XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3290




Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2002.


Misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione
della giustizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonché di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;
          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;

          Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare la funzionalità delle sezioni della Corte di cassazione;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
Capo I

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile.
Capo I

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile.


Articolo 1.
Articolo 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:
1. Identico:

"Art. 2-bis. - (Accordo transattivo) - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.
"Art. 2-bis. - (Accordi transattivi) - 1. La domanda giudiziale di equa riparazione di cui all'articolo 3 deve essere preceduta da una comunicazione inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di specifico mandato, che contenga l'esposizione delle ragioni della domanda, l'indicazione dell'ammontare del danno per il quale è chiesta l'equa riparazione domandata e l'indicazione precisa dei procedimenti a cui si riferisce. La comunicazione deve essere inoltrata all'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui è derivato alla parte istante il pregiudizio.
2. La comunicazione è condizione di procedibilità della domanda. Qualora la comunicazione non sia stata effettuata ovvero manchi di uno dei requisiti richiesti l'autorità giudiziaria adita invita l'interessato a provvedervi entro un termine dalla stessa stabilito. Fissa altresì una nuova camera di consiglio non oltre il sessantesimo giorno successivo all'esaurimento del termine di cui al comma 6.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti che riguardano obbligazioni tributarie la cui violazione non abbia rilevanza penale.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, acquisita la documentazione necessaria e sentite le amministrazioni interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia sulla domanda formulando all'interessato, se lo ritiene, una proposta transattiva che tenga conto della durata del procedimento, in relazione alla sua complessità, nonché degli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva seguendo altresì gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La parte istante, decorso il termine di novanta giorni senza che l'offerta sia stata formulata o qualora comunichi che intende respingerla, può proporre la domanda giudiziale. L'Avvocatura può formulare ulteriori proposte transattive prima della data della camera di consiglio.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
6. Identico.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.
Soppresso.
7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'avvocato generale dello Stato o, per sua delega, da un avvocato dello Stato o dall'avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura alla parte istante, un altro al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della stessa, ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
8. La cancelleria della corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine di pagamento previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.
9. Identico.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.
10. Identico.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo, da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità".
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.
Soppresso.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio".
Soppresso.

Articolo 2.
Articolo 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
a) identico:

"3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario";
"3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, nei confronti del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente e nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario";

b) al comma 6, le parole: "Il decreto è immediatamente esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso è immediatamente esecutivo";
b) al comma 6, le parole: "Il decreto è immediatamente esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica ed è immediatamente esecutivo".
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6".
soppressa.


Articolo 3.
Articolo 3.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
1. L'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Comunicazioni). - 1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale presso la Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento.
2. Il procuratore generale presso la Corte dei conti trasmette gli atti al procuratore regionale competente per l'esercizio dell'azione di responsabilità, salvo che provveda direttamente all'archiviazione in caso di carenza assoluta dei necessari presupposti per l'instaurazione del relativo giudizio.
3. I giudizi di responsabilità in cui è parte un magistrato della Corte dei conti sono attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Per i giudizi in cui è parte un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni giurisdizionali aventi sede nella regione Lazio è competente la sezione giurisdizionale per la regione Umbria.

"1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
4. Identico.

1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta".
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta".
Articolo 3-bis.

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora assunti in decisione si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. L'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove pende il giudizio può formulare proposta di transazione prima dell'assegnazione della causa in decisione attenendosi ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.
2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente del collegio della corte di appello presso cui pende il giudizio.
3. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a procedimenti di competenza del giudice tributario continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3 nel testo anteriormente vigente. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Capo II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della
magistratura.
Capo II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della
magistratura.


Articolo 4.
Articolo 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) identico:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati";
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
b) identica.

"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto".

Articolo 5.
Articolo 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di";
a) identica;

b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
b) identica;

c) al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "ventisei";
c) identica;

c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità";

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale".
d) identica.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Identico.

a) la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
b) la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".


Capo III

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione
penitenziaria.
Capo III

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione
penitenziaria.


Articolo 6.
Articolo 6.

1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.
1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni, decorsi i quali il piano può essere ugualmente adottato. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.


Capo IV

Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento
giudiziario.
Soppresso.


Articolo 7.

1. All'articolo 67 del
regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

"La presidenza dei
collegi delle sezioni
semplici è assunta da un
presidente della sezione,
ovvero, in sua assenza, dal
magistrato della stessa
sezione con maggiore
anzianità nell'esercizio
delle funzioni di
legittimità".
Capo V

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione
dell'interno.
Capo V

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno. Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4.


Articolo 8.
Articolo 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".
Articolo 8-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".


Articolo 9.
Articolo 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.

Articolo 10.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 11 settembre 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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