|
|
|
|
1. Il comma 2
dell'articolo 3 della legge
14 febbraio 1992, n. 185, è
sostituito dai seguenti: |
1. Identico: |
|
"2. Per favorire
la ripresa economica e
produttiva nelle aree
colpite, a favore delle
aziende agricole di cui al
comma 1, possono essere
concessi i seguenti aiuti: |
"2. Per favorire
la ripresa economica e
produttiva nelle aree
colpite, a favore delle
aziende agricole di cui al
comma 1, delle aziende
zootecniche e delle aziende
apistiche, possono essere
concessi i seguenti aiuti: |
|
a) contributi in
conto capitale fino al 50 per
cento del danno accertato
sulla base della produzione
lorda vendibile ordinaria del
triennio precedente, al netto
dell'ordinario rischio
d'impresa stabilito nella
misura del 15 per cento; |
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria |
|
del triennio
precedente, al netto
dell'ordinario rischio di
impresa stabilito nella
misura del 15 per cento, da
erogare al tasso agevolato
previsto dall'articolo unico,
primo comma, numero 5), del
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29
novembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1985; |
|
b) prestiti ad
ammortamento quinquennale per
le esigenze di conduzione
dell'anno in cui si è
verificato l'evento e per
l'anno successivo, da erogare
con le modalità di cui
all'articolo 2 della legge 14
febbraio 1964, n. 38, al
tasso agevolato previsto
dall'articolo unico, numero
5), lettere a) e
b), del decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 novembre
1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
284 del 3 dicembre 1985;
nell'ammontare del prestito
sono comprese le rate delle
operazioni di credito agrario
in scadenza nell'anno in cui
si è verificato l'evento; |
b) prestiti ad
ammortamento quinquennale per
le esigenze di conduzione
dell'anno in cui si è
verificato l'evento e per
l'anno successivo, da erogare
con le modalità di cui
all'articolo 2 della legge 14
febbraio 1964, n. 38, al
tasso agevolato previsto
dall'articolo unico, primo
comma, numero 5), lettere
a) e b), del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1985; nell'ammontare
del prestito sono comprese le
rate delle operazioni di
credito agrario in scadenza
nell'anno in cui si è
verificato l'evento; |
|
c) contributi in
conto capitale fino al 50 per
cento per il ripristino delle
strutture aziendali e per la
ricostruzione delle scorte
danneggiate o distrutte;
in alternativa ai contributi
possono essere concessi
finanziamenti da ammortizzare
in dieci anni, a tasso
agevolato nella misura
prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 novembre
1985; |
c) contributi in
conto capitale fino
all'80 per cento per il
ripristino delle strutture
aziendali e per la
ricostruzione delle scorte
danneggiate o distrutte; |
|
d) i limiti
contributivi di cui alle
lettere a) e c)
sono stabiliti con decreto
del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
soppressa; |
|
d-bis) concessione a
favore delle associazioni
riconosciute dei produttori
ortofrutticoli e delle
cooperative frutticole,
singole o consorziate, del
contributo di cui
all'articolo 9 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, secondo
i parametri e con le modalità
stabilite con decreto del
Ministro delle politiche
agicole e forestali. |
|
2-bis. A favore
delle cooperative agricole di
raccolta, di lavorazione, di
trasformazione e di
commercializzazione dei
prodotti agricoli e delle
associazioni dei produttori
riconosciute che abbiano
subito danni economici a
seguito della riduzione dei
conferimenti delle imprese
associate e della conseguente
minore commercializzazione in
misura non inferiore al 35
per cento rispetto al
triennio precedente, sono
concessi prestiti agevolati,
ad ammortamento quinquennale,
a copertura dei costi fissi
che non trovano compensazione
per la minore attività
lavorativa; l'entità del
prestito è contenuta nel
limite percentuale delle
minori entrate". |
2-bis. Identico. |
|
2-ter. I limiti
contributivi di cui alle
lettere a) e c) del comma 2
sono stabiliti
con decreto del Ministro
delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano". |
|
1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)". |
|
|
|
|
1. Il contributo
dello Stato sulla spesa per
la copertura assicurativa
agevolata per le polizze
multirischio di cui
all'articolo 127, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è concesso, sulla
base dei parametri
determinati entro il 31
dicembre di ogni anno per
l'anno successivo, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1996, n.
324. I parametri sono
stabiliti per ciascun
prodotto e per area omogenea
sulla base degli elementi
statistico-assicurativi,
comprensivi del rapporto
sinistri-premi, rilevati
dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo
alimentare (ISMEA)
nell'ambito del Sistema
informativo agricolo
nazionale (SIAN). |
1. Il contributo
dello Stato sulla spesa per
la copertura assicurativa
agevolata per le polizze
multirischio di cui
all'articolo 127, comma
5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
concesso, sulla base dei
parametri determinati entro
il 31 dicembre di ogni anno
per l'anno successivo, ai
sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1996, n.
