XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3290




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N.201


          L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          "Art. 1. - 1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, è inserito il seguente:

          "Art. 2-bis. - (Accordi transattivi). - 1. La domanda giudiziale di equa riparazione di cui all'articolo 3 deve essere preceduta da una comunicazione inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di specifico mandato, che contenga l'esposizione delle ragioni della domanda, l'indicazione dell'ammontare del danno per il quale è chiesta l'equa riparazione domandata e l'indicazione precisa dei procedimenti a cui si riferisce. La comunicazione deve essere inoltrata all'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui è derivato alla parte istante il pregiudizio.
              2. La comunicazione è condizione di procedibilità della domanda. Qualora la comunicazione non sia stata effettuata ovvero manchi di uno dei requisiti richiesti l'autorità giudiziaria adita invita l'interessato a provvedervi entro un termine dalla stessa stabilito. Fissa altresì una nuova camera di consiglio non oltre il sessantesimo giorno successivo all'esaurimento del termine di cui al comma 6.
              3. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti che riguardano obbligazioni tributarie la cui violazione non abbia rilevanza penale.
              4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, acquisita la documentazione necessaria e sentite le amministrazioni interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia sulla domanda formulando all'interessato, se lo ritiene, una proposta transattiva che tenga conto della durata del procedimento, in relazione alla sua complessità, nonché degli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva seguendo altresì gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
              5. La parte istante, decorso il termine di novanta giorni senza che l'offerta sia stata formulata o qualora comunichi che intende respingerla, può proporre la domanda giudiziale. L'Avvocatura può formulare ulteriori proposte transattive prima della data della camera di consiglio.
              6. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
              7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'avvocato generale dello Stato o per sua delega da un avvocato dello Stato o dall'avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura alla parte istante, un altro al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della stessa, ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
              8. La cancelleria della corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine di pagamento previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
              9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.
              10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.
              11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo, da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità"".

          All'articolo 2, comma 1:

              alla lettera a), capoverso 3, dopo le parole: "giudice ordinario," la parola: "al" è sostituita dalle seguenti: "nei confronti del", dopo le parole: "del giudice militare," la parola: "del" è sostituita dalle seguenti: "nei confronti del" e dopo le parole: "rilevanti penalmente" le parole: "ed al" sono sostituite dalle seguenti: "e nei confronti del";

              la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              "b) al comma 6 le parole: "Il decreto è immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica ed è immediatamente esecutivo."";
              la lettera c) è soppressa.

          L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

          "Art. 3. - 1. L'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n.89, è sostituito dal seguente:

          "Art. 5. - (Comunicazioni). - 1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale presso la Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento.
              2. Il procuratore generale presso la Corte dei conti trasmette gli atti al procuratore regionale competente per l'esercizio dell'azione di responsabilità, salvo che provveda direttamente all'archiviazione in caso di carenza assoluta dei necessari presupposti per l'instaurazione del relativo giudizio.
              3. I giudizi di responsabilità in cui è parte un magistrato della Corte dei conti sono attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Per i giudizi in cui è parte un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni giurisdizionali aventi sede nella regione Lazio è competente la sezione giurisdizionale per la regione Umbria.
              4. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
              5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta"".

          Nel Capo I, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

          "Art. 3-bis. - 1. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora assunti in decisione si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. L'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove pende il giudizio può formulare proposta di transazione prima dell'assegnazione della causa in decisione attenendosi ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.
              2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente del collegio della corte di appello presso cui pende il giudizio.
              3. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a procedimenti di competenza del giudice tributario continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3 nel testo anteriormente vigente. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
              4. Il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.89, è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

          All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto" e le parole: "Da tale ultima pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

          All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

              "c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità"".

          All'articolo 6:

              il comma 1 è sostituito dal seguente:

          "1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni, decorsi i quali il piano può essere ugualmente adottato. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario";

                dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta".
          Il Capo IV è soppresso.

            Alla rubrica del Capo V sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n.4".

          Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

          "Art. 8-bis. - 1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n.4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"".

          All'articolo 9, comma 1, le parole da: "10.694.896" fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti: "10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006".




Frontespizio Testo del decreto legge