XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3499
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il sistema "risparmio casa" consiste nel deposito
vincolato, presso le banche, di somme destinate alla
concessione, alle persone fisiche depositanti, di
finanziamenti fondiari ai sensi dell'articolo 38 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Tali
finanziamenti possono essere utilizzati solo dopo la loro
attribuzione.
2. L'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1
comporta la possibilità per il titolare del contratto di
ricevere dalla banca il rimborso del saldo attivo accumulato e
la concessione del finanziamento secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione della presente legge.
3. E' fatto divieto alle banche di erogare le somme
convenute prima della attribuzione di cui al comma 2.
Art. 2.
1. Le banche devono prevedere una gestione contabile
autonoma per l'amministrazione del "risparmio casa" affinché
tali risorse siano destinate esclusivamente alla concessione
dei finanziamenti di "risparmio casa".
Art. 3.
1. I finanziamenti di "risparmio casa" devono, a pena di
decadenza dai benefìci di cui all'articolo 5, essere
utilizzati per le seguenti finalità:
a) costruzione, acquisto, manutenzione e
miglioramento di immobili destinati prevalentemente ad uso
abitativo, ovvero di immobili di altro tipo, limitatamente
alla parte utilizzata ad uso abitativo;
b) acquisto di aree edificabili con destinazione
prevalentemente ad uso abitativo;
c) estinzione di passività assunte al fine di
realizzare le finalità di cui alle lettere a) e
b).
Art. 4.
1. In assenza di richieste di finanziamenti di "risparmio
casa", i fondi non utilizzati sono impegnati secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione della presente
legge.
Art. 5.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede ai
titolari dei contratti di "risparmio casa" un contributo
annuale che varia in base agli importi depositati, compresi
gli interessi.
2. Sono esenti da ogni imposta sia i depositi sia i
contributi di cui al comma 1.
Art. 6.
1. Il contributo annuale di cui all'articolo 5 è pari al
15 per cento dell'importo accumulato in un anno e non può,
comunque, superare l'importo di 1.000 euro per contraente. Le
modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal
regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 7.
1. Il contraente perde il diritto alla concessione del
contributo e alla esenzione dalle imposte ai sensi
dell'articolo 5, nel caso in cui, prima della scadenza di
cinque anni dalla data di stipula del contratto e comunque
prima che abbia maturato il diritto all'attribuzione, prelevi
tutta o parte della somma pattuita o destini detta somma a
fini diversi da quelli indicati all'articolo 3.
2. Nei casi di cui al comma 1 il contraente è tenuto a
restituire i contributi percepiti ed a versare le imposte
dovute.
Art. 8.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, adotta, con proprio decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il regolamento per l'attuazione della presente legge.