XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3464
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, recante
interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "31
ottobre 2002" sono inserite le seguenti: ", pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2002,
nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.267 del 14 novembre 2002"; le parole: "di
tutti gli" sono sostituite dalle seguenti: "degli";
le parole: "definendo con i comuni interessati appositi
piani esecutivi" sono sostituite dalle seguenti:
"definendo con le regioni e gli enti locali interessati
appositi piani esecutivi"; e le parole da: "Detti piani"
fino a: "opere commemorative" sono soppresse;
al comma 2, le parole: "anche per quanto
riguarda la fase della ricostruzione," sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti
delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi
correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di
ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi
sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la
riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti
danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione,
d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che
possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei
centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi
sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della
collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di
sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera
consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e
sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o,
in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione
dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini
sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi
immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri
antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225 del 1992. Gli
interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per
quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per i beni e le attività
culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225 del 1992 si
provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti
delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda,
se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché
gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative
di supporto all'attività dei Presidenti delle
regioni-commissari delegati, con la previsione della
possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle
amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione
civile provvede a definire modalità e termini per assicurare
il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei
rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità
nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento
delle finalità di cui al presente decreto.
3-ter. I commissari delegati di cui al presente
articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono
nominare un sub-commissario".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole da: "e per l'avvio della
ripresa" fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: "di cui
all'articolo 5" sono inserite le seguenti: "del presente
decreto";
al comma 3, le parole: "la regione
interessata" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni
interessate"; la parola: "propone" è sostituita dalla
seguente: "propongono"; è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In esito alle proposte di cui al presente comma,
si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225";
al comma 4, dopo le parole: "31 ottobre 2002"
sono inserite le seguenti: ", pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2002".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "Capo del
Dipartimento della protezione civile" sono aggiunte le
seguenti: ", sentito il Presidente della regione
interessata,";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme
di attuazione".
All'articolo 4, comma 1, le parole: "29 e del 31
ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "29 e 31
ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002"; dopo la parola:
"residenti" sono inserite le seguenti: ", avevano
sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,
produttiva o di funzione nei comuni e"; le parole: "sono
sospesi i termini per l'adempimento" sono sostituite dalle
seguenti: "sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per
l'adempimento"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Per i soggetti interessati al servizio militare, si
applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8,
9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Agli oneri connessi all'articolo 4,
valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni
di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti
dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si
provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50
milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258
del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n.258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale
n.267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni
di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo
per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n.195, così come quantificata dalla Tabella C
della legge finanziaria".
Nel titolo, le parole: "regioni Molise e Sicilia"
sono sostituite dalle seguenti: "regioni Molise, Sicilia
e Puglia".
DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245