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1. All'articolo 1,
comma 4-bis, della
legge 18 ottobre 2001, n.
383, dopo le parole: "atto di
conciliazione" sono inserite
le seguenti: "nel quale sia
indicato il livello di
inquadramento attribuito al
lavoratore". |
1. Identico. |
|
2. L'articolo
1-bis della legge 18
ottobre 2001, n. 383, è
sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
| "Art. 1-bis. - (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, | "Art. 1-bis. - (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, |
|
dal comune, dalla regione
e dalla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, e
otto designati in maniera
paritetica dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro. Il componente
designato dal Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali assume le funzioni di
presidente. I Comitati sono
nominati entro il 30 ottobre
2002. I Comitati possono
operare qualora alla predetta
data siano stati nominati la
metà più uno dei componenti.
Le funzioni di segreteria dei
CLES sono svolte dalle
direzioni provinciali del
lavoro. |
dal comune, dalla regione
e dalla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, e
otto designati in maniera
paritetica dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro. Il componente
designato dal Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali assume le funzioni di
presidente. La regione e
l'ANCI provvedono,
rispettivamente, ad
individuare, nell'ambito del
territorio provinciale, l'ASL
e il comune competente alla
designazione. I Comitati
sono nominati entro il 30
ottobre 2002. I Comitati
possono operare qualora alla
predetta data siano stati
nominati la metà più uno dei
componenti. Le funzioni di
segreteria dei CLES sono
svolte dalle direzioni
provinciali del lavoro. |
|
1-bis. Per
l'attività e il funzionamento
dei CLES è autorizzata la
spesa massima di 500.000 euro
per l'anno 2002 e di 2,6
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, cui si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
2. In alternativa
alla procedura prevista
dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al
CLES di cui al comma 1, dove
ha sede l'unità produttiva,
entro il 28 febbraio 2003 un
piano individuale di
emersione contenente: |
2. Identico: |
|
a) le proposte
per la progressiva
regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa
vigente per l'esercizio
dell'attività, relativamente
a materie diverse da quella
fiscale e contributiva, in un
periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente
prorogabile a ventiquattro
mesi in caso di motivate
esigenze; |
a) le proposte
per la progressiva
regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa
vigente per l'esercizio
dell'attività, relativamente
a materie diverse da quella
fiscale e contributiva, in un
periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente
prorogabile a ventiquattro
mesi in caso di motivate
esigenze; le proposte di
progressivo adeguamento agli
obblighi in materia di
trattamento economico, in
assenza di contratti
collettivi nazionali di
lavoro propri del settore
economico interessato,
debbono fare riferimento agli
obblighi previsti nei
contratti collettivi
nazionali di lavoro di
settori omogenei. In caso di
mancata sottoscrizione, entro
il 15 febbraio 2003, degli
accordi sindacali collettivi
di riallineamento a livello
provinciale, ovvero a livello
nazionale o regionale, le
proposte per il progressivo
adeguamento formulate dagli
imprenditori sono valutate
dal CLES. In tal caso, per la
validità delle delibere del
CLES è richiesto il voto
favorevole di almeno i
quattro quinti dei
rappresentanti nominati dalle
parti sociali; |
| b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di | b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di |
|
lavoro con riferimento a
ciascun settore economico;
per i settori economici per i
quali non operano organi di
rappresentanza dei datori di
lavoro o dei lavoratori in
sede provinciale, i predetti
accordi possono essere
conclusi a livello nazionale
o regionale; |
lavoro con riferimento a
ciascun settore economico;
per i settori economici per i
quali non operano organi di
rappresentanza dei datori di
lavoro o dei lavoratori in
sede provinciale, i predetti
accordi possono essere
conclusi a livello nazionale
o regionale; |
|
c) il numero e la
remunerazione dei lavoratori
che si intende
regolarizzare; |
c) identica; |
|
d) l'impegno a
presentare un'apposita
dichiarazione di emersione
successivamente alla
approvazione del piano da
parte del CLES. |
d) identica. |
|
3. I CLES sono
integrati dai comitati
provinciali per l'emersione
istituiti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. |
3. I CLES
operano in accordo con le
commissioni provinciali
istituite ai sensi
dell'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998,
n.448, e successive
modificazioni. Tali
commissioni sono integrate da
un membro designato da
ciascuna organizzazione
sindacale dei datori di
lavoro e dei prestatori di
lavoro che ha sottoscritto
l'avviso comune, in materia
di emersione dell'economia
sommersa, in data 19 luglio
2002, qualora la stessa non
sia già rappresentata nelle
commissioni medesime. |
|
4. I piani di
emersione individuale
presentati alla data di
entrata in vigore del
presente articolo sono
trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni
provinciali del lavoro
territorialmente
competenti. |
Soppresso. |
|
5. I comitati di
cui al comma 1 ricevono i
piani di emersione
individuale presentati dai
datori di lavoro interessati
all'emersione progressiva ed
hanno i seguenti compiti: |
5. Identico. |
|
a) valutare le
proposte di progressivo
adeguamento agli obblighi di
legge diversi da quelli
fiscali e previdenziali
formulando eventuali proposte
di modifica; b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione; c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare; d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2. |
|
5-bis. Qualora
il piano individuale di
emersione contenga proposte
per il progressivo
adeguamento che coinvolgono
interessi urbanistici e
ambientali, il CLES sottopone
il piano al parere del comune
competente per territorio,
che esprime, in ordine a tali
interessi, il parere stesso
entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta.
