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|
1. Il decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209,
recante disposizioni urgenti
in materia di
razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di
crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione
per l'autotrasporto, di
adempimenti per i
concessionari della
riscossione e di imposta di
bollo, è convertito in legge
con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. |
1. Identico. |
|
2. La disposizione
recata dall'alinea del comma
1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre
2002, n.209, deve
interpretarsi nel senso che
tra i periodi d'imposta ivi
indicati sono compresi quelli
che erano aperti al 31 agosto
2002 e per i quali, con
deliberazioni assembleari
adottate successivamente alla
predetta data, il termine di
chiusura dell'esercizio
sociale sia stato stabilito
in data anteriore al 1^
settembre 2002. |
|
2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
3. Identico. |
|
All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
|
al comma 1, la
lettera a) è
sostituita dalle
seguenti: |
al comma 1, la
lettera a) è
sostituita dalle
seguenti: |
|
"a) ai fini
della determinazione del
valore minimo delle
partecipazioni in società
controllate, ai sensi
dell'articolo 2359, primo
comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, non
negoziate in mercati
regolamentati di cui agli
articoli 61, comma 3, e 66,
comma 1-bis, del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto
delle diminuzioni
patrimoniali derivanti dalla
distribuzione di riserve di
utili e le perdite prodotte
dalle società partecipate, a
partire dall'esercizio da cui
si applicano le disposizioni
del presente comma, sono
rideterminate, senza tenere
conto: |
"a) ai fini
della determinazione del
valore minimo delle
partecipazioni, che
costituiscono
immobilizzazioni finanziarie,
in società non negoziate
in mercati regolamentati di
cui agli articoli 61, comma
3, e 66, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, non si tiene conto
delle diminuzioni
patrimoniali derivanti dalla
distribuzione di riserve di
utili e le perdite prodotte
dalle società partecipate, a
partire dall'esercizio da cui
si applicano le disposizioni
del presente comma, sono
rideterminate, senza tenere
conto: |
|
1) delle quote di
ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini
fiscali; |
1) identico; |
|
2) degli
accantonamenti diversi da
quelli fiscalmente
deducibili; |
2) identico; |
|
a-bis)ˆâ4 per
le partecipazioni in società
non residenti la deducibilità
fiscale, ai fini
dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai numeri
1) e 2) della lettera
a), è determinata in
base a quanto stabilito
dall'articolo 127-bis,
comma 6, secondo periodo, del
citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del
1986"; |
a-bis)
identica"; |
|
dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
|
"1-bis. In
alternativa a quanto disposto
ai sensi del comma 1, lettera
c), resta salva la
possibilità di applicare le
disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, vigenti alla data del
24 settembre 2002, con le
seguenti modificazioni: |
"1-bis. Identico". |
|
a) la variazione
in aumento del capitale
investito non ha
ulteriormente effetto fino a
concorrenza dell'incremento
della consistenza delle
partecipazioni rispetto a
quella risultante dal
bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30
settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi
da conferimenti in denaro di
cui all'articolo 3, comma 2,
del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997,
è ridotto in misura
corrispondente; b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento"; |
|
il comma 2 è
sostituito dai
seguenti: |
il comma 2 è
sostituito dai
seguenti: |
|
"2. A decorrere
dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
le società e gli enti che
esercitano attività
assicurativa sono tenuti al
versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle
riserve matematiche dei rami
vita iscritte nel bilancio
dell'esercizio, con
esclusione di quelle relative
ai contratti aventi per
oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente da
qualsiasi causa derivante
ovvero di non autosufficienza
nel compimento degli atti
della vita quotidiana, nonché
di quelle relative ai fondi
pensione e ai contratti di
assicurazione di cui
all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento è
effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle
imposte sui redditi e
costituisce credito di
imposta, da utilizzare a
decorrere dal 1^ gennaio
2005, per il versamento delle
ritenute previste
dall'articolo 6 della legge
26 settembre 1985, n. 482, e
dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo
26-ter del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. |
"2. Identico. |
|
2-bis.
Limitatamente al periodo
d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, l'imposta
da versare è pari allo 0,52
per cento delle riserve di
cui al comma 2 iscritte nel
relativo bilancio. Il
versamento è effettuato, a
titolo di acconto, entro il
30 novembre 2002, in misura
pari allo 0,25 per cento
delle riserve del bilancio
dell'esercizio per il quale
il termine di approvazione
scade anteriormente alla data
di entrata in vigore del
presente decreto e
l'eccedenza entro il termine
di versamento a saldo delle
imposte sui redditi. |
2-bis. Identico. |
|
2-ter. Per
l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità di
versamento e di dichiarazione
delle somme di cui ai commi 2
e 2-bis. |
2-ter. Identico. |
|
2-quater. A
decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, la
variazione della riserva
sinistri delle società e
degli enti che esercitano
attività assicurativa danni,
per la parte riferibile alla
componente di lungo periodo,
è deducibile in misura non
superiore al 90 per cento.
