XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3197
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n.195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2002, N. 195
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "entro
trenta giorni dalla medesima data" sono sostituite dalle
seguenti: "entro la data dell'11 novembre 2002";
al comma 3, lettera a), dopo le parole: "a
tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: "ovvero
per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un
anno"; le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al" e sono soppresse le parole
da: "ovvero" fino alla fine della lettera;
al comma 4, primo periodo, è soppressa la parola:
"regionale";
al comma 5, terzo periodo, le parole: "della
posizione contributiva della manodopera occupata" sono
sostituite dalle seguenti: "della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato";
al comma 6, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per
gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno
ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive
modificazioni";
al comma 7, primo periodo, dopo le parole:
"posizione contributiva" sono inserite le seguenti:
"previdenziale ed assistenziale";
al comma 8:
la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non può essere in ogni caso
disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto
non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico
di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.286
del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati
a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera";
alla lettera b), sono soppresse le parole:
"o dell'Unione europea";
alla lettera c), dopo le parole: "non lo
ha commesso" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi
di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di
procedura penale";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di
lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di
cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni,
in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può
essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La
medesima disposizione si applica anche relativamente alla
procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n.189".
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al"; la parola:
"modificato" è sostituita dalla seguente:
"introdotto" e dopo le parole: "articolo 1, comma 5,"
sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
al comma 5, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 6, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le parole:
"per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma
2";
al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo
36 del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al"; le parole:
"approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda
l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle
informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del
medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n.445 del 2000";
al comma 8, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della
manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti:
"previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai
seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per
gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno
ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si
applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo,
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le
parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono
inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non può essere in ogni caso
disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o
che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico
di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.286
del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della
presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi
di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di
provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera".
9-sexies. Al comma 7, lettera c),
dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le
parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite
dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'articolo 411 del codice di procedura penale".
9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n.189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23
e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni
provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
medesime"".
All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro
straordinario a favore del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore
attività richiesta per la definizione delle procedure di
regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa
nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di
1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".
DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2002, N. 195