XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3499




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il sistema "risparmio casa" consiste nel deposito vincolato, presso le banche, di somme destinate alla concessione, alle persone fisiche depositanti, di finanziamenti fondiari ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Tali finanziamenti possono essere utilizzati solo dopo la loro attribuzione.
        2. L'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1 comporta la possibilità per il titolare del contratto di ricevere dalla banca il rimborso del saldo attivo accumulato e la concessione del finanziamento secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
        3. E' fatto divieto alle banche di erogare le somme convenute prima della attribuzione di cui al comma 2.


Art. 2.

        1. Le banche devono prevedere una gestione contabile autonoma per l'amministrazione del "risparmio casa" affinché tali risorse siano destinate esclusivamente alla concessione dei finanziamenti di "risparmio casa".


Art. 3.

        1. I finanziamenti di "risparmio casa" devono, a pena di decadenza dai benefìci di cui all'articolo 5, essere utilizzati per le seguenti finalità:

                a) costruzione, acquisto, manutenzione e miglioramento di immobili destinati prevalentemente ad uso abitativo, ovvero di immobili di altro tipo, limitatamente alla parte utilizzata ad uso abitativo;

                b) acquisto di aree edificabili con destinazione prevalentemente ad uso abitativo;

                c) estinzione di passività assunte al fine di realizzare le finalità di cui alle lettere a) e b).


Art. 4.

        1. In assenza di richieste di finanziamenti di "risparmio casa", i fondi non utilizzati sono impegnati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.


Art. 5.

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede ai titolari dei contratti di "risparmio casa" un contributo annuale che varia in base agli importi depositati, compresi gli interessi.
        2. Sono esenti da ogni imposta sia i depositi sia i contributi di cui al comma 1.


Art. 6.

        1. Il contributo annuale di cui all'articolo 5 è pari al 15 per cento dell'importo accumulato in un anno e non può, comunque, superare l'importo di 1.000 euro per contraente. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.


Art. 7.

        1. Il contraente perde il diritto alla concessione del contributo e alla esenzione dalle imposte ai sensi dell'articolo 5, nel caso in cui, prima della scadenza di cinque anni dalla data di stipula del contratto e comunque prima che abbia maturato il diritto all'attribuzione, prelevi tutta o parte della somma pattuita o destini detta somma a fini diversi da quelli indicati all'articolo 3.
        2. Nei casi di cui al comma 1 il contraente è tenuto a restituire i contributi percepiti ed a versare le imposte dovute.


Art. 8.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione della presente legge.



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