XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3450
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in
scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura). - 1. All'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le
parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005"".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Disciplina transitoria in materia di
collocamento obbligatorio). - 1. Fino all'entrata in vigore
di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti
di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.
68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i
datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote
obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i
lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in
materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio
per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68
del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.
333, è abrogato".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.-ˆâ1 (Disposizioni relative
all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna). - 1. In vista di un riordino
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo
5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato
alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna,
da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in
funzione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale
composizione fino all'insediamento del nuovo collegio
costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi
dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia dei
decreti di occupazione di urgenza). - 1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono
ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile
al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Proroga dei termini per l'emanazione
dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione
di infrastrutture ed insediamenti produttivi). - 1.
All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30
giugno 2003"".
All'articolo 8, al comma 2, le parole: "pari ad"
sono sostituite dalle seguenti: "determinato nella
misura massima di"; le parole: "mediante proiezione
degli stanziamenti iscritti" sono sostituite dalle
seguenti: "mediante riduzione della proiezione per lo
stesso anno dello stanziamento iscritto" e dopo le
parole: "unità previsionale", sono inserite le
seguenti: "di base".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
nella rubrica, dopo le parole: "servizio
ferroviario di interesse", sono aggiunte le seguenti:
"regionale e locale".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Proroga dei termini relativi alle
opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali
"Torino 2006"). - 1. All'articolo 145, comma 46, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o
di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli
ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002,
delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici
invernali 'Torino 2006',"".
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione
del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della
minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). -
1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio
2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003".
All'articolo 11, al comma 1, le parole:
"All'articolo 2, comma 1, primo capoverso" sono
sostituite dalle seguenti: "Al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1" e le parole: "30
giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2003".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole:
"All'articolo 9", sono inserite le seguenti: ", comma
1,".
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere
fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge
5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito
dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179,
è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al
comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di
Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli
stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende
turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati
all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti
da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30
aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono
completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni
di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro
il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli
scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata
in vigore della presente disposizione".
2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
Art. 13-ter.- (Proroga di termini relativi a
strumenti di pubblicità). - 1. All'articolo 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3,
comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità
indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di
assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante
allegazione degli originali o di copia in forma cartacea
rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti
gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e
2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le
formalità, verificata la regolarità formale della
documentazione".
Art. 13-quater.- (Proroga di un termine
relativo all'attività di vendita e trasporto del gas
naturale). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1^ gennaio
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
Art. 13-quinquies. - (Proroga di termini relativi alle
tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato
al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, per il periodo 1^ gennaio-31
dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni
tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per
azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui
all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni. I destinatari delle
agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa
agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del
citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Art. 13-sexies. - (Proroga di termini per consentire
l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. Al
secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le
parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno
2003".
2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate
entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono
sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31
dicembre 2003".
Art. 13-septies. - (Proroga del termine per
l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli
uffici elettorali di sezione). - 1. Il termine previsto
dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile
2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.
Art. 13-octies. - (Proroga di termini per la
valutazione annuale dei dirigenti). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle
posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice
prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello
stesso decreto, è prorogato di un anno.
2. All'articolo 62, comma 9, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno
2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione
all'attività svolta nell'anno 2003".
Art. 13-nonies. - (Proroga di un termine concernente
la delega al Governo per il completamento dell'attuazione
della legge 1^ marzo 2002, n. 39). - 1. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 1^ marzo 2002, n. 39,
limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui
all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31
dicembre 2003.
Art. 13-decies. - (Proroga di un termine concernente i
docenti stabili della Scuola superiore della pubblica
amministrazione). - 1. All'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le
parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31
dicembre 2003".
Art. 13-undecies. - (Proroga del termine per
l'applicazione di un codice a barre relativo alla
distribuzione dei medicinali veterinari). - 1. Il termine
per l'applicazione di un codice a barre relativo alla
distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1^ settembre
2005".