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1. A decorrere dal
periodo d'imposta avente
inizio successivamente al 31
dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto
2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla
legge 27 luglio 2000,
n. 212: |
1. Identico: |
| a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali | a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |
|
derivanti dalla
distribuzione di utili,
nonché delle diminuzioni
patrimoniali derivanti da
costi ed oneri di qualsiasi
natura non fiscalmente
deducibili, in tutto o in
parte, per la società
partecipata. Per le
partecipazioni in società non
residenti la deducibilità
fiscale è determinata
applicando le disposizioni
dell'articolo 127-bis,
comma 6, secondo periodo, del
predetto testo unico,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
n.917 del 1986; |
non si tiene conto delle
diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione
di riserve di utili
e le perdite prodotte
dalle società partecipate, a
partire dall'esercizio da cui
si applicano le disposizioni
del presente comma, sono
rideterminate, senza tenere
conto: 1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali; 2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili; a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986; |
|
b) ai soli fini
fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a
partecipazioni che
costituiscono
immobilizzazioni finanziarie
sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in
cui sono state iscritte e nei
quattro successivi; |
b) identica; |
|
c) ai fini
dell'applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n.466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale
previsto dalla disposizione
di cui all'articolo 1, comma
1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della
variazione in aumento del
capitale investito di cui
alla medesima disposizione è
pari al saggio degli
interessi legali. |
c) identica. |
|
1-bis. In
alternativa a quanto disposto
ai sensi del comma 1, lettera
c), resta salva la
possibilità di applicare le
disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n.466, vigenti alla data del
24 settembre 2002, con le
seguenti modificazioni: a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n.466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente; b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n.466 del 1997, al 22 per cento. 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti |
|
che esercitano attività
assicurativa sono tenuti al
versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle
riserve matematiche dei rami
vita iscritte nel bilancio
dell'esercizio, con
esclusione di quelle relative
ai contratti aventi per
oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente da
qualsiasi causa derivante
ovvero di non autosufficienza
nel compimento degli atti
della vita quotidiana, nonché
di quelle relative ai fondi
pensione e ai contratti di
assicurazione di cui
all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124. Il versamento è
effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle
imposte sui redditi e
costituisce credito di
imposta, da utilizzare a
decorrere dal 1^ gennaio
2005, per il versamento delle
ritenute previste
dall'articolo 6 della legge
26 settembre 1985, n.482, e
dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo
26-ter del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600. 2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. 2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis. |
|
2. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
gli accantonamenti di cui
all'articolo 103, comma 1,
del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono deducibili in
misura non superiore al
novantotto per cento della
media di quelli dedotti nei
tre periodi d'imposta
precedenti. L'ammontare
complessivo degli
accantonamenti che supera il
predetto limite è deducibile
in quote costanti nei nove
periodi d'imposta
successivi. |
2-quater. A
decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, la
variazione della riserva
sinistri delle società e
degli enti che esercitano
attività assicurativa danni,
per la parte riferibile alla
componente di lungo periodo,
è deducibile in misura non
superiore al 90 per
cento. L'eccedenza è
deducibile in quote costanti
nei nove esercizi
successivi. E'
considerato componente di
lungo periodo il 50 per cento
della medesima riserva
sinistri. |
|
3. In funzione delle
disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l'acconto dell'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche per il periodo
d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto è calcolato,
in base alle disposizioni
della legge 23 marzo 1977,
n.97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella
che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni
dei commi 1 e 2. |
3. In funzione delle
disposizioni di cui ai commi
1, 1-bis e
2-quater, l'acconto
dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche per
il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto è
calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23
marzo 1977, n.97, assumendo
come imposta del periodo
precedente quella che si
sarebbe determinata
applicando le disposizioni
dei commi 1 e
2-quater. |
| 4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta | 4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo |
|
in corso alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, il
contribuente comunica
all'Agenzia delle entrate i
dati e le notizie necessari
al fine di consentire
l'accertamento della
conformità dell'operazione di
cessione con le disposizioni
dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n.600. Con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate,
emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di
comunicazione, nonché le
procedure e i termini della
stessa. In caso di
comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata è
fiscalmente indeducibile. |
d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, il
contribuente comunica
all'Agenzia delle entrate i
dati e le notizie necessari
al fine di consentire
l'accertamento della
conformità dell'operazione di
cessione con le disposizioni
dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n.600. Con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate,
emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di
comunicazione, nonché le
procedure e i termini della
stessa. In caso di
comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata è
fiscalmente indeducibile.
