XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3291




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210


          All'articolo 1:

                al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione";

                al comma 2, dopo il capoverso 1, è inserito il seguente:

                "1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

                al comma 2, capoverso 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ";le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi di riallineamento a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la validità delle delibere del CLES è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti nominati dalle parti sociali;";

                al comma 2, capoverso 2, lettera b), le parole: "sottoscrizione di un apposito verbale" sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrizione con apposito verbale";

                al comma 2, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

                "3. I CLES operano in accordo con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002, qualora la stessa non sia già rappresentata nelle commissioni medesime";

                al comma 2, il capoverso 4 è soppresso;

                al comma 2, dopo il capoverso 5 è inserito il seguente:

                "5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, il parere stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano";

                dopo il comma 2, è inserito il seguente:

                "2-bis. I piani di emersione individuale di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal presente articolo, presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti".


          Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

                "Art. 1-bis. - (Ambito di applicazione delle disposizioni). - ˆâ11. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

            All'articolo 2:

                al comma 1, la parola: "edili" è soppressa;

                al comma 2, le parole da: "l'INPS, l'INAIL" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva";

                il comma 3 è sostituito dal seguente:

                "3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"";

                nella rubrica la parola: "edilizia" è sostituita dalle seguenti: "appalti pubblici".

              All'articolo 3, comma 1, le parole: "salvo diverse intese" sono sostituite dalle seguenti: "salvo diverse previsioni dei contratti collettivi".

DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210




Frontespizio Testo del decreto legge