XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3030
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante
disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 2002, N.107
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I possessori dei titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai
relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di
Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le
professioni di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo
l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel
settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il
quale dichiarano di optare".
All'articolo 3:
il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Fino al riordino delle professioni di dottore
commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno
titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per
l'esercizio della professione di dottore commercialista, di
cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, aggiunto dalla legge
17 febbraio 1992, n.206, e per l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e
perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n.1068, e successive modificazioni, coloro che sono in
possesso del diploma di laurea specialistica nella classe
64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro
che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17,
classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione
aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze
economiche";
al comma 2, sono soppresse le parole: ", lettere
a) e b),";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La durata dei periodi di pratica
professionale per l'esercizio delle professioni di cui al
comma 1 è stabilita in tre anni".
All'articolo 4, al comma 1, le parole: "30 giugno
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2004".
DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 2002, N. 107