In attuazione delle
disposizioni previste dal
presente comma, l'Agenzia
delle entrate procede a nuovi
accertamenti dai quali
derivano maggiori entrate non
inferiori a 170 milioni di
euro per l'anno 2003 e 490
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Al fine di
assicurare l'efficace
realizzazione dell'attività
prevista ai sensi del
presente comma e di evitare
un pregiudizio alla
continuità dell'azione
amministrativa, in attuazione
della sentenza della Corte
costituzionale n.194 del 9
maggio 2002, ai dipendenti
pubblici ai quali sono state
attribuite, anteriormente
alla predetta data,
qualifiche funzionali
superiori in esito alle
procedure di riqualificazione
espletate in diretta
applicazione delle
disposizioni dichiarate
illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere
corrisposto, a titolo
individuale ed in via
provvisoria, sino ad una
specifica disciplina
contrattuale, il trattamento
economico in godimento e gli
stessi continuano ad
esplicare le relative
funzioni. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo
2 della legge 13 agosto 1984,
n.476, come modificato
dall'articolo 52, comma 57,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, per le esigenze di
qualificazione del personale
anche a tempo determinato
delle pubbliche
amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18
ottobre 2001, n.383, l'ultimo
periodo è soppresso. |
|
5. Fatti salvi i casi
di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di
cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 ottobre
1997, n.358, di cui il
contribuente abbia avuto
formale conoscenza, è
precluso ogni accertamento
tributario, relativamente ai
maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed
alle condizioni stabiliti dai
commi 2, 3 e 4 del predetto
articolo 6, con il versamento
di una somma pari al quattro
per cento dei predetti
maggiori valori. Resta fermo
il potere
dell'amministrazione
finanziaria di verificare la
sussistenza delle condizioni
ed il rispetto dei limiti di
cui al citato articolo 6. La
somma non è deducibile ai
fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive ed è versata in
un'unica soluzione entro la
data del 30 novembre 2002. |
5. Fatti salvi i casi
di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di
cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 ottobre
1997, n.358, di cui il
contribuente abbia avuto
formale conoscenza, è
precluso ogni accertamento
tributario ai sensi
dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, relativamente
ai maggiori valori iscritti
in bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed
alle condizioni stabiliti
dal predetto articolo
6, con il versamento
facoltativo di una
somma pari al sei per
cento dei predetti maggiori
valori. Resta fermo il potere
dell'amministrazione
finanziaria di verificare la
sussistenza delle condizioni
ed il rispetto dei limiti di
cui al citato articolo 6. La
somma non è deducibile ai
fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive ed è versata in
due rate di pari importo, la
prima da versare entro il 28
febbraio 2003 e la seconda,
maggiorata degli interessi al
saggio legale, entro il 28
febbraio 2004. 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del |
|
decreto-legge 8 luglio
2002, n.138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n.178, dopo la
parola: "calda,", sono
inserite le seguenti: "della
pesca e dell'acquacoltura", e
dopo le parole: "Ai fini
dell'individuazione dei
predetti settori" sono
inserite le seguenti: ",
salvo per il settore della
pesca e
dell'acquacoltura,". |
|
|
|
|
1. L'incremento del
numero dei lavoratori
dipendenti rilevato alla data
del 7 luglio 2002 secondo le
modalità dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, costituisce la misura
massima di incremento
occupazionale entro la quale
può maturare mensilmente il
diritto al credito d'imposta
di cui al predetto articolo,
per il periodo dal 1^ luglio
al 31 dicembre 2002. Le
assunzioni effettuate dall'8
luglio al 31 dicembre 2002
rilevano solo se l'incremento
mensile del numero dei
lavoratori dipendenti non
supera la misura massima di
cui al periodo precedente. I
crediti di imposta maturati
tra il 1^ luglio e il 31
dicembre 2002 ai sensi del
presente articolo possono
essere utilizzati a decorrere
dal 1^ gennaio 2003 in quote
costanti non superiori
a un terzo del totale. |
1. L'incremento del
numero dei lavoratori
dipendenti rilevato alla data
del 7 luglio 2002 secondo le
modalità dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, costituisce la misura
massima di incremento
occupazionale entro la quale
può maturare mensilmente il
diritto al credito d'imposta
di cui al predetto articolo,
per il periodo dal 1^ luglio
al 31 dicembre 2002. Le
assunzioni effettuate dall'8
luglio al 31 dicembre 2002
rilevano solo se l'incremento
mensile del numero dei
lavoratori dipendenti non
supera la misura massima di
cui al periodo precedente. I
crediti di imposta maturati
tra il 1^ luglio e il 31
dicembre 2002 ai sensi del
presente articolo possono
essere utilizzati a decorrere
