XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3291
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210
All'articolo 1:
al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo è
inserito il seguente: "La regione e l'ANCI provvedono,
rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio
provinciale, l'ASL e il comune competente alla
designazione";
al comma 2, dopo il capoverso 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. Per l'attività e il funzionamento
dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per
l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero";
al comma 2, capoverso 2, lettera a), sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ";le proposte di
progressivo adeguamento agli obblighi in materia di
trattamento economico, in assenza di contratti collettivi
nazionali di lavoro propri del settore economico interessato,
debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti
collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di
mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli
accordi sindacali collettivi di riallineamento a livello
provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le
proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli
imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la
validità delle delibere del CLES è richiesto il voto
favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti
nominati dalle parti sociali;";
al comma 2, capoverso 2, lettera b), le
parole: "sottoscrizione di un apposito verbale" sono
sostituite dalle seguenti: "sottoscrizione con apposito
verbale";
al comma 2, il capoverso 3 è sostituito dal
seguente:
"3. I CLES operano in accordo con le
commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive
modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro
designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso
comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in
data 19 luglio 2002, qualora la stessa non sia già
rappresentata nelle commissioni medesime";
al comma 2, il capoverso 4 è soppresso;
al comma 2, dopo il capoverso 5 è inserito il
seguente:
"5-bis. Qualora il piano individuale di
emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che
coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES
sottopone il piano al parere del comune competente per
territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, il parere
stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. I piani di emersione individuale di
cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001,
n.383, come modificato dal presente articolo, presentati alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi,
a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Ambito di applicazione delle
disposizioni). - ˆâ11. Le disposizioni del presente
decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle
società ed associazioni sportive nonché alle comunità
terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato".
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: "edili" è soppressa;
al comma 2, le parole da: "l'INPS, l'INAIL"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'articolo 29, comma 5, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"";
nella rubrica la parola: "edilizia" è
sostituita dalle seguenti: "appalti pubblici".
All'articolo 3, comma 1, le parole: "salvo diverse
intese" sono sostituite dalle seguenti: "salvo diverse
previsioni dei contratti collettivi".
DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210