L'eccedenza è deducibile in
quote costanti nei nove
esercizi successivi. E'
considerato componente di
lungo periodo il 50 per cento
della medesima riserva
sinistri"; |
2-quater.
Identico". |
|
al comma 3, le
parole:"commi 1 e 2",
ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti:
"commi 1 e 2-quater"; |
al comma 3, le
parole:"commi 1 e 2",
ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti:
"commi 1, 1-bis e
2-quater"; |
| al comma 4, primo periodo, le parole: "dieci milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinque milioni di euro" e al medesimo comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:"In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate |
identico; |
|
procede a nuovi
accertamenti dai quali
derivano maggiori entrate non
inferiori a 170 milioni di
euro per l'anno 2003 e 490
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Al fine di
assicurare l'efficace
realizzazione dell'attività
prevista ai sensi del
presente comma e di evitare
un pregiudizio alla
continuità dell'azione
amministrativa, in attuazione
della sentenza della Corte
costituzionale n. 194 del 9
maggio 2002, ai dipendenti
pubblici ai quali sono state
attribuite, anteriormente
alla predetta data,
qualifiche funzionali
superiori in esito alle
procedure di riqualificazione
espletate in diretta
applicazione delle
disposizioni dichiarate
illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere
corrisposto, a titolo
individuale ed in via
provvisoria, sino ad una
specifica disciplina
contrattuale, il trattamento
economico in godimento e gli
stessi continuano ad
esplicare le relative
funzioni. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo
2 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, come modificato
dall'articolo 52, comma 57,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per le esigenze di
qualificazione del personale
anche a tempo determinato
delle pubbliche
amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18
ottobre 2001, n. 383,
l'ultimo periodo è
soppresso"; |
|
al comma 5, primo
periodo, dopo le parole:
"accertamento tributario"
sono inserite le
seguenti:"ai sensi
dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600", le
parole:"dai commi 2, 3 e
4 del predetto articolo 6"
sono sostituite dalle
seguenti:"dal predetto
articolo 6", dopo la
parola: "versamento" è
inserita la seguente:
"facoltativo", le
parole:"quattro per
cento" sono sostituite
dalle seguenti:"sei per
cento" e all'ultimo
periodo, le parole:"in
un'unica soluzione entro la
data del 30 novembre 2002"
sono sostituite dalle
seguenti:"in due rate di
pari importo, la prima da
versare entro il 28 febbraio
2003 e la seconda, maggiorata
degli interessi al saggio
legale, entro il 28 febbraio
2004"; |
identico; |
|
dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente: |
dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente: |
|
"5-bis. Al comma
1 dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
come sostituito dall'articolo
10, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, dopo la
parola: "calda,", sono
inserite le seguenti: "della
pesca e dell'acquacoltura", e
dopo le parole: "Ai fini
dell'individuazione dei
predetti settori" sono
inserite le seguenti: ",
salvo per il settore della
pesca e
dell'acquacoltura,"". |
"5-bis.
Identico". |
|
All'articolo 2: |
All'articolo 2: |
|
al comma 1, ultimo
periodo, la parola:
"costanti" è soppressa
ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In ogni
caso non si fa luogo alla
restituzione dei crediti
d'imposta relativi agli
incrementi del numero dei
lavoratori effettuati a tutto
il 7 luglio 2002". |
identico. |
|
All'articolo 3: |
All'articolo 3: |
|
al comma 1, lettera
c), le parole da:
"Per garantire" fino alla
fine della lettera sono
soppresse; |
identico; |
|
dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
|
"1-bis. Per
garantire l'invarianza delle
entrate delle regioni, il
minor gettito derivante
dall'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, lettera
c), è rimborsato alle
regioni stesse con le
modalità individuate con
decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano"; |
"1-bis. Identico". |
|
al comma 2, le
parole: "approvato con"
sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al"; |
identico; |
|
dopo il comma 2,
sono aggiunti i
seguenti: |
dopo il comma 2,
sono aggiunti i
seguenti: |
|
"2-bis. Alla nota
1 dell'articolo 26 del testo
unico delle disposizioni
legislative concernenti le
imposte sulla produzione e
sui consumi e relative
sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"L'agevolazione dell'aliquota
ridotta dell'accisa sul gas
metano a favore degli
stabilimenti di produzione
vale anche se in tali
stabilimenti vengono
introdotte e depositate merci
provenienti da altri
stabilimenti purché di
società controllate o di
società collegate con quella
titolare della concessione ai
sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonché sul gas
metano utilizzato per
operazioni connesse con
l'attività industriale". |
"2-bis.
