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Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura |
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura |
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1. Dopo l'articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n.
89, è inserito il
seguente: |
1. Identico: |
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"Art. 2-bis. -
(Accordo transattivo) - 1.
La domanda di equa
riparazione di cui
all'articolo 3 è proposta
solo dopo che siano decorsi
novanta giorni da quello in
cui l'interessato, anche
personalmente e previa
indicazione del domicilio
eletto, abbia comunicato la
volontà di introdurre
l'azione di equa riparazione,
a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento
inviata all'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato
del distretto di Corte di
appello ove si è svolto o si
sta svolgendo il giudizio da
cui si è originato il
pregiudizio. La comunicazione
è corredata dell'atto
introduttivo, dei verbali
delle attività processuali
nonché, se esistenti, delle
decisioni che hanno definito
ciascuna fase e grado del
giudizio cui la domanda di
equa riparazione si
riferisce. La predetta
comunicazione, corredata
degli atti e dei documenti, è
condizione di procedibilità
della domanda di cui
all'articolo 3. |
"Art. 2-bis. -
(Accordi transattivi) -
1. La domanda
giudiziale di equa
riparazione di cui
all'articolo 3 deve essere
preceduta da una
comunicazione inoltrata con
raccomandata con avviso di
ricevimento sottoscritta
personalmente
dall'interessato o dal
difensore munito di specifico
mandato, che contenga
l'esposizione delle ragioni
della domanda, l'indicazione
dell'ammontare del danno per
il quale è chiesta l'equa
riparazione domandata e
l'indicazione precisa dei
procedimenti a cui si
riferisce. La comunicazione
deve essere inoltrata
all'Ufficio dell'Avvocatura
dello Stato del distretto di
corte di appello ove si è
svolto o si sta svolgendo il
giudizio da cui è derivato
alla parte istante il
pregiudizio. |
|
2. La
comunicazione è condizione di
procedibilità della domanda.
Qualora la comunicazione
non sia stata effettuata
ovvero manchi di uno dei
requisiti richiesti
l'autorità giudiziaria adita
invita l'interessato a
provvedervi entro un termine
dalla stessa stabilito. Fissa
altresì una nuova camera di
consiglio non oltre il
sessantesimo giorno
successivo all'esaurimento
del termine di cui al comma
6. |
|
2. La copia
della sola
comunicazione di cui al
comma 1 è contestualmente
inviata dall'interessato, con
lo stesso mezzo, al Ministro
della giustizia quando si
tratta di procedimenti di
competenza del giudice
ordinario, al Ministro della
difesa quando si tratta di
procedimenti di competenza
del giudice militare ed al
Presidente del Consiglio dei
Ministri in ogni altro caso.
Sono esclusi dall'accordo
transattivo di cui alla
presente legge i procedimenti
del giudice tributario. |
3. Copia della
comunicazione di cui al comma
1 è contestualmente inviata
dall'interessato, con lo
stesso mezzo, al Ministro
della giustizia quando si
tratta di procedimenti di
competenza del giudice
ordinario, al Ministro della
difesa quando si tratta di
procedimenti di competenza
del giudice militare ed al
Presidente del Consiglio dei
Ministri in ogni altro caso.
Sono esclusi dall'accordo
transattivo di cui alla
presente legge i procedimenti
che riguardano
obbligazioni tributarie la
cui violazione non abbia
rilevanza penale. |
|
3. L'Avvocatura
dello Stato valuta la
documentazione allegata alla
comunicazione di cui al comma
1 e, sentite le
amministrazioni interessate
ed acquisita, ove ritenuto
opportuno, presso i
competenti uffici giudiziari
copia di ulteriori atti e
documenti ritenuti rilevanti
in aggiunta a quelli che
l'interessato deve produrre
ai sensi del comma 1, entro
il termine di novanta giorni
comunica una proposta
transattiva
all'interessato. |
4. L'Avvocatura
distrettuale dello
Stato, acquisita la
documentazione necessaria
e sentite le
amministrazioni interessate,
entro novanta giorni dal
ricevimento della
comunicazione, si pronuncia
sulla domanda formulando
all'interessato, se lo
ritiene, una proposta
transattiva che tenga conto
della durata del
procedimento, in relazione
alla sua complessità, nonché
degli elementi di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 2.
