|
|
|
|
1. Il termine di cui
all'articolo 7 del
decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 377, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 493, già
prorogato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642, al 31
dicembre 2002, è
ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2005. |
1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642, le
parole: " 31 dicembre
2002", sono sostituite
dalle seguenti: "31
dicembre 2005". |
|
|
|
|
1. All'articolo 11,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica
10 ottobre 2000, n. 333, le
parole: "per un periodo di
ventiquattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"per un periodo di trentasei
mesi". |
1. Fino all'entrata
in vigore di una disciplina
organica del diritto al
lavoro dei soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n.
68, e comunque in via
transitoria fino al 31
dicembre 2003, i datori di
lavoro pubblici e privati
computano nelle quote
obbligatorie di riserva di
cui alla citata legge tutti i
lavoratori già occupati in
base alla previgente
normativa in materia di
collocamento obbligatorio e
mantenuti in servizio per
effetto delle disposizioni di
cui alla citata legge n. 68
del 1999. L'articolo 11,
comma 2, del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
10 ottobre 2000, n. 333, è
abrogato. |
|
|
|
|
1. Il periodo di
sperimentazione di cui
all'articolo 122, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2004. |
|
|
|
|
1. All'articolo 1, comma
17, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, le parole: "fino
al 31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre
2005". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 80,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo
le parole: "fino alla data
del 31 dicembre 2002" sono
aggiunte le seguenti: ",
ovvero fino alla conclusione
dei processi attuativi della
sperimentazione e comunque
non oltre il 31 dicembre
2004, fermi restando gli
stanziamenti già
previsti". |
|
|
|
| 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal |
Identico. |
|
decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, è
prorogato al 31 dicembre
2003, limitatamente agli enti
di cui alla tabella A del
medesimo decreto legislativo
per i quali non sia
intervenuto il decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri e, in caso di
fusione o unificazione
strutturale, il regolamento
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400. |
|
(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
|
|
|
1. I termini di
efficacia dei decreti di
occupazione d'urgenza emanati
per la realizzazione degli
interventi di cui al Titolo
VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, da ultimo
prorogati al 30 ottobre
2002 dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21
dicembre 2001, n. 444, sono
ulteriormente prorogati al 31
dicembre 2003. |
1. All'articolo
1, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21
dicembre 2001, n. 444, le
parole: "sono ulteriormente
prorogati di un anno con
scadenza improrogabile al 30
ottobre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "sono
ulteriormente prorogati al 31
dicembre 2003". |
|
(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003". |
|
2. All'articolo 5,
comma 4, della legge 1^
agosto 2002, n. 166, le
parole: "Entro il termine del
31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"Entro il termine del 30
giugno 2003". |
|
|
|
|
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 27 maggio 2002,
n. 104, sono prorogate per
l'anno 2003, limitatamente al
periodo di durata di un solo
rinnovo dei contratti
stipulati a seguito delle
procedure di selezione già
espletate alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi
dell'articolo 153, secondo
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. |
1. Identico. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari ad euro
7.964.646 per l'anno 2003, si
provvede mediante proiezione
degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato nella
misura massima di euro
7.964.646 per l'anno 2003, si
provvede mediante
riduzione della proiezione
per lo stesso anno dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 20,
comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, le parole: "31
dicembre 2000" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". |
1. All'articolo 20,
comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, le parole: "31
dicembre 2000" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". |
|
(Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del |
|
Presidente della Giunta
regionale del Piemonte n. 96
del 12 novembre 2002, delle
opere connesse allo
svolgimento dei giochi
olimpici invernali "Torino
2006",". |
|
|
|
|
1. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 1
del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 168, il
termine del 1^ gennaio 2003
previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, è
prorogato al 30 giugno
2003. |
Identico. |
|
(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003. |
|
|
|
|
1. All'articolo 2, comma
1, primo capoverso,
della legge 1^ agosto
2002, n. 166, le parole: "30
giugno 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno
2003". |
1. Al comma 2
dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come sostituito
dall'articolo 2, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2003". |
|
|
|
|
1. All'articolo 18,
comma 1, della legge 13
febbraio 2001, n. 48, le
parole: "da bandire entro due
anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge"
sono sostituite dalle
seguenti: "da bandire entro
tre anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 9 del
decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4, le
parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti:
"sei anni". |
1. All'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4, le
parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti:
"sei anni". |
|
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; |
|
b) ai soggetti
di cui al primo periodo del
presente comma che iniziano
l'attività dopo la data di
entrata in vigore della
presente disposizione". 2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003. |
|
(Proroga di termini relativi a strumenti di 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi |
|
di legge, mediante
allegazione degli originali o
di copia in forma cartacea
rilasciata a norma di
legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione". |
|
Articolo
(Proroga di un termine relativo all'attività di 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". |
|
Articolo
(Proroga di termini relativi alle tariffe postali 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1^ gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. |
|
(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla |
Frontespizio |
Testo articoli |