Identico. |
| 2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del | 2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n.96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge |
|
presente decreto, nonché
la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 10
milioni di euro per l'anno
2004 quale contributo al
finanziamento per la
realizzazione di programmi di
dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di
cui all'articolo 52, comma
59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. |
di conversione del
presente decreto, nonché la
spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 10
milioni di euro per l'anno
2004 quale contributo al
finanziamento per la
realizzazione di programmi di
dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di
cui all'articolo 52, comma
59, della legge 28 dicembre
2001, n.448. |
|
2-quater. Con
regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di
ripartizione e di erogazione
della somma di cui al comma
2-ter, in relazione
agli interventi correlati
alle finalità di cui al
medesimo comma
2-ter. |
2-quater.
Identico. |
|
2-quinquies. A
decorrere dal 1^ gennaio 2003
la disposizione contenuta
nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
secondo cui i contributi
erogati a norma di legge
concorrono alla
determinazione della base
imponibile dell'imposta
regionale sulle attività
produttive, fatta eccezione
per quelli correlati a
componenti negativi non
ammessi in deduzione, si
applica anche ai contributi
per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base
imponibile delle imposte sui
redditi, sempreché
l'esclusione dalla base
imponibile dell'imposta
regionale sulle attività
produttive non sia prevista
dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da
altre disposizioni di
carattere speciale"; |
2-quinquies.
Identico. |
|
2-sexies.
All'articolo 128, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n.138, convertito con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n.178, le
parole: "il 30 settembre
2002" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 marzo 2003".
Entro il 31 marzo 2003 è
altresì data attuazione al
provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 145,
comma 62, della predetta
legge n.388 del 2000"; |
|
alla rubrica sono
aggiunte, in fine, le parole:
"e disposizioni varie". |
identico. |
|
All'articolo 4: |
All'articolo 4: |
|
al comma 2, alla
lettera a) sono
premesse le seguenti: |
al comma 2, alla
lettera a) sono
premesse le seguenti: |
|
"Oa) nella
rubrica del Capo II, le
parole: "Diritti ed obblighi"
sono sostituite dalle
seguenti: "Princìpi generali
dei diritti e degli
obblighi"; |
"Oa) identica; |
|
Ob) all'articolo
20, il comma 4 è sostituito
dal seguente: |
Ob) identica; |
|
"4. Nel termine
di novanta giorni dalla
notificazione del
provvedimento di cui al comma
3 il concessionario può
definire la controversia con
il pagamento di metà
dell'importo dovuto ai sensi
del medesimo comma 3 ovvero,
se non procede alla
definizione agevolata, può
ricorrere nello stesso
termine alla Corte dei
conti"; |
|
Oc) al comma 1
dell'articolo 57, il primo
periodo è sostituito dal
seguente: "Fino all'anno 2004
e anche in deroga
all'articolo 12, comma 3,
primo periodo, il servizio di
riscossione resta affidato,
nei singoli ambiti, ai
soggetti che, alla data del
1^ luglio 1999, lo gestivano
a titolo di concessionari o
di commissari governativi e,
nei casi di recesso,
decadenza e revoca successivi
a tale data, il servizio
resta affidato al commissario
governativo nominato ai sensi
del medesimo articolo 12,
commi 1 e 2""; |
Oc) identica; |
|
dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: |
dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: |
|
"2-bis. Al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
237, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
"2-bis. Identico. |
|
a) all'articolo
4, comma 1, secondo periodo,
le parole: "Fino al 31
dicembre 2003" sono
soppresse; b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati. |
|
2-ter.
All'articolo 77, comma 1,
della legge 21 novembre 2000,
n. 342, la lettera d) è
abrogata. |
2-ter. Identico. |
|
2-quater. Al
comma 5 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, le
parole: "ed al
concessionario" sono
soppresse. |
2-quater.
Identico. |
|
2-quinquies.
All'articolo 3 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
2-quinquies.
Identico. |
|
a) dopo il comma
7 è inserito il seguente: "7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai princìpi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002"; b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento". |
|
2-sexies. I
comuni e i concessionari
iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, di seguito denominati
"concessionari", procedono
alla riscossione coattiva
delle somme risultanti
dall'ingiunzione prevista dal
testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n.
639, secondo le disposizioni
contenute nel titolo II del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, in quanto
compatibili. |
2-sexies.
Identico. |
| 2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni |
2-septies.