L'Avvocatura dello Stato
determina i contenuti della
proposta transattiva seguendo
altresì gli indirizzi
stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri nonché le specifiche
indicazioni che le
amministrazioni interessate
abbiano ritenuto opportuno
trasmettere in relazione al
caso concreto. |
|
4. L'Avvocatura
dello Stato determina i
contenuti della proposta
transattiva mediante
l'applicazione di parametri
oggettivi connessi alla
durata ed alla tipologia del
procedimento, tenuto conto,
altresì, della condotta
processuale della parte
istante e dell'esito, anche
potenziale, del giudizio
svoltosi o in corso di
svolgimento, seguendo gli
indirizzi stabiliti con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da
adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
articolo, nonché le
specifiche indicazioni che le
amministrazioni interessate
abbiano ritenuto opportuno
trasmettere in relazione al
caso concreto. |
|
5. La parte
istante, decorso il termine
di novanta giorni senza che
l'offerta sia stata formulata
o qualora comunichi che
intende respingerla, può
proporre la domanda
giudiziale. L'Avvocatura può
formulare ulteriori proposte
transattive prima della data
della camera di
consiglio. |
|
5. La
comunicazione di cui al comma
1 sospende, per tutta la
durata delle trattative e
comunque per non oltre
novanta giorni, il decorso
del termine di decadenza di
cui all'articolo 4. |
6. Identico. |
|
6. Le trattative sono
espletate entro novanta
giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma
1. Trascorso inutilmente tale
termine le trattative stesse
si considerano comunque
espletate. |
Soppresso. |
|
7. L'atto di
transazione è sottoscritto
per lo Stato dall'Avvocato
Generale dello Stato o, per
sua delega, da un Avvocato
dello Stato o dall'Avvocato
distrettuale e costituisce
titolo esecutivo nei
confronti
dell'amministrazione
interessata. Esso è redatto
in triplice originale,
uno dei quali viene
immediatamente trasmesso
dall'Avvocatura al Ministero
dell'economia e delle finanze
affinché provveda al
pagamento della somma
convenuta con la transazione
entro novanta giorni dalla
sottoscrizione della
transazione, un altro alla
parte istante ed il terzo
è depositato nella
cancelleria della Corte di
appello ove si è svolto o si
sta svolgendo il giudizio da
cui si è originato il
pregiudizio. Una copia
dell'atto di transazione è
trasmessa, senza ritardo, a
cura della cancelleria, al
procuratore generale della
Corte dei conti. |
7. L'atto di
transazione è sottoscritto
per lo Stato dall'avvocato
generale dello Stato o, per
sua delega, da un avvocato
dello Stato o dall'avvocato
distrettuale e costituisce
titolo esecutivo nei
confronti
dell'amministrazione
interessata. Esso è redatto
in triplice originale uno dei
quali viene immediatamente
trasmesso dall'Avvocatura
alla parte istante, un
altro al Ministero
dell'economia e delle finanze
affinché provveda al
pagamento della somma
convenuta con la transazione
entro novanta giorni dalla
sottoscrizione della
stessa, ed il terzo è
depositato nella cancelleria
della corte di appello ove si
è svolto o si sta svolgendo
il giudizio da cui si è
originato il pregiudizio. Una
copia dell'atto di
transazione è trasmessa,
senza ritardo, a cura della
cancelleria, al procuratore
generale della Corte dei
conti. |
|
8. La
cancelleria della Corte di
appello ove si è svolto o si
sta svolgendo il giudizio da
cui si è originato il
pregiudizio, scaduto il
termine previsto dal comma 7
e riscontrata la conformità
tra l'originale depositato e
quello esibito dalla parte
interessata, ne cura la
spedizione a quest'ultima in
forma esecutiva ai sensi
dell'articolo 475 del codice
di procedura civile. |
8. La
cancelleria della corte di
appello ove si è svolto o si
sta svolgendo il giudizio da
cui si è originato il
pregiudizio, scaduto il
termine di pagamento
previsto dal comma 7 e
riscontrata la conformità tra
l'originale depositato e
quello esibito dalla parte
interessata, ne cura la
spedizione a quest'ultima in
forma esecutiva ai sensi
dell'articolo 475 del codice
di procedura civile. |
|
