quelle
eventualmente individuate
nelle stesse ordinanze di
protezione civile. |
2. Con successive
ordinanze di protezione
civile adottate dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, in relazione alle
quali l'intesa regionale
relativa all'impianto
generale del provvedimento ed
alla tipologia delle
iniziative di soccorso ivi
previste è rilasciata entro
quarantotto ore dalla
richiesta, si provvede alla
disciplina ed alla
definizione delle modalità
degli interventi di
emergenza, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 5
del presente decreto,
nonché su quelle
eventualmente individuate
nelle stesse ordinanze di
protezione civile. |
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3. La regione
interessata, successivamente
all'adozione delle ordinanze
di cui al comma 2, propone le
eventuali implementazioni e
modifiche dei contenuti dei
predetti provvedimenti
relativamente agli aspetti
non precedentemente
concertati, ritenuti
necessari per il
conseguimento delle finalità
di cui al comma 1. |
3. Le regioni
interessate,
successivamente all'adozione
delle ordinanze di cui al
comma 2, propongono le
eventuali implementazioni e
modifiche dei contenuti dei
predetti provvedimenti
relativamente agli aspetti
non precedentemente
concertati, ritenuti
necessari per il
conseguimento delle finalità
di cui al comma 1. In
esito alle proposte di cui al
presente comma, si provvede
con ordinanze di protezione
civile adottate dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225. |
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4. Il Capo del
Dipartimento della protezione
civile, Commissario delegato,
è autorizzato a definire
sulla base delle previsioni
di cui alle ordinanze
adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio
1992, n.225, anche sul
territorio interessato dai
fenomeni eruttivi e dagli
eventi sismici di cui ai
decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29
e del 31 ottobre 2002, la
propria necessaria struttura
organizzativa, utilizzando,
se del caso, gli uffici ed il
personale delle
amministrazioni ed enti
pubblici in sede locale, ivi
compresi quelli militari,
acquisendo, ove necessario,
la disponibilità di beni
mobili, immobili e servizi,
anche a trattativa privata
mediante affidamento
diretto. |
4. Il Capo del
Dipartimento della protezione
civile, Commissario delegato,
è autorizzato a definire
sulla base delle previsioni
di cui alle ordinanze
adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio
1992, n.225, anche sul
territorio interessato dai
fenomeni eruttivi e dagli
eventi sismici di cui ai
decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29
e del 31 ottobre 2002,
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2002,
la propria necessaria
struttura organizzativa,
utilizzando, se del caso, gli
uffici ed il personale delle
amministrazioni ed enti
pubblici in sede locale, ivi
compresi quelli militari,
acquisendo, ove necessario,
la disponibilità di beni
mobili, immobili e servizi,
anche a trattativa privata
mediante affidamento
diretto. |
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1. Le disposizioni di
cui agli articoli 1, comma 1,
primo periodo, e 2 si
applicano, altresì, alle
ipotesi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, qualora per
l'eccezionalità della
situazione emergenziale da
valutarsi in relazione al
grave rischio di
compromissione dell'integrità
della vita, anche prima della
dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all'articolo
5, comma 1, della stessa
legge, il Presidente del
Consiglio dei Ministri
disponga, con proprio
decreto, su proposta del Capo
del Dipartimento della
protezione civile, il
coinvolgimento delle
strutture operative nazionali
del Servizio nazionale della
protezione civile per
fronteggiare l'emergenza. |
1. Le disposizioni di
cui agli articoli 1, comma 1,
primo periodo, e 2 si
applicano, altresì, alle
ipotesi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, qualora per
l'eccezionalità della
situazione emergenziale da
valutarsi in relazione al
grave rischio di
compromissione dell'integrità
della vita, anche prima della
dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all'articolo
5, comma 1, della stessa
legge, il Presidente del
Consiglio dei Ministri
disponga, con proprio
decreto, su proposta del Capo
del Dipartimento della
protezione civile, sentito
il Presidente della regione
interessata, il
coinvolgimento delle
strutture operative nazionali
del Servizio nazionale della
protezione civile per
fronteggiare l'emergenza. |
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1-bis. Sono
fatte salve le competenze
delle regioni a statuto
speciale e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano previste dagli
statuti e dalle rispettive
norme di attuazione. |
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verbali, di esecuzione
del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di
attività difensiva e per la
presentazione di ricorsi
amministrativi e
giurisdizionali. Con
ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, si provvede a
disciplinare la sospensione
degli obblighi di leva. |
e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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