Identico. |
|
già attribuite al
segretario comunale
dall'articolo 11 del citato
testo unico di cui al regio
decreto n. 639 del 1910. I
funzionari responsabili sono
nominati fra le persone la
cui idoneità allo svolgimento
delle funzioni è stata
conseguita con le modalità
previste dall'articolo 42 del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112. |
|
2-octies. Ai
soli fini della riscossione
coattiva, i comuni e i
concessionari possono
esercitare le facoltà
previste dall'articolo 18 del
citato decreto legislativo n.
112 del 1999 nei limiti e con
le modalità stabiliti con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati
personali. |
2-octies.
Identico. |
|
2-nonies. I
concessionari possono
esercitare l'attività di
recupero crediti secondo le
ordinarie procedure
civilistiche con le modalità
e alle condizioni previste
dall'articolo 21 del citato
decreto legislativo n. 112
del 1999. |
2-nonies.
Identico. |
|
2-decies. Con
regolamento emanato su
proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con
il Ministro della giustizia,
ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono
stabiliti criteri e modalità
con i quali il Ministero
dell'economia e delle
finanze, con il supporto
dell'Agenzia delle entrate,
vigila sulla regolarità, la
tempestività, l'efficienza e
l'efficacia dell'attività di
riscossione esercitata dai
concessionari ai sensi del
presente articolo, oltre che
sul corretto esercizio, da
parte di questi ultimi, delle
facoltà previste dai commi
2-octies e
2-nonies. |
2-decies.
Identico. |
|
2-undecies.
All'articolo 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, dopo il comma 10, sono
aggiunti i seguenti: |
2-undecies.
Identico"; |
|
"10-bis. Entro il
31 dicembre 2002, l'ente
creditore procede
automaticamente
all'annullamento dei ruoli
resi esecutivi prima del 31
dicembre 1994 e non riscossi,
a condizione che, alla data
del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato""; |
|
al comma 3, le
parole: "30 novembre 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "16 dicembre
2002"; |
Identico; |
|
dopo il comma 3,
sono aggiunti i
seguenti: |
dopo il comma 3,
sono aggiunti i
seguenti: |
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"3-bis.
All'articolo 3, commi 7 e 10,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "30
settembre 2002" e: "16
novembre 2002" sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "30
novembre 2002" e: "16
dicembre 2002". |
"3-bis. Identico. |
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3-ter. Con uno o
più decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono stabilite norme
intese a introdurre
disposizioni propedeutiche
alla vendita esattoriale
mediante pubblico incanto,
relative al procedimento di
vendita di beni immobili e
mobili registrati mediante
offerta pubblica di acquisto,
in busta chiusa, secondo le
procedure regolate dal codice
di procedura civile. Con i
medesimi decreti, al fine di
accrescere la pubblicità
delle procedure di vendita,
saranno emanate disposizioni
affinché gli avvisi di
vendita dei beni stessi e
ogni altra notizia ritenuta
utile vengano diffusi anche
sul sito INTERNET
dell'Agenzia delle entrate
del Ministero dell'economia e
delle finanze in apposita
pagina convenientemente posta
in rilievo nel sito
stesso". |
3-ter. Identico". |
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All'articolo 5: |
All'articolo 5: |
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dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
dopo il comma 1, è
inserito il seguente: |
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"1-bis. L'articolo
11 della tariffa recante
l'indicazione degli atti
soggetti all'imposta di
bollo, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, è abrogato a
decorrere dal 1^ gennaio
2002"; |
"1-bis.
Identico"; |
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dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente: |
dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente: |
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"2-bis.
All'articolo 3, comma 13,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono aggiunte, in
fine, le parole: "prevedendo
diverse misure per società di
capitali, società di persone
ed imprese individuali"". |
"2-bis.
Identico". |
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Dopo l'articolo 5, è
inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti). - 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione |
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dei rapporti di
concessione sulla base del
decreto interdirigenziale
emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n.16, gli
effetti dei predetti
provvedimenti sono sospesi
fino al 31 gennaio 2003 e i
termini per la loro
impugnazione decorrono o
riprendono a decorrere dal 1^
febbraio 2003". |
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All'articolo 6: |
All'articolo 6: |
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al comma 1, le parole
da:"254 milioni di euro"
fino a:"dall'anno
2004" sono sostituite
dalle seguenti: "290
milioni di euro per l'anno
2002, 607 milioni di euro per
l'anno 2003, 50 milioni di
euro per l'anno 2004 e 76
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005". |
al comma 1, le
parole da: "254 milioni di
euro" fino a:
"dall'anno 2004" sono
sostituite dalle seguenti:
"270 milioni di euro
per l'anno 2002, 605
milioni di euro per l'anno
2003, 33 milioni di
euro per l'anno 2004 e
38 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |