XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3497




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981, N. 689


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla inoltre con la libertà controllata; se ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente".


Art. 2.

        1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

        "Art. 55. - (Custodia domiciliare).- 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

            2. La custodia domiciliare comporta altresì:

            a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
            b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

            3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tale caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.
            4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinare tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.
            5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
            6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale".


Art. 3.

        1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere".

Art. 4.

        1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

        "Art. 59. - (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). - ˆâ11. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.
            2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

            a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

            b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

            3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni".

        2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo comma, dopo le parole: "pene sostitutive", sono inserite le seguenti: "della pena pecuniaria e della libertà controllata";

            b) nel primo comma, le parole: "385 (evasione)" sono soppresse;

            c) nel secondo comma, dopo le parole: "pene sostitutive", sono inserite le seguenti: "della pena pecuniaria e della libertà controllata";
            d) nel terzo comma, le parole: "Le pene sostitutive" sono sostituite dalle seguenti: "Le medesime pene sostitutive";

            e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

                "Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale".


Art. 5.

        1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica la parola "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

                "Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.
        Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni";

            c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

        "L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni";

            d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

                "Non possono essere modificate le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 55 e ai numeri 3, 5 e 6 dell'articolo 56".


Art. 6.

        1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

                "Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.
        La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata";

            c) nel secondo comma, le parole: "o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato" sono soppresse.

Art. 7.

        1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

        "Art. 67. - (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).- 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
            2. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.
            3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna".


Art. 8.

        1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. - (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.
            2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di due anni e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno e sei mesi, si applica la custodia domiciliare per la parte che eccede tale limite e fino a due anni. Oltre questi limiti si applica per intero la pena detentiva sostituita.
            3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare".


Art. 9.

        1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) nel terzo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità,".

        2. All'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare".
        3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            c) il quarto comma è abrogato.

        4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica, la parola "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) nel quarto comma, le parole: ", nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione" sono soppresse.
        5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) il terzo comma è abrogato.

        6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            c) nel quarto comma, le parole: "La semidetenzione" sono sostituite dalle seguenti: "La custodia domiciliare".

        7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";

            b) nel terzo comma, la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare".


Capo II

BENEFI'CI PENITENZIARI


Art. 10.

        1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 54-bis. - (Liberazione anticipata in casi particolari). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.
            2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis.
            3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intende il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.
            4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

        Art. 54-ter. - (Domanda di liberazione anticipata). - 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare".


Art. 11.

        1. I commi 7 e 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "7. Provvede, con decreto motivato, sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, nonché sulla remissione del debito di cui all'articolo 56. I provvedimenti sulla liberazione anticipata sono notificati all'interessato ed al difensore eventualmente nominato nonché comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
            8. Provvede, con ordinanza, sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale".


Art. 12.

        1. Nel comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse.
        2. Nel comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "al comma 4 dell'articolo 69" sono inserite le seguenti: ", nonché sui reclami avverso i provvedimenti sulla liberazione anticipata".


Art. 13.

        1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        "Art. 69-bis. - (Reclamo in materia di liberazione anticipata). - 1. Avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di concessione della liberazione anticipata, entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis, al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il reclamo del pubblico ministero ha effetto sospensivo del provvedimento di concessione della liberazione anticipata".


Art. 14.

        1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, a domanda dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 1^ gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Art. 15.

        1. In fase di prima applicazione della presente legge, per fare fronte alle imprescindibili e prevalenti esigenze dell'ufficio di sorveglianza derivanti dalla predetta applicazione, i presidenti delle Corti di appello, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, provvedono ad applicare in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto un numero di magistrati giudicanti non inferiore alla metà dell'organico dei magistrati di sorveglianza addetti al medesimo ufficio. Nel caso in cui l'ufficio di sorveglianza sia costituito da un solo magistrato, l'applicazione sarà di un ulteriore magistrato.
        2. L'applicazione deve essere disposta entro il decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e cessa decorsi sei mesi dal suo inizio.
        3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui all'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.


Art. 16.

        1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anticipata, la direzione dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto.
        2. Le richieste di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovate.


Art. 17.

        1. L'Amministrazione penitenziaria definisce programmi personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i condannati che hanno dato prova di particolare partecipazione all'opera di rieducazione, di cui all'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.


Art. 18.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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