|
|
|
| 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita | 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita |
|
dichiarazione attraverso gli
uffici postali. Qualora si
tratti di società operanti in
Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata dal
legale rappresentante. A
tutti gli effetti, la data di
presentazione è quella recata
dal timbro dell'ufficio
postale accettante. La
dichiarazione di emersione è
presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici
postali. |
dichiarazione attraverso gli
uffici postali. Qualora si
tratti di società operanti in
Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata dal
legale rappresentante. A
tutti gli effetti, la data di
presentazione è quella recata
dal timbro dell'ufficio
postale accettante. La
dichiarazione di emersione è
presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici
postali. |
|
2. La dichiarazione
contiene, a pena di
inammissibilità: |
2. Identico. |
|
a) i dati
identificativi
dell'imprenditore o della
società e del suo legale
rappresentante; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. |
|
3. Ai fini della
ricevibilità, alla
dichiarazione sono
allegati: |
3. Identico: |
|
a) copia
sottoscritta della
dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui
al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro
subordinato a tempo
indeterminato nelle forme di
cui all'articolo 5-bis
del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di seguito
denominato: "testo unico",
approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, introdotto
dall'articolo 6 della legge
30 luglio 2002, n. 189,
ovvero di un contratto di
lavoro di durata non
inferiore ad un anno; |
a) copia
sottoscritta della
dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui
al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro
subordinato a tempo
indeterminato ovvero per
un contratto di lavoro di
durata non inferiore ad un
anno nelle forme di cui
all'articolo 5-bis del
testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di seguito
denominato: "testo unico",
di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, introdotto
dall'articolo 6 della legge
30 luglio 2002, n. 189; |
|
b) attestato di
pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro
per ciascun lavoratore. |
b) identica. |
|
4. Nei sessanta giorni
successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al
comma 1, la
Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un
registro informatizzato di
coloro che hanno presentato
la predetta dichiarazione e
dei lavoratori
extracomunitari ai quali è
riferita la medesima
dichiarazione, verifica
l'ammissibilità e la
ricevibilità della
dichiarazione e la comunica
al centro regionale per
l'impiego competente per
territorio. La questura
accerta se sussistono motivi
ostativi all'eventuale
rilascio del permesso di
soggiorno di validità pari ad
un anno. |
4. Nei sessanta giorni
successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al
comma 1, la
Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un
registro informatizzato di
coloro che hanno presentato
la predetta dichiarazione e
dei lavoratori
extracomunitari ai quali è
riferita la medesima
dichiarazione, verifica
l'ammissibilità e la
ricevibilità della
dichiarazione e la comunica
al centro per l'impiego
competente per territorio. La
questura accerta se
sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno di
validità pari ad un anno. |
| 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata | 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata |
|
presentazione delle parti
comporta l'improcedibilità e
l'archiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di
soggiorno può essere
rinnovato previo accertamento
dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non
inferiore ad un anno, nonché
della regolarità della
posizione contributiva della
manodopera occupata. |
presentazione delle parti
comporta l'improcedibilità e
l'archiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di
soggiorno può essere
rinnovato previo accertamento
dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non
inferiore ad un anno, nonché
della regolarità della
posizione contributiva
previdenziale ed
assistenziale del lavoratore
extracomunitario
interessato. |
|
6. I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 3, non
sono punibili per le
violazioni delle norme
relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere
finanziario, compiute
antecedentemente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, in
relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione
di emersione presentata. Le
predette cause di non
punibilità non si applicano a
coloro che abbiano presentato
una dichiarazione di
emersione contenente dati non
rispondenti al vero, al fine
di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri. |
6. I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 3, non
sono punibili per le
violazioni delle norme
relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere
finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale
nonché per gli altri reati e
le violazioni amministrative
comunque afferenti
all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione
di emersione, compiute
antecedentemente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto. Fino
alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della
comunicazione della
sussistenza di motivi
ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si
applica l'articolo 22, comma
12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni. Le predette
cause di non punibilità non
si applicano a coloro che
abbiano presentato una
dichiarazione di emersione
contenente dati non
rispondenti al vero, al fine
di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri. |
|
7. Il Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali determina, con
proprio decreto, le modalità
per l'imputazione del