dal 1^ gennaio 2003 in quote
non superiori a un terzo del
totale. In ogni caso non
si fa luogo alla restituzione
dei crediti di imposta
relativi agli incrementi del
numero dei lavoratori
effettuati a tutto il 7
luglio 2002. |
|
|
|
|
1. Al decreto-legge
28 dicembre 2001, n.452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n.16, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) nel comma 3
dell'articolo 6 le parole:
"dal 1^ ottobre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui
all'articolo 7, comma
5-bis"; |
a) identica; |
|
b) nel comma 1
dell'articolo 7 le parole:
"dal 1^ ottobre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui
al comma 5-bis"; |
b) identica; |
| c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446". Per garantire l'invarianza delle |
c) nel comma 4
dell'articolo 5 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Tali effetti, anche per
l'agevolazione fiscale di cui
al predetto decreto del
Presidente della Repubblica
n.277 del 2000, rilevano
altresì ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo
I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446". |
|
entrate delle regioni, il
minor gettito derivante
dall'attuazione di quanto
previsto dalla presente
lettera è rimborsato alle
regioni stesse con le
modalità individuate con
decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
1-bis. Per
garantire l'invarianza delle
entrate delle regioni, il
minor gettito derivante
dall'attuazione di quanto
previsto dal comma 1,
lettera c), è
rimborsato alle regioni
stesse con le modalità
individuate con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
2. Nel primo periodo del
comma 4 dell'articolo 3 del
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "di pagamento
dell'accisa" sono inserite le
seguenti: ", anche relative
ai parametri utili per
garantire la competenza
economica di eventuali
versamenti in acconto,". |
2. Nel primo periodo del
comma 4 dell'articolo 3 del
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "di pagamento
dell'accisa" sono inserite le
seguenti: ", anche relative
ai parametri utili per
garantire la competenza
economica di eventuali
versamenti in acconto,". |
|
2-bis. Alla
nota 1 dell'articolo 26 del
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"L'agevolazione dell'aliquota
ridotta dell'accisa sul gas
metano a favore degli
stabilimenti di produzione
vale anche se in tali
stabilimenti vengono
introdotte e depositate merci
provenienti da altri
stabilimenti purché di
società controllate o di
società collegate con quella
titolare della concessione ai
sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonché sul gas
metano utilizzato per
operazioni connesse con
l'attività industriale". 2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n.96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una |
|
percentuale di attuazione
superiore al settanta per
cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, nonché
la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 10
milioni di euro per l'anno
2004 quale contributo al
finanziamento per la
realizzazione di programmi di
dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di
cui all'articolo 52, comma
59, della legge 28 dicembre
2001, n.448. 2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter. 2-quinquies. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. |
|
2-sexies.
All'articolo 128, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, le
parole: "il 30 settembre
2002" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 marzo 2003".
Entro il 31 marzo 2003 è
altresì data attuazione al
provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 145,
comma 62, della predetta
legge n. 388 del 2002". |
|
|
|
|
1. Nel comma 1
dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n.140, le
parole: "15 dicembre" e le
parole: "20 per cento" sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "30 dicembre"
e: "23,5 per cento" e nel
comma 2 del medesimo articolo
le parole: "del Ministro
delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro,
da emanare annualmente ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n.400" sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro
dell'economia e delle
finanze, emanato
annualmente". |
1. Identico. |
|
2. Al decreto
legislativo 13 aprile 1999,
n.112, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
|
0a) nella rubrica
del Capo II, le parole:
"Diritti ed obblighi" sono
sostituite dalle seguenti:
"Princìpi generali dei
diritti e degli obblighi"; 0b) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti"; 0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1^ luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2"; |
|
a) nell'articolo
59, dopo il comma 4-ter,
è aggiunto, in fine, il
seguente: |
a) nell'articolo
59, dopo il comma 4-ter,
è aggiunto, in fine, il
seguente: |
|
"4-quater. Per i
ruoli consegnati ai
concessionari fino al 30
settembre 2001, la
comunicazione di cui
all'articolo 19, comma 2,
lettera c), è
presentata entro il 1^
ottobre 2004"; |
"4-quater.
