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1. Il decreto-legge 11
novembre 2002, n.251, recante
misure urgenti in materia di
amministrazione della
giustizia, è convertito in
legge con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
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All'articolo 1: al comma 1, le parole: "il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" sono sostituite dalle seguenti: "il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775". |
Il Capo I è
soppresso. |
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All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 140" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d), f)," e le parole: "regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775"; al comma 2, le parole: "regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775"; dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione". |
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All'articolo 3: al comma 1, secondo periodo, le parole: "legge 9 agosto 1993, n. 295" sono sostituite dalle seguenti: "legge 5 marzo 1991, n. 71". All'articolo 4: al comma 2, primo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"; dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza"; |
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al comma 4, sono
aggiunte, in fine, le
parole: "; le stesse
disposizioni si applicano per
i provvedimenti non ancora
depositati e per quelli che
siano adottati entro la data
di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto"; al comma 5, le parole: "di deposito della sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "di comunicazione del deposito del provvedimento adottato"; al comma 6, dopo le parole: "Per i giudizi" sono inserite le seguenti: "di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli". Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate dinanzi al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate dinanzi alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige". |
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All'articolo 5: |
All'articolo 5: |
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il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
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"1. Al fine di
assicurare il necessario
supporto tecnico all'attività
del Governo in occasione del
semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea,
il numero massimo dei
magistrati che possono essere
collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura
per essere destinati al
Ministero della giustizia, ai
sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è
elevato da 50 a 62 unità fino
al 30 giugno 2004". |
"1.
Identico". |
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La rubrica del
Capo II è sostituita dalla
seguente: "Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura". |
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All'articolo 6: |
All'articolo 6: |
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al comma 1, capoverso
3-ter, lettera
f), le parole:
"decreto di rinvio"
sono sostituite dalle
seguenti:"ordinanza di
rinvio". |
identico; |
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dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente: "1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter"". |
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L'articolo 8 è
sostituito dal
seguente: |
L'articolo 8 è
sostituito dal
seguente: |
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"Art. 8. - 1.
Identico". |
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"Art. 8. - 1.
Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo
6 del presente decreto,
valutati in 103.433 euro per
l'anno 2002 ed in 827.464
euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente
decreto, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, i decreti
che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo
del Fondo di cui all'articolo
7 della medesima legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni. I decreti di
cui al precedente periodo
sono altresì elencati con
separata evidenza
nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma
6-bis, della citata
legge n. 468 del 1978, e
successive
modificazioni". |
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente
decreto, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni". |
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Nell'Allegato A, le
parole: "Tabella B della
legge 9 agosto 1993, n. 295"
sono sostituite dalle
seguenti: "Tabella B
allegata alla legge 5 marzo
1991, n. 71". |
L'allegato A è
soppresso. |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |