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la tabella B allegata alla
legge 9 agosto 1993, n.295, e
successive modificazioni, è
sostituita dalla tabella di
cui all'allegato A. 2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione. 3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto. 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile. |
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termine perentorio di
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto, gli
interessati riassumono le
cause pendenti presso i
tribunali regionali delle
acque pubbliche ed il
Tribunale superiore delle
acque pubbliche avanti al
giudice individuato secondo i
criteri specificati
all'articolo 2. La mancata
riassunzione nel termine
determina l'estinzione del
procedimento. Le controversie
pendenti in secondo grado
avanti al Tribunale superiore
delle acque pubbliche sono
riassunte avanti alla Corte
di appello territorialmente
competente; quelle pendenti
avanti al Tribunale superiore
delle acque pubbliche in
unico grado sono riassunte
dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale
competente, che decide con
sentenza appellabile al
Consiglio di Stato. 3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione. 4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque |
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pubbliche nelle
materie comprese
nell'articolo 2, comma 1, è
ammesso l'appello alla Corte
d'appello competente per
territorio; contro i
provvedimenti pronunciati dal
Tribunale superiore delle
acque pubbliche in unico
grado nelle materie di cui
all'articolo 2, comma 2, e,
in grado di appello,
all'articolo 2, comma 1, è
ammesso il ricorso per
Cassazione nei casi e nelle
forme previsti dagli articoli
360 e seguenti del codice di
procedura civile. 5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale. |
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1. All'articolo 19
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, e
successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il
seguente comma: "1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004". |
1. Al fine di assicurare
il necessario supporto
tecnico all'attività del
Governo in occasione del
semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea,
il numero massimo dei
magistrati che possono essere
collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura
per essere destinati al
Ministro della giustizia,
ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è elevato da 50
a 62 unità fino al 30
giugno 2004. |
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2. I posti che si
renderanno disponibili per
effetto del temporaneo
collocamento fuori ruolo ai
sensi del comma 1 potranno
essere coperti
nell'invarianza dell'attuale
organico della
magistratura. |
2. Identico. |
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Modifiche alla legge 21
novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, con
riguardo ai criteri di
corresponsione delle
indennità ai giudici di pace
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Modifiche alla legge 21
novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, con
riguardo ai criteri di
corresponsione delle
indennità ai giudici di pace
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1. All'articolo 11 della
legge 21 novembre 1991,
n.374, e successive
modificazioni, dopo il comma
3-bis è aggiunto il
seguente: |
1. Identico: |
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"3-ter. In
materia penale al giudice di
pace è corrisposta una
indennità di euro 10,33 per
l'emissione di ognuno dei
seguenti provvedimenti: |
"3-ter.
Identico: |
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a) decreto di
archiviazione, di cui agli
articoli 17, comma 4, e 34,
comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 2000,
n.274, e successive
modificazioni; |
a) identica; |
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b) ordinanza che
dichiara l'incompetenza, di
cui all'articolo 26, commi 3
e 4, del decreto legislativo
n.274 del 2000, e successive
modificazioni; |
b) identica; |
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c) provvedimento
con il quale il giudice di
pace dichiara il ricorso
inammissibile o
manifestamente infondato,
disponendone la trasmissione
al pubblico ministero per
l'ulteriore corso del
procedimento, di cui
all'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
c) identica; |
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d) decreto ed
ordinanza nel procedimento di
esecuzione, di cui
all'articolo 41, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
d) identica; |
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e) provvedimento
di modifica delle modalità di
esecuzione della permanenza
domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità, di cui
all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
e) identica; |
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f) decreto di
rinvio degli atti al pubblico
ministero per ulteriori
indagini, di cui all'articolo
17, comma 4, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e
successive modificazioni; |
f)
ordinanza di rinvio
degli atti al pubblico
ministero per ulteriori
indagini, di cui all'articolo
17, comma 4, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e
successive
modificazioni; |
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g) decreto di
sequestro preventivo e
conservativo, di cui
all'articolo 19 del decreto
legislativo n.274 del 2000, e
successive modificazioni, e
provvedimento motivato di
rigetto della richiesta di
emissione del decreto di
sequestro preventivo e
conservativo; |
g) identica; |
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h) decisione
sull'opposizione al decreto
del pubblico ministero che
dispone la restituzione delle
cose sequestrate o respinge
la relativa richiesta, di cui
all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
h) identica; |
|
i) decisione
sulla richiesta di riapertura
delle indagini, di cui
all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
i) identica; |
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l)
autorizzazione a disporre
le operazioni di
intercettazione di
conversazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o
telematiche, ovvero altre
forme di telecomunicazione,
di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto legislativo
n.274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto
motivato
dell'autorizzazione". |
l) identica". |
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1-bis. Al comma
4 dell'articolo 11 della
legge n. 374 del 1991 le
parole: "e 3-bis" sono
sostituite dalle seguenti: ",
3-bis e
3-ter". |
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Modifiche urgenti per
garantire il funzionamento
della giunta speciale per le
espropriazioni presso la
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Modifiche urgenti per
garantire il funzionamento
della giunta speciale per le
espropriazioni presso la
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1. L'articolo 17 del
decreto-legge luogotenenziale
27 febbraio 1919, n.219,
convertito dalla legge 24
agosto 1921, n.1290, come
modificato dall'articolo 1
della legge 6 giugno 1935,
n.1131, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
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"Art. 17. - 1. Per
la esecuzione delle opere
contemplate nel presente
decreto e nella legge 11
luglio 1918, n.913, e per
tutte quelle da eseguirsi nel
comune di Napoli con i
benefici degli articoli 12 e
13 della legge 15 gennaio
1885, n.2892, quando fra il
proprietario o l'espropriante
non si sia amichevolmente
concordata l'indennità di
espropriazione, la
determinazione della
indennità stessa è devoluta
ad una Giunta speciale da
costituirsi presso la Corte
di appello di Napoli,
composta da un magistrato
della medesima Corte di
appello, presidente, e da due
ingegneri, particolarmente
esperti in materia, nominati
dal Presidente della Corte di
appello di Napoli. 2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento. 3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati". |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto, valutato in euro
68.955 per l'anno 2002 ed in
euro 827.464 a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. |
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione
dell'articolo 6 del
presente decreto, valutati in
103.433 euro per l'anno
2002 ed in 827.464 euro
annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamanento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente
decreto, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni. |
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Allegato A
(Previsto dall'articolo 3, com
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Soppresso. |
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TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOS
Primo presidente ............. Procuratore generale presso la cassazione ................... Presidenti aggiunti alla Corte cassazione ................... Presidenti di sezione della Co cassazione ed equiparati ..... |
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