Identico"; |
|
b) l'articolo
59-bis è sostituito dal
seguente: |
b) l'articolo
59-bis è sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 59-bis. -
(Termini di notificazione
della cartella di pagamento)
- 1. In deroga
all'articolo 19, comma 2,
lettera a), costituisce
causa di perdita del diritto
al discarico la mancata
notificazione della cartella
di pagamento, se imputabile
al concessionario: |
"Art. 59-bis.
Identico". |
|
a) entro il 31
dicembre 2003, per i ruoli di
cui all'articolo 25, comma
3-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n.472; b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002". |
|
2-bis. Al
decreto legislativo 9 luglio
1997, n.237, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse; b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati. 2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, la lettera d) è abrogata. |
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2-quater. Al
comma 5 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n.46, le
parole: "ed al
concessionario" sono
soppresse. 2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai princìpi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002"; b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento". 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili. |
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2-septies.
Ai fini di cui al comma
2-sexies il sindaco o
il concessionario procede
alla nomina di uno o più
funzionari responsabili per
la riscossione, che
esercitano le funzioni
demandate agli ufficiali
della riscossione e ai quali
sono altresì demandate le
funzioni già attribuite al
segretario comunale
dall'articolo 11 del citato
testo unico di cui al regio
decreto n.639 del 1910. I
funzionari responsabili sono
nominati fra le persone la
cui idoneità allo svolgimento
delle funzioni è stata
conseguita con le modalità
previste dall'articolo 42 del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n.112. 2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n.112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n.112 del 1999. 2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, |
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della legge 23 agosto
1988, n.400, d'intesa con la
conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono
stabiliti criteri e modalità
con i quali il Ministero
dell'economia e delle
finanze, con il supporto
dell'Agenzia delle entrate,
vigila sulla regolarità, la
tempestività, l'efficienza e
l'efficacia dell'attività di
riscossione esercitata dai
concessionari ai sensi del
presente articolo, oltre che
sul corretto esercizio, da
parte di questi ultimi, delle
facoltà previste dai commi
2-octies e
2-nonies. 2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato". |
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3. Negli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "30
settembre 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre
2002". |
3. Negli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "30
settembre 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "16
dicembre 2002". 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002". 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso. |
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1. All'articolo 10,
comma 2, della tariffa
recante l'indicazione degli
atti soggetti all'imposta di
bollo, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.642, come
sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.196 del 21
agosto 1992, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico. |
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a) dopo le
parole: "Banco di Sicilia"
sono inserite le seguenti: ",
nonché vaglia cambiari della
Banca d'Italia"; b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato". |
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1-bis.
L'articolo 11 della
tariffa recante l'indicazione
degli atti soggetti
all'imposta di bollo, annessa
al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n.642, come sostituita
dal decreto del Ministro
delle finanze in data 20
agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n.196 del 21 agosto 1992,
è abrogato a decorrere dal 1^
gennaio 2002. |
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2. L'imposta relativa
ai vaglia cambiari della
Banca d'Italia dovuta per i
trimestri solari dell'anno
2002 anteriori a quello in
corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto è
versata entro la fine del
mese successivo a tale
data. |
2. Identico. |
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2-bis.
All'articolo 3, comma 13,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, sono aggiunte, in
fine, le parole: "prevedendo
diverse misure per società di
capitali, società di persone
ed imprese individuali". |
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(Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei |
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predetti provvedimenti
sono sospesi fino al 31
gennaio 2003 e i termini per
la loro impugnazione
decorrono o riprendono a
decorrere dal 1^ febbraio
2003. |
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1. Agli oneri recati dal
presente decreto, valutati in
254 milioni di euro per
l'anno 2002, 575 milioni di
euro per l'anno 2003 e 18
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede
con quota parte delle
maggiori entrate derivanti
dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
1. Agli oneri recati dal
presente decreto, valutati in
270 milioni di euro per
l'anno 2002, 605
milioni di euro per l'anno
2003, 33 milioni di
euro per l'anno 2004
e 38 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005,
si provvede con quota
parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente
decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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