XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3381-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica


Art. 1.
Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n.251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Identico.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



ALLEGATO
Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE
2002, N. 251.
Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE
2002, N. 251.


All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" sono sostituite dalle seguenti: "il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
Il Capo I è soppresso.


All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 140" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d), f)," e le parole: "regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775";

al comma 2, le parole: "regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775";

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione".
All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: "legge 9 agosto 1993, n. 295" sono sostituite dalle seguenti: "legge 5 marzo 1991, n. 71".


All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 5, le parole: "di deposito della sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "di comunicazione del deposito del provvedimento adottato";

al comma 6, dopo le parole: "Per i giudizi" sono inserite le seguenti: "di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli".


Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate dinanzi al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate dinanzi alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige".
All'articolo 5:
All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004".
"1. Identico".

La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura".


All'articolo 6:
All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), le parole: "decreto di rinvio" sono sostituite dalle seguenti:"ordinanza di rinvio".
identico;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter"".
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Identico".

"Art. 8. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni".
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

Nell'Allegato A, le parole: "Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71".
L'allegato A è soppresso.




Frontespizio Testo del decreto legge