Decorso tale termine il CLES
valuta comunque il piano. |
|
6. I componenti dei
CLES non sono responsabili
per i fatti connessi alla
realizzazione del piano di
emersione progressiva che si
verificano durante il periodo
di attuazione dello stesso,
nonché del mancato rilascio
delle autorizzazioni allo
svolgimento delle attività al
termine del periodo di
emersione. |
6. Identico. |
|
7. Per la
presentazione del piano
individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono
conservare l'anonimato
possono avvalersi delle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei
professionisti iscritti agli
albi dei dottori
commercialisti, dei
ragionieri e periti
commerciali e dei consulenti
del lavoro, che provvedono
alla presentazione del
programma al competente CLES,
con l'osservanza di misure
idonee ad assicurare la
riservatezza
dell'imprenditore stesso. |
7. Identico. |
|
8. Il CLES
approva il piano individuale
di emersione nell'ambito
delle linee generali definite
dal CIPE, secondo quanto
stabilito dal comma 1
dell'articolo 1. |
8. Identico. |
|
9. Il CLES
approva il piano di emersione
entro sessanta giorni dalla
sua presentazione, previe
eventuali modifiche
concordate con l'interessato
o con i soggetti di cui al
comma 7, ovvero respinge il
piano stesso. |
9. Identico. |
|
10. Le autorità
competenti, previa verifica
della avvenuta attuazione del
piano, rilasciano le relative
autorizzazioni entro sessanta
giorni dalla scadenza dei
termini fissati nel piano.
L'adeguamento o la
regolarizzazione si
considerano, a tutti gli
effetti, come avvenuti
tempestivamente e determinano
l'estinzione dei reati
contravvenzionali e delle
sanzioni connesse alla
violazione dei predetti
obblighi. |
10. Identico. |
|
11. La
dichiarazione di emersione ai
sensi del presente articolo è
presentata entro il 15 maggio
2003 e produce gli altri
effetti previsti
dall'articolo 1. |
11. Identico. |
|
12. Le
certificazioni di regolarità
rilasciate ai datori di
lavoro, precedentemente alla
presentazione dei piani
individuali di emersione,
conservano la loro
efficacia. |
12. Identico. |
|
13. I soggetti
che hanno fatto ricorso ai
contratti di riallineamento
retributivo di cui al
decreto-legge 1^ ottobre
1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, che
già in corso di applicazione
di tali contratti non sono
riusciti a rispettare gli
obblighi assunti, ovvero che
alla conclusione del periodo
previsto per il
riallineamento non sono
riusciti a corrispondere i
minimi contrattuali
nazionali, possono accedere
ai programmi di emersione
progressiva secondo le
modalità stabilite nel
presente articolo. |
13. Identico. |
|
14. I soggetti
che si avvalgono dei piani
individuali di emersione sono
esclusi dalle gare di appalto
fino alla conclusione del
periodo di emersione. |
14. Identico. |
|
15.
L'approvazione del piano
individuale di emersione ai
sensi del presente articolo
comporta, esclusivamente per
le violazioni oggetto di
regolarizzazione, la
sospensione, già nel corso
dell'istruttoria finalizzata
all'approvazione del piano
stesso, di eventuali
ispezioni e verifiche da
parte degli organi di
controllo e vigilanza nei
confronti del datore di
lavoro che ha presentato il
piano". |
15. Identico". |
|
2-bis. I piani
di emersione individuale di
cui all'articolo 1-bis
della legge 18 ottobre
2001, n. 383, come modificato
dal presente articolo,
presentati alla data di
entrata in vigore del
presente decreto sono
trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni
provinciali del lavoro
territorialmente
competenti. |
|
3. Al comma 5
dell'articolo 3 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, dopo
le parole: "redditi di lavoro
autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "e alle imprese che
svolgono attività agricola
non produttiva di reddito di
impresa". |
3. Identico. |
|
(Ambito di applicazione |
|
1. Le disposizioni del
presente decreto si
applicano, in quanto
compatibili, anche alle
società ed associazioni
sportive nonché alle comunità
terapeutiche convenzionate,
senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello
Stato. |
|
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|
1. Le imprese
edili che risultano
affidatarie di un appalto
pubblico sono tenute a
presentare alla stazione
appaltante la certificazione
relativa alla regolarità
contributiva a pena di revoca
dell'affidamento. |
1. Le imprese che
risultano affidatarie di un
appalto pubblico sono tenute
a presentare alla stazione
appaltante la certificazione
relativa alla regolarità
contributiva a pena di revoca
dell'affidamento. |
|
2. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
l'INPS, l'INAIL e le Casse
edili stipulano
convenzioni al fine del
rilascio di un documento
unico di regolarità
contributiva nel settore
edile al fine
dell'affidamento degli
appalti pubblici. |
2. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
l'INPS e l'INAIL
stipulano convenzioni al fine
del rilascio di un documento
unico di regolarità
contributiva. |
|
3. All'articolo 45,
comma 18, della legge 17
maggio 1999, n. 144, le
parole: "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2006". |
3. All'articolo 29,
comma 5, del decreto-legge 23
giugno 1995, n.244,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n.341, e
successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2006". |
|
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1. All'articolo 3,
comma 15, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e successive
modificazioni, le parole:
"continuano a produrre
effetti sino alla scadenza
prevista e comunque non oltre
il 30 settembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"continuano a produrre
effetti, salvo diverse
intese, sino alla scadenza
prevista e comunque non oltre
il 30 settembre 2003". |
1. All'articolo 3,
comma 15, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e successive
modificazioni, le parole:
"continuano a produrre
effetti sino alla scadenza
prevista e comunque non oltre
il 30 settembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"continuano a produrre
effetti, salvo diverse
previsioni dei contratti
collettivi, sino alla
scadenza prevista e comunque
non oltre il 30 settembre
2003". |
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