9. L'atto di
transazione è esente
dall'imposta di registro. |
9. Identico. |
|
10. Gli onorari
per l'eventuale assistenza e
consulenza prestate ai fini
della definizione
dell'accordo transattivo
restano a carico di ciascuna
parte. L'onorario corrisposto
all'Avvocatura dello Stato è
determinato in misura
corrispondente ai minimi
indicati dalle tariffe
professionali ridotto ad un
quarto. |
10. Identico. |
|
11. Per
l'espletamento della fase
precontenziosa di cui al
presente articolo da parte
degli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, le
amministrazioni interessate
provvedono, ai sensi
dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n.241, alla
provvista di locali e di
attrezzature anche
informatiche, nonché
all'attribuzione,
mediante comando o
distacco di unità di
personale amministrativo in
possesso di specifiche
professionalità. |
11. Per
l'espletamento della fase
precontenziosa di cui al
presente articolo, da
parte degli uffici
dell'Avvocatura dello Stato,
le amministrazioni
interessate provvedono, ai
sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241,
e successive
modificazioni, alla
provvista di locali e di
attrezzature anche
informatiche, nonché
all'attribuzione mediante
comando o distacco di unità
di personale amministrativo
in possesso di specifiche
professionalità". |
|
12. Relativamente
ai procedimenti pendenti di
cui all'articolo 3, che alla
data di entrata in vigore del
presente articolo non sono
stati ancora assunti in
decisione, l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato
del distretto di Corte di
appello ove pende il giudizio
può formulare la proposta di
transazione sino
all'assegnazione della causa
in decisione. |
Soppresso. |
|
13. La transazione
conclusa nella pendenza del
giudizio di cui all'articolo
3 comprende la definizione
convenzionale delle relative
spese e la sua sottoscrizione
comporta rinuncia agli atti
del giudizio medesimo e ne
produce l'estinzione ai sensi
dell'articolo 306 del codice
di procedura civile.
L'estinzione è dichiarata con
decreto dal Presidente del
collegio della Corte di
appello presso cui pende il
giudizio". |
Soppresso. |
|
|
|
|
1. All'articolo 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
"3. Il ricorso è
proposto nei confronti del
Ministro della giustizia
quando si tratta di
procedimenti di competenza
del giudice ordinario, al
Ministro della difesa quando
si tratta di procedimenti di
competenza del giudice
militare, del Ministro
dell'economia e delle finanze
quando si tratta di
procedimenti tributari
rilevanti penalmente ed al
Presidente del Consiglio dei
Ministri in ogni altro caso.
Sono esclusi dal ricorso di
cui alla presente legge i
procedimenti di competenza
del giudice tributario"; |
"3. Il ricorso è
proposto nei confronti del
Ministro della giustizia
quando si tratta di
procedimenti di competenza
del giudice ordinario, nei
confronti del Ministro
della difesa quando si tratta
di procedimenti di competenza
del giudice militare, nei
confronti del Ministro
dell'economia e delle finanze
quando si tratta di
procedimenti tributari
rilevanti penalmente e nei
confronti del Presidente
del Consiglio dei Ministri in
ogni altro caso. Sono esclusi
dal ricorso di cui alla
presente legge i procedimenti
di competenza del giudice
tributario"; |
|
b) al comma 6,
le parole: "Il decreto è
immediatamente esecutivo"
sono sostituite dalle
seguenti: "Il decreto è
motivato in forma
sintetica, anche solo con
il richiamo di precedenti
decisioni conformi, omesso
ogni riferimento allo
svolgimento dei fatti non
strettamente necessario ai
fini della decisione; esso
è immediatamente
esecutivo"; |
b) al comma 6,
le parole: "Il decreto è
immediatamente esecutivo"
sono sostituite dalle
seguenti: "Il decreto è
motivato in forma sintetica
ed è immediatamente
esecutivo". |
|
c) dopo il comma
6 è inserito il seguente: "6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6". |
soppressa. |
|
|
|
|
1. All'articolo 5 della
legge 24 marzo 2001, n. 89,
dopo il comma 1 sono
aggiunti, in fine, i
seguenti: |
1. L'articolo 5
della legge 24 marzo 2001, n.
89, è sostituito dal
seguente: "Art. 5. - (Comunicazioni). - 1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale presso la Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento. |
|
2. Il procuratore
generale presso la Corte dei
conti trasmette gli atti al
procuratore regionale
competente per l'esercizio
dell'azione di
responsabilità, salvo che
provveda direttamente
all'archiviazione in caso di
carenza assoluta dei
necessari presupposti per
l'instaurazione del relativo
giudizio. 3. I giudizi di responsabilità in cui è parte un magistrato della Corte dei conti sono attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Per i giudizi in cui è parte un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni giurisdizionali aventi sede nella regione Lazio è competente la sezione giurisdizionale per la regione Umbria. |
|
"1-bis. La
cancelleria comunica
immediatamente il decreto di
cui al comma 1 altresì al
Ministero dell'economia e
delle finanze affinché
provveda al pagamento entro
novanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto. |
4. Identico. |
|
1-ter. Decorsi i
termini di cui al comma 2,
l'eventuale notifica del
precetto ed i successivi atti
di esecuzione forzata dei
titoli esecutivi di cui agli
articoli 2-bis e 3 sono
compiuti in ogni caso
nei confronti del
Ministero dell'economia e
delle finanze,
indipendentemente
dall'amministrazione nei cui
confronti si è formato il
titolo della cui esecuzione
si tratta". |
5. Decorso il
termine di cui al comma
4, l'eventuale notifica
del precetto ed i successivi
atti di esecuzione forzata
dei titoli esecutivi di cui
agli articoli 2-bis e 3
sono compiuti nei confronti
del Ministero dell'economia e
delle finanze
indipendentemente
dall'amministrazione nei cui
confronti si è formato il
titolo della cui esecuzione
si tratta". |
|
1. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora assunti in decisione si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. L'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove pende il giudizio può formulare proposta di transazione prima dell'assegnazione della causa in decisione attenendosi ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto. 2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente del collegio della corte di appello presso cui pende il giudizio. |
|
3. Nei
procedimenti di cui
all'articolo 3 della legge 24
marzo 2001, n.89, pendenti
alla data di entrata in
vigore del presente decreto
relativi a procedimenti di
competenza del giudice
tributario continuano ad
applicarsi le disposizioni
del comma 3 del medesimo
articolo 3 nel testo
anteriormente vigente. Si
applicano altresì le
disposizioni dei commi 1 e 2
del presente articolo. 4. Il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della |
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della |
|
|
|
|
1. All'articolo 4 della
legge 21 novembre 1991, n.
374, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
"1. Il presidente
della Corte d'appello, almeno
sei mesi prima che si
verifichino le previste
vacanze nella pianta organica
degli uffici del giudice di
pace del distretto, ovvero al
verificarsi della vacanza,
provvede alla pubblicazione
dei posti vacanti nel
distretto mediante inserzione
nel sito Internet del
Ministero della giustizia,
nonché nella Gazzetta
Ufficiale. Da tale ultima
pubblicazione decorre il
termine di sessanta giorni
per la presentazione delle
domande, nelle quali sono
indicati i requisiti
posseduti ed è contenuta la
dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause
di incompatibilità previste
dalla legge. Il presidente
della Corte d'appello
richiede, inoltre, ai sindaci
dei comuni interessati,
l'affissione nell'albo
pretorio dell'elenco delle
vacanze e dei termini per la
presentazione delle domande
da parte degli
interessati"; |
"1. Il presidente
della Corte d'appello, almeno
sei mesi prima che si
verifichino le previste
vacanze nella pianta organica
degli uffici del giudice di
pace del distretto, ovvero al
verificarsi della vacanza,
provvede alla pubblicazione
dei posti vacanti nel
distretto mediante inserzione
nel sito Internet del
Ministero della giustizia,
nonché nella Gazzetta
Ufficiale. Ne dà altresì
comunicazione ai presidenti
dei Consigli dell'Ordine
degli avvocati del distretto.
