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1. I possessori dei
titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla
riforma di cui al decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove
degli esami di Stato, indetti
con ordinanza del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca in data 12 marzo
2002, per le professioni di
dottore agronomo e dottore
forestale, architetto,
assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo, per
la sessione del 25 giugno
2002, secondo
l'ordinamento previgente al
decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. |
1. I possessori dei
titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla
riforma recata dal
regolamento di cui al
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove
degli esami di Stato, indetti
per l'anno 2002 e per
l'anno 2003, per le
professioni di dottore
agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente
sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e
psicologo, secondo
l'ordinamento previgente al
decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. |
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2. Coloro i quali
provengono dalla sezione B
dell'albo degli assistenti
sociali sono esonerati dalla
seconda prova scritta
prevista dall'articolo 22,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, per gli
esami di Stato per l'accesso
alla sezione A dell'albo
stesso, limitatamente agli
esami di Stato indetti per
l'anno 2002. |
2. Identico. |
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2-bis. Coloro i
quali conseguono
l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato
svolti secondo l'ordinamento
previgente al citato decreto
del Presidente della
Repubblica n. 328 del 2001,
possono iscriversi nel
settore, o nei settori, della
sezione A dell'albo, per il
quale dichiarano di
optare. |
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1. Per l'anno
accademico 2002-2003 le prove
di ammissione alle scuole di
specializzazione per le
professioni legali, di cui
all'articolo 17, commi 113 e
114, della legge 15 maggio
1997, n. 127, si svolgono con
le modalità previste
dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999,
n.537. |
Identico. |
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1. Fino al riordino
della professione di dottore
commercialista, di ragioniere
e perito commerciale, hanno
titolo: a) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali; b) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche. |
1. Fino al riordino
delle professioni di
dottore commercialista
e di ragioniere e
perito commerciale, hanno
titolo per l'iscrizione nel
registro dei praticanti per
l'esercizio della professione
di dottore commercialista, di
cui all'articolo 2, terzo
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n.1067,
aggiunto dalla legge 17
febbraio 1992, n.206, e
per l'iscrizione nel
registro dei praticanti per
l'esercizio della professione
di ragioniere e perito
commerciale, di cui
all'articolo 31, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953,
n.1068, e successive
modificazioni, coloro che
sono in possesso del diploma
di laurea specialistica nella
classe 64/S, classe delle
lauree specialistiche in
scienze dell'economia,
ovvero nella classe 84/S,
classe delle lauree
specialistiche in scienze
economico-aziendali, nonché
coloro che sono in possesso
del diploma di laurea nelle
classi 17, classe delle
lauree in scienze
dell'economia e della
gestione aziendale, e 28,
classe delle lauree in
scienze economiche. |
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2. All'iscrizione nei
registri dei praticanti di
cui al comma 1, lettere
a) e b), hanno
titolo anche coloro che sono
in possesso di laurea
rilasciata dalle facoltà di
economia secondo
l'ordinamento previgente ai
decreti emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997,
n. 127. |
2. All'iscrizione nei
registri dei praticanti di
cui al comma 1 hanno titolo
anche coloro che sono in
possesso di laurea rilasciata
dalle facoltà di economia
secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati
in attuazione dell'articolo
17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127. |
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3. Per l'iscrizione nel
registro dei praticanti per
l'esercizio della professione
di ragioniere e perito
commerciale, per coloro che
sono in possesso dei diplomi
di laurea e laurea
specialistica di cui ai commi
1 e 2, non è richiesto il
requisito del conseguimento
del diploma di ragioniere e
perito commerciale previsto
dall'articolo 31, comma 1,
lettera f), del decreto
del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1068, così come modificato
dalla legge 12 febbraio 1992,
n. 183. |
3. Identico. |
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3-bis. La
durata dei periodi di pratica
professionale per l'esercizio
delle professioni di cui al
comma 1 è stabilita in tre
anni. |
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1. Fino alla data di
entrata in vigore del
regolamento di cui
all'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, in materia di procedure
elettorali e funzionamento
degli organi degli ordini
professionali regolamentati,
e in ogni caso non oltre il
30 giugno 2003, i consigli
provinciali, regionali e
nazionali degli ordini di
dottore agronomo e dottore
forestale, architetto,
assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo, sono
prorogati nella composizione
comunque vigente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
1. Fino alla data di
entrata in vigore del
regolamento di cui
all'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, in materia di procedure
elettorali e funzionamento
degli organi degli ordini
professionali regolamentati,
e in ogni caso non oltre il
30 giugno 2004, i
consigli provinciali,
regionali e nazionali degli
ordini di dottore agronomo e
dottore forestale,
architetto, assistente
sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e
psicologo, sono prorogati
nella composizione comunque
vigente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. |
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