contributo forfettario di cui
al comma 3, lettera b),
sia per fare fronte
all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia
in relazione alla posizione
contributiva del lavoratore
interessato, al fine di
garantire l'equilibrio
finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le
modalità di corresponsione
delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi
previdenziali concernenti i
periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 1. |
7. Il Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali determina, con
proprio decreto, le modalità
per l'imputazione del
contributo forfettario di cui
al comma 3, lettera b),
sia per fare fronte
all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia
in relazione alla posizione
contributiva previdenziale
ed assistenziale del
lavoratore interessato, al
fine di garantire
l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto,
determina altresì le modalità
di corresponsione delle somme
e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali
concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1. |
|
8. Le disposizioni
del presente articolo non si
applicano ai rapporti di
lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari: |
8. Identico: |
|
a) nei confronti
dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione
per motivi diversi dal
mancato rinnovo del permesso
di soggiorno ovvero un
provvedimento restrittivo
della libertà personale; |
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza |
|
pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui
all'articolo 13, comma 13,
del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive
modificazioni. Le quote
massime di stranieri da
ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro
subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di
permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della
presente lettera; |
|
b) che risultino
segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni
internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio
dello Stato o dell'Unione
europea; |
b) che risultino
segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni
internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio
dello Stato; |
|
c) che risultino
denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e
381 del codice di procedura
penale, salvo che il
procedimento penale si sia
concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non
costituisce reato o che
l'interessato non lo ha
commesso, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione
di una misura di prevenzione
o di sicurezza, salvi, in
ogni caso, gli effetti della
riabilitazione. |
c) che risultino
denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e
381 del codice di procedura
penale, salvo che il
procedimento penale si sia
concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non
costituisce reato o che
l'interessato non lo ha
commesso ovvero nei casi
di archiviazione previsti
dall'articolo 411 del codice
di procedura penale,
ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una
misura di prevenzione o di
sicurezza, salvi, in ogni
caso, gli effetti della
riabilitazione. |
|
9. Chiunque presenta una
falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma
1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di
immigrazione del presente
decreto, è punito con la
reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave
reato. |
9. Identico. |
|
9-bis. Per i soggetti
diversi dal datore di lavoro,
l'obbligo relativo alla
comunicazione dell'alloggio
di cui all'articolo 7 del
testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive
modificazioni, in relazione
ai lavoratori extracomunitari
denunciati, può essere
adempiuto fino alla data
dell'11 novembre 2002. La
medesima disposizione si
applica anche relativamente
alla procedura di emersione
di cui all'articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n.
189. |
|
|
|
|
1. Fino alla data di
conclusione della procedura
di cui all'articolo 1, non
possono essere adottati
provvedimenti di
allontanamento dal territorio
nazionale nei confronti dei
lavoratori compresi nella
dichiarazione di cui allo
stesso articolo, salvo che
risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato. |
1. Identico. |
|
2. Il rilascio del
permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 1, comma
5, comporta la contestuale
revoca degli eventuali
provvedimenti di espulsione
già adottati nei confronti
dello straniero che ha
stipulato il contratto di
soggiorno. |
2. Identico. |
|
3. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 5,
comma 2-bis, del testo
unico approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato
dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge
30 luglio 2002, n. 189, i
lavoratori extracomunitari
che stipulano il contratto di
soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,
ovvero altro contratto di
lavoro, sono sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di
rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello
stesso. |
3. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 5,
comma 2-bis, del testo
unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come introdotto
dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge
30 luglio 2002, n. 189, i
lavoratori extracomunitari
che stipulano il contratto di
soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,
del presente decreto
ovvero altro contratto di
lavoro, sono sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di
rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello
stesso. |
|
4. Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3, nonché le
modalità di presentazione
della dichiarazione di
legalizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1,
ultimo periodo, si osservano
anche per la presentazione
delle dichiarazioni di
emersione di lavoro
irregolare previste
dall'articolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189. |
