XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3290
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante
misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della
giustizia, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N.201
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Dopo l'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n.89, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Accordi transattivi). - 1. La
domanda giudiziale di equa riparazione di cui all'articolo 3
deve essere preceduta da una comunicazione inoltrata con
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta
personalmente dall'interessato o dal difensore munito di
specifico mandato, che contenga l'esposizione delle ragioni
della domanda, l'indicazione dell'ammontare del danno per il
quale è chiesta l'equa riparazione domandata e l'indicazione
precisa dei procedimenti a cui si riferisce. La comunicazione
deve essere inoltrata all'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato
del distretto di corte d'appello ove si è svolto o si sta
svolgendo il giudizio da cui è derivato alla parte istante il
pregiudizio.
2. La comunicazione è condizione di procedibilità
della domanda. Qualora la comunicazione non sia stata
effettuata ovvero manchi di uno dei requisiti richiesti
l'autorità giudiziaria adita invita l'interessato a
provvedervi entro un termine dalla stessa stabilito. Fissa
altresì una nuova camera di consiglio non oltre il
sessantesimo giorno successivo all'esaurimento del termine di
cui al comma 6.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è
contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo,
al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti
di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa
quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice
militare ed al Presidente del Consiglio dei ministri in ogni
altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla
presente legge i procedimenti che riguardano obbligazioni
tributarie la cui violazione non abbia rilevanza penale.
4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, acquisita
la documentazione necessaria e sentite le amministrazioni
interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, si pronuncia sulla domanda formulando
all'interessato, se lo ritiene, una proposta transattiva che
tenga conto della durata del procedimento, in relazione alla
sua complessità, nonché degli elementi di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 2. L'Avvocatura dello Stato determina i
contenuti della proposta transattiva seguendo altresì gli
indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri nonché le specifiche indicazioni che le
amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno
trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La parte istante, decorso il termine di novanta
giorni senza che l'offerta sia stata formulata o qualora
comunichi che intende respingerla, può proporre la domanda
giudiziale. L'Avvocatura può formulare ulteriori proposte
transattive prima della data della camera di consiglio.
6. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per
tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre
novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui
all'articolo 4.
7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo
Stato dall'avvocato generale dello Stato o per sua delega da
un avvocato dello Stato o dall'avvocato distrettuale e
costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice
originale uno dei quali viene immediatamente trasmesso
dall'Avvocatura alla parte istante, un altro al Ministero
dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento
della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni
dalla sottoscrizione della stessa, ed il terzo è depositato
nella cancelleria della corte di appello ove si è svolto o si
sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il
pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa,
senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore
generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della corte d'appello ove si è
svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il
pregiudizio, scaduto il termine di pagamento previsto dal
comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato
e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la
spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi
dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di
registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e
consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo
transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario
corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura
corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali
ridotto ad un quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di
cui al presente articolo, da parte degli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate
provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni, alla provvista di
locali e di attrezzature anche informatiche, nonché
all'attribuzione mediante comando o distacco di unità di
personale amministrativo in possesso di specifiche
professionalità"".
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a), capoverso 3, dopo le parole:
"giudice ordinario," la parola: "al" è sostituita
dalle seguenti: "nei confronti del", dopo le parole:
"del giudice militare," la parola: "del" è
sostituita dalle seguenti: "nei confronti del" e dopo le
parole: "rilevanti penalmente" le parole: "ed al"
sono sostituite dalle seguenti: "e nei confronti
del";
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) al comma 6 le parole: "Il decreto è
immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il
decreto è motivato in forma sintetica ed è immediatamente
esecutivo."";
la lettera c) è soppressa.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'articolo 5 della legge 24 marzo
2001, n.89, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Comunicazioni). - 1. Il decreto di
accoglimento della domanda è comunicato a cura della
cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale
presso la Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del
procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al
procedimento.
2. Il procuratore generale presso la Corte dei
conti trasmette gli atti al procuratore regionale competente
per l'esercizio dell'azione di responsabilità, salvo che
provveda direttamente all'archiviazione in caso di carenza
assoluta dei necessari presupposti per l'instaurazione del
relativo giudizio.
3. I giudizi di responsabilità in cui è parte un
magistrato della Corte dei conti sono attribuiti alla
competenza della sezione giurisdizionale per la regione Lazio.
Per i giudizi in cui è parte un magistrato della Corte dei
conti in servizio presso le sezioni giurisdizionali aventi
sede nella regione Lazio è competente la sezione
giurisdizionale per la regione Umbria.
4. La cancelleria comunica immediatamente il
decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e
delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
5. Decorso il termine di cui al comma 4,
l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di
esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli
2-bis e 3 sono compiuti nei confronti del Ministero
dell'economia e delle finanze indipendentemente
dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo
della cui esecuzione si tratta"".
Nel Capo I, dopo l'articolo 3 è inserito il
seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Nei procedimenti di cui
all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora
assunti in decisione si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti. L'Avvocatura dello Stato del distretto
di corte di appello ove pende il giudizio può formulare
proposta di transazione prima dell'assegnazione della causa in
decisione attenendosi ai criteri di cui al comma 4
dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89,
introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.
2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione
conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3
della legge 24 marzo 2001, n.89, comprende la definizione
convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione
comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce
l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di
procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del
Presidente del collegio della corte di appello presso cui
pende il giudizio.
3. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della
legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto relativi a procedimenti di
competenza del giudice tributario continuano ad applicarsi le
disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3 nel testo
anteriormente vigente. Si applicano altresì le disposizioni
dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 4 del citato articolo
2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, è adottato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso
1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ne dà
altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli avvocati del distretto" e le parole: "Da tale
ultima pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
"c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo"
sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci
unità"".
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro della giustizia predispone, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un piano straordinario
pluriennale di interventi per l'acquisizione e per
l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed
impianti indispensabili al potenziamento del settore
penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti
previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della
legge 23 dicembre 2000, n.388, per un onere complessivo pari a
euro 93.328.000. Il piano straordinario viene sottoposto alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro
trenta giorni, decorsi i quali il piano può essere ugualmente
adottato. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle
Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui
rapporti con l'attuazione del programma ordinario";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la
cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo
strumento della permuta".
Il Capo IV è soppresso.
Alla rubrica del Capo V sono aggiunte in fine le
seguenti parole: "Modifica all'articolo 9 del decreto-legge
24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n.4".
Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - 1. All'articolo 9 del decreto-legge
24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n.4, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni"".
All'articolo 9, comma 1, le parole da: "10.694.896"
fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti:
"10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per
ciascuno degli anni dal 2003 al 2006".