XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3289
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante
interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2002, N. 200
All'articolo 1, al comma 1:
al capoverso 2, nell'alinea, dopo le parole: "a
favore delle aziende agricole di cui al comma 1," sono
inserite le seguenti: "delle aziende zootecniche e delle
aziende apistiche,";
al capoverso 2, lettera a), le parole:
"fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"fino all'80 per cento" ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In alternativa al contributo in conto
capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino
all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente,
al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella
misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato
previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 3 dicembre 1985";
al capoverso 2, lettera b), le parole:
"dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e
b), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 29 novembre 1985" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo unico, primo comma, numero 5),
lettere a) e b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985";
al capoverso 2, lettera c), le parole:
"fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"fino all'80 per cento" e le parole da: "in
alternativa ai contributi" fino alla fine della lettera
sono soppresse;
al capoverso 2, la lettera d) è soppressa;
al capoverso 2, dopo la lettera d) è inserita
la seguente:
"d-bis) concessione a favore delle associazioni
riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative
frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui
all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i
parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali";
dopo il capoverso 2-bis è inserito il
seguente:
"2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere
a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, primo
periodo, della legge 14 febbraio 1992, n.185, le parole:
"lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera
b)"".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5";
al comma 2, dopo le parole: "sui ricavi" sono
inserite le seguenti: ", sulle strutture"; le parole:
"Fondo riassicurativo" sono sostituite dalle seguenti:
"fondo per la riassicurazione dei rischi"; dopo le
parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
inserite le seguenti: "così come finanziato dall'articolo
13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il predetto contributo è concesso a condizione che sia
accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico
a favore delle imprese agricole".
L'articolo 3 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A decorrere da tale data riacquistano efficacia le
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1
dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel
testo antecedente le modifiche apportate dal citato
decreto-legge n. 273 del 1996";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere
dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per
le produzioni e le strutture assicurabili al mercato
agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di
garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui
all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura
gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "luglio ed agosto" sono
sostituite dalle seguenti: "luglio, agosto e settembre";
al comma 2, primo periodo, le parole: "euro
11.428.047 per l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 16.428.047 per l'anno 2002" e le parole:
"9.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"11.000.000 di euro"; al secondo periodo le parole:
"7.292.392, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al" sono sostituite
dalle seguenti: "7.292.392, mediante proporzionale
riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1,
alinea, dell'articolo 36 del"; dopo le parole:
"l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali" sono inserite le seguenti: ",
quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero"; le parole: "di 9.000.000 di euro,"
sono sostituite dalle seguenti: ", per 9.000.000 di
euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,
per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il comma 4-ter
dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, è sostituito dal seguente:
"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis,
sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal
comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso
agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese
quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di
proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003"".