4. Identico. |
|
5. Le disposizioni di
cui ai commi 2-bis e
4-bis dell'articolo 5
del testo unico, approvato
con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e
g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si
applicano allo straniero che
richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3,
lettere a) ed e),
del medesimo articolo, di
durata non superiore a tre
mesi, ovvero per cure
mediche, o che ne richiede il
rinnovo. |
5. Le disposizioni di
cui ai commi 2-bis e
4-bis dell'articolo 5
del testo unico, di cui
al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e
g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si
applicano allo straniero che
richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3,
lettere a) ed e),
del medesimo articolo, di
durata non superiore a tre
mesi, ovvero per cure
mediche, o che ne richiede il
rinnovo. |
|
6. Per il trattamento
dei rilievi
fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi
2-bis e 4-bis, e
6, comma 4, del testo unico,
approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificati,
rispettivamente, dagli
articoli 5 e 7 della legge 30
luglio 2002, n. 189, si
applica la disciplina in
materia di tutela delle
persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista per
i dati di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a),
della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive
modificazioni. |
6. Per il trattamento
dei rilievi
fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi
2-bis e 4-bis, e
6, comma 4, del testo unico,
di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificati,
rispettivamente, dagli
articoli 5 e 7 della legge 30
luglio 2002, n. 189, si
applica la disciplina in
materia di tutela delle
persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista
all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni. |
|
7. All'atto della
consegna della carta
d'identità elettronica, di
cui all'articolo 36 del
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi
dattiloscopici, ai sensi
dell'articolo 5, commi
2-bis e 4-bis,
del testo unico, approvato
con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e
g), della legge 30
luglio 2002, n. 189. |
7. All'atto della
consegna della carta
d'identità elettronica, di
cui all'articolo 36 del
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i cittadini
italiani sono sottoposti a
rilievi dattiloscopici, ai
sensi dell'articolo 5, commi
2-bis e 4-bis,
del testo unico, di cui
al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e
g), della legge 30
luglio 2002, n. 189,
secondo modalità stabilite,
anche per quanto riguarda
l'utilizzazione e la
conservazione dei dati e
l'accesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di
cui al comma 1 del medesimo
articolo 36 del citato
decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del
2000. |
|
8. Al comma 4, primo
periodo, dell'articolo
1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'articolo 32
della legge 30 luglio 2002,
n. 189, per soggetto
destinatario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1
del medesimo articolo si
intende lo straniero con
permesso umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del
testo unico, approvato con
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni. |
8. Al comma 4, primo
periodo, dell'articolo
1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'articolo 32
della legge 30 luglio 2002,
n. 189, per soggetto
destinatario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1
del medesimo articolo si
intende lo straniero con
permesso umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del
testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni. |
|
9. I datori di lavoro
che, in esecuzione della
garanzia prevista nel
contratto di soggiorno per
lavoro subordinato di cui
all'articolo 6 della legge 30
luglio 2002, n. 189, abbiano
sostenuto le spese per
fornire un alloggio
rispondente ai requisiti di
legge, possono, a titolo di
rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere
mensilmente dalla
retribuzione del dipendente
una somma massima pari ad un
terzo dell'importo
complessivo mensile. |
9. Identico. |
|
9-bis. Al comma 5,
secondo periodo,
dell'articolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, le
parole: "della manodopera
occupata" sono sostituite
dalle seguenti:
"previdenziale ed
assistenziale del lavoratore
extracomunitario
interessato". 9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni". |
|
9-quater. Al
comma 6, secondo periodo,
dell'articolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, dopo
le parole: "sia in relazione
alla posizione contributiva"
sono inserite le seguenti:
"previdenziale e
assistenziale". 9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo |
|
n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le
quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro
subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n.
286 del 1998, come
sostituito dall'articolo 3,
comma 2, della presente
legge, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della
presente lettera". 9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'artico 411 del codice di procedura penale". 9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime". |
|
|
|
|
1. All'onere
derivante dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 3,
valutato in euro 1.420.160
per l'anno 2002 ed in euro
5.955.640 per l'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
1. Identico. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, commi 4 e 5,
valutato in euro 1.267.443
per l'anno 2002 ed in euro
1.861.548 per l'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
2. Identico. |
| 2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di |
|
1.103.179,69 euro a
decorrere dall'anno 2003, cui
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
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