324. I parametri sono
stabiliti per ciascun
prodotto e per area omogenea
sulla base degli elementi
statistico-assicurativi,
comprensivi del rapporto
sinistri-premi, rilevati
dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo
alimentare (ISMEA)
nell'ambito del Sistema
informativo agricolo
nazionale (SIAN). |
|
2. Per favorire
l'ampliamento della base
assicurativa a garanzia dei
rischi agricoli e per
agevolare l'adozione di
polizze multirischio sulle
rese, sui ricavi e sul
reddito complessivo
aziendale, il Fondo
riassicurativo di cui
all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, può assumere in
riassicurazione e mantiene a
proprio carico fino al 100
per cento dei rischi
derivanti dalle predette
polizze, per un periodo di
sperimentazione di durata
triennale a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto,
limitatamente alle
disponibilità annuali di
bilancio. |
2. Per favorire
l'ampliamento della base
assicurativa a garanzia dei
rischi agricoli e per
agevolare l'adozione di
polizze multirischio sulle
rese, sui ricavi, sulle
strutture e sul reddito
complessivo aziendale, il
fondo per la
riassicurazione dei rischi
di cui all'articolo 127,
comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
così come finanziato
dall'articolo 13, comma
4-sexies, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalle legge 8
agosto 2002, n. 178, può
assumere in riassicurazione e
mantiene a proprio carico
fino al 100 per cento dei
rischi derivanti dalle
predette polizze, per un
periodo di sperimentazione di
durata triennale a decorrere
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, limitatamente alle
disponibilità annuali di
bilancio. Il predetto
contributo è concesso a
condizione che sia accertato
il conseguimento di un
adeguato vantaggio economico
a favore delle imprese
agricole. |
|
|
|
|
|
|
versate all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla
suddetta U.P.B. 3.2.3.3 -
capitolo 7439 - dello stato
di previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali. |
|
|
|
|
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, il
comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 maggio 1996,
n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
luglio 1996, n. 380, è
abrogato. |
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, il
comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 maggio 1996,
n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
luglio 1996, n. 380, è
abrogato. A decorrere da
tale data riacquistano
efficacia le disposizioni di
cui al secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 3 della
legge 14 febbraio 1992, n.
185, nel testo antecedente le
modifiche apportate dal
citato decreto-legge n. 273
del 1996. |
|
1-bis. Nel periodo
transitorio, a decorrere
dalla data indicata
al comma 1 e fino al 31
dicembre 2003, per le
produzioni e le strutture
assicurabili al mercato
agevolato, per le quali non
risulta attiva alcuna forma
di garanzia, gli interventi
compensativi dei danni di cui
all'articolo 1, comma 1, sono
stabiliti, in misura
gradualmente ridotta, con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
|
|
|
1. Per favorire la
ripresa economica e
produttiva delle aziende
agricole, singole ed
associate, comprese le
cooperative per la raccolta,
la trasformazione, la
commercializzazione e la
vendita dei prodotti
agricoli, nonché il
ripristino delle strutture,
delle infrastrutture e delle
opere di bonifica e di
irrigazione, danneggiate
dagli eventi climatici
avversi dei mesi di luglio ed
agosto 2002 e da altre
avversità eccezionali del
medesimo anno, individuate ai
sensi dell'articolo 2 della
legge 14 febbraio 1992,
n.185, si applicano le
disposizioni e le procedure
contenute nella medesima
legge. |
1. Per favorire la
ripresa economica e
produttiva delle aziende
agricole, singole ed
associate, comprese le
cooperative per la raccolta,
la trasformazione, la
commercializzazione e la
vendita dei prodotti
agricoli, nonché il
ripristino delle strutture,
delle infrastrutture e delle
opere di bonifica e di
irrigazione, danneggiate
dagli eventi climatici
avversi dei mesi di
luglio,ˆâ4 agosto e
settembre 2002 e da altre
avversità eccezionali del
medesimo anno, individuate ai
sensi dell'articolo 2 della
legge 14 febbraio 1992,
n.185, si applicano le
disposizioni e le procedure
contenute nella medesima
legge. |
| 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 11.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, mediante | 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 11.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione |
|
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
121, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. |
dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero e, quanto al
suddetto limite di impegno
quindicennale, per
9.000.000 di euro, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 121,
comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n.388, e,
per i rimanenti 2.000.000 di
euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
3. Le somme di cui al
comma 2 sono ripartite tra le
regioni interessate con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
3. Identico. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
|
|
|
1. Il comma 4-ter
dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalle legge 8
agosto 2002, n. 178, è
sostituito dal seguente: "4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003". |
Frontespizio |
Testo articoli |