Dalla pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale decorre il
termine di sessanta giorni
per la presentazione delle
domande, nelle quali sono
indicati i requisiti
posseduti ed è contenuta la
dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause
di incompatibilità previste
dalla legge. Il presidente
della Corte d'appello
richiede, inoltre, ai sindaci
dei comuni interessati,
l'affissione nell'albo
pretorio dell'elenco delle
vacanze e dei termini per la
presentazione delle domande
da parte degli
interessati"; |
|
b) dopo il comma
1 è inserito il seguente: |
b) identica. |
|
"1-bis. Gli
interessati non possono
presentare domanda di
ammissione al tirocinio in
più di tre distretti diversi
nello stesso anno e non
possono indicare più di sei
sedi per ciascun
distretto". |
|
|
|
|
1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) al comma 1,
le parole: "il C.S.M., nei
limiti dei fondi stanziati
per il suo funzionamento, può
stipulare" sono sostituite
dalle seguenti: "Il Comitato
di Presidenza, nel limite dei
fondi stanziati per il
funzionamento del C.S.M., può
autorizzare la stipula
di"; |
a) identica; |
|
b) al comma 1,
dopo la parola:
"vicepresidente", sono
inserite le seguenti: "e di
assistenza ai
consiglieri"; |
b) identica; |
|
c) al comma 2,
la parola: "dieci" è
sostituita dalla seguente:
"ventisei"; |
c) identica; |
|
c-bis) al comma
4, dopo le parole: "fuori
ruolo" sono inserite le
seguenti: "nel limite massimo
di dieci unità"; |
|
d) è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"4-bis. Agli
adempimenti di quanto
previsto dal presente
articolo provvede il
Segretario generale". |
d) identica. |
|
2. All'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
2. Identico. |
|
a) la parola:
"un anno" è sostituita dalla
seguente: "diciotto mesi"; |
|
b) la parola:
"C.S.M." è sostituita dalle
seguenti: "Il Comitato di
Presidenza con proprio
provvedimento". |
|
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione |
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione |
|
|
|
|
1. Il Ministro della
giustizia predispone, entro
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, un piano
straordinario pluriennale di
interventi per l'acquisizione
e per l'adeguamento
strutturale di edifici,
opere, infrastrutture ed
impianti indispensabili al
potenziamento del settore
penitenziario,
utilizzando anche gli
strumenti previsti
dall'articolo 145, comma 34,
lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per
un onere complessivo pari a
euro 93.328.000. |
1. Il Ministro della
giustizia predispone, entro
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto, un piano
straordinario pluriennale di
interventi per l'acquisizione
e per l'adeguamento
strutturale di edifici,
opere, infrastrutture ed
impianti indispensabili al
potenziamento del settore
penitenziario utilizzando
prioritariamente gli
strumenti previsti
dall'articolo 145, comma 34,
lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per
un onere complessivo pari a
euro 93.328.000. Il piano
straordinario viene
sottoposto alle competenti
Commissioni parlamentari che
esprimono parere entro trenta
giorni, decorsi i quali il
piano può essere ugualmente
adottato. Il Ministro
riferisce con relazione
semestrale alle Camere sullo
stato di attuazione del piano
straordinario e sui rapporti
con l'attuazione del
programma ordinario. |
|
1-bis. Ai
fini dell'applicazione del
comma 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, il Ministro della
giustizia predispone l'elenco
degli istituti penitenziari
la cui dismissione può
avvenire mediante il ricorso
allo strumento della
permuta. |
|
Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento |
Soppresso. |
|
|
|
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione |
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno. Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 |
|
|
|
|
1. Al decreto-legge 6
maggio 2002, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a)
all'articolo 2, comma 5,
secondo periodo, dopo le
parole: "del Corpo della
guardia di finanza," sono
inserite le seguenti: "del
Corpo di polizia
penitenziaria,"; b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria". |
|
1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". |
|
|
|
|
1. Per l'attuazione del
programma di cui all'articolo
6, è autorizzata la spesa di
euro 10.694.896 per l'anno
2002 e di euro 20.658.276 per
gli anni dal 2003 al 2006. Al
relativo onere si provvede,
per gli anni 2002, 2003 e
2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. |
1. Per l'attuazione del
programma di cui all'articolo
6, è autorizzata la spesa di
euro 10.696.000 per
l'anno 2002 e di euro
20.658.000 per
ciascuno degli anni dal
2003 al 2006. Al relativo
onere si provvede, per gli
anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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