XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3450




Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre
2002.


Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in
scadenza.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo
sviluppo della
meccanizzazione
in agricoltura).
Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo
sviluppo della
meccanizzazione
in agricoltura).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: " 31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Articolo 2.

(Proroga del termine in
materia di collocamento
obbligatorio).
Articolo 2.

(Disciplina
transitoria in materia di
collocamento
obbligatorio).

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: "per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di trentasei mesi".
1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato.


Articolo 3.

(Proroga dell'intervento
per agevolare la raccolta dei
prodotti agricoli).
Soppresso.

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Articolo 4.

(Proroga del termine in
materia di realizzazione di
immobili
per l'edilizia
universitaria).
Articolo 4.

(Proroga del termine in
materia di realizzazione di
immobili
per l'edilizia
universitaria).

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".
Identico.


Articolo 5.

(Proroga della
sperimentazione del reddito
minimo di inserimento).
Soppresso.

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti".


Articolo 6.

(Proroga di termini in
materia di
privatizzazione,
trasformazione e fusione di
enti pubblici).
Articolo 6.

(Proroga di termini in
materia di
privatizzazione,
trasformazione e fusione di
enti pubblici).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal Identico.
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Articolo 6-bis.

(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna).

1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7.

(Proroga dei termini di
efficacia dei decreti di
occupazione di
urgenza).
Articolo 7.

(Proroga dei termini di
efficacia dei decreti di
occupazione di
urgenza).

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003".


Articolo 7-bis.

(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti
produttivi).

1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003".


Articolo 8.

(Proroga di disposizioni
relative al funzionamento
delle Rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici
consolari all'estero).
Articolo 8.

(Proroga di disposizioni
relative al funzionamento
delle Rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici
consolari all'estero).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
1. Identico.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Identico.


Articolo 9.

(Disposizioni per la
rideterminazione delle
risorse da trasferire alle
regioni per la copertura dei
costi di servizio ferroviario
di interesse).
Articolo 9.

(Disposizioni per la
rideterminazione delle
risorse da trasferire alle
regioni per la copertura dei
costi di servizio ferroviario
di interesse regionale e
locale).

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".


Articolo 9-bis.

(Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino
2006").

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del
Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006",".


Articolo 10.

(Proroga del termine di
entrata in vigore
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9).
Articolo 10.

(Proroga del termine di
entrata in vigore
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 168, il termine del 1^ gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.
Identico.


Articolo 10-bis.

(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia).

1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia
di definizione transattiva
delle controversie per opere
pubbliche di competenza
dell'ex AGENSUD).
Articolo 11.

(Disposizioni in materia
di definizione transattiva
delle controversie per opere
pubbliche di competenza
dell'ex AGENSUD).
1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".


Articolo 12.

(Disposizioni in materia
di reclutamento
di uditori
giudiziari).
Articolo 12.

(Disposizioni in materia
di reclutamento
di uditori
giudiziari).

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Identico.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia
di durata massima delle
indagini preliminari per i
delitti di strage).
Articolo 13.

(Disposizioni in materia
di durata massima delle
indagini preliminari per i
delitti di strage).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".


Articolo 13-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a
Venezia).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.


Articolo 13-ter.

(Proroga di termini relativi a strumenti di
pubblicità).

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi
di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".


Articolo
13-quater.

(Proroga di un termine relativo all'attività di
vendita
e trasporto del gas
naturale).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
Articolo
13-quinquies.

(Proroga di termini relativi alle tariffe postali
agevolate).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1^ gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.


Articolo 13-sexies.

(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta
provvisorio).

1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla










Articolo 14.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze .
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole eforestali.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e deitrasporti.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo.
Castelli, Ministro della giustizia.


Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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