XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3497
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981, N. 689
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna,
quando ritiene di dover determinare la durata della pena
detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena
con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di un anno può sostituirla inoltre
con la libertà controllata; se ritiene di doverla determinare
entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la
pena pecuniaria della specie corrispondente".
Art. 2.
1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
sostituito dal seguente:
"Art. 55. - (Custodia domiciliare).- 1. La
sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o
assistenza.
2. La custodia domiciliare comporta altresì:
a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi,
munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa
autorizzazione di polizia;
b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione
della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento
equipollente.
3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso
a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella
prestazione di un'attività non retribuita in favore della
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province o i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale o di volontariato. In tale caso, l'attività
viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di
lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudicano
le esigenze di lavoro, di studio o di salute del
condannato.
4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di
pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata
pari a otto ore, da determinare tenendo conto delle esigenze
di lavoro, di studio e di salute del condannato.
5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
6. Nei confronti del condannato, il magistrato di
sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale
previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli
interventi idonei al suo reinserimento sociale".
Art. 3.
1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La custodia domiciliare può essere applicata se non
risulta indispensabile la detenzione in carcere".
Art. 4.
1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
sostituito dal seguente:
"Art. 59. - (Condizioni soggettive per la sostituzione
della pena detentiva). - ˆâ11. La pena detentiva non può
essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati
condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva
complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno
commesso il reato nei quattro anni dalla condanna
precedente.
2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un
fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere
sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati
condannati per più di due volte per delitti della stessa
indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena
sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata
convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo
66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata
la concessione del regime di affidamento in prova o di
semilibertà.
3. Le condizioni soggettive che escludono la
sostituzione della pena detentiva previste nel presente
articolo non si estendono agli imputati minorenni".
2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: "pene
sostitutive", sono inserite le seguenti: "della pena
pecuniaria e della libertà controllata";
b) nel primo comma, le parole: "385 (evasione)"
sono soppresse;
c) nel secondo comma, dopo le parole: "pene
sostitutive", sono inserite le seguenti: "della pena
pecuniaria e della libertà controllata";
d) nel terzo comma, le parole: "Le pene
sostitutive" sono sostituite dalle seguenti: "Le medesime pene
sostitutive";
e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della
libertà controllata e della custodia domiciliare non si
applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice
penale, ai delitti previsti dal libro secondo, titolo XII,
capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale".
Art. 5.
1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso
a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il
condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti
provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che
versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di
sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della
giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per
esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza
dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un
luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di
salute tali da renderne necessario il ricovero.
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista
dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità,
osservando le norme del capo II-bis del titolo II della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni";
c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito
dal seguente:
"L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente
trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo
sull'adempimento delle prescrizioni";
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Non possono essere modificate le prestazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 55
e ai numeri 3, 5 e 6 dell'articolo 56".
Art. 6.
1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Quando il condannato, senza giusto motivo, si
allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o
non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di
pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della
detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva
sostituita.
La restante parte della pena si converte altresì nella
pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è
violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
custodia domiciliare o alla libertà controllata";
c) nel secondo comma, le parole: "o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato"
sono soppresse.
Art. 7.
1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
sostituito dal seguente:
"Art. 67. - (Inapplicabilità delle misure alternative
alla detenzione).- 1. Nei confronti del condannato
alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono
applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Le misure alternative alla detenzione indicate
nel comma 1 sono altresì escluse per il condannato in
espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai
sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai condannati minori di età al momento della condanna".
Art. 8.
1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
sostituito dal seguente:
"Art. 70. - (Esecuzione di pene concorrenti). - 1.
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per
più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della
custodia domiciliare o della libertà controllata, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del
codice di procedura penale.
2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la
custodia domiciliare non può complessivamente superare la
durata di due anni e sei mesi; se la pena detentiva sostituita
con la libertà controllata eccede complessivamente la durata
di un anno e sei mesi, si applica la custodia domiciliare per
la parte che eccede tale limite e fino a due anni. Oltre
questi limiti si applica per intero la pena detentiva
sostituita.
3. Le pene della custodia domiciliare e della
libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le
pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la
custodia domiciliare".
Art. 9.
1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) nel terzo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare, anche quando
è affiancata dal lavoro di pubblica utilità,".
2. All'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
la parola: "semidetenzione" è sostituita dalle seguenti:
"custodia domiciliare".
3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
c) il quarto comma è abrogato.
4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) nel quarto comma, le parole: ", nonché al
direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il
condannato alla semidetenzione" sono soppresse.
5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) il terzo comma è abrogato.
6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
c) nel quarto comma, le parole: "La
semidetenzione" sono sostituite dalle seguenti: "La custodia
domiciliare".
7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare";
b) nel terzo comma, la parola: "semidetenzione" è
sostituita dalle seguenti: "custodia domiciliare".
Capo II
BENEFI'CI PENITENZIARI
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 54-bis. - (Liberazione anticipata in casi
particolari). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha
dato prova di speciale partecipazione all'opera di
rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del
suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e
ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una
detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti
di cui all'articolo 4-bis.
3. Per speciale partecipazione all'opera di
rieducazione si intende il particolare impegno dimostrato
nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato
grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in
vista del reinserimento sociale.
4. La riduzione di pena di cui al presente articolo
non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.
Art. 54-ter. - (Domanda di liberazione anticipata). -
1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato
detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e
54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione
dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al
magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i
dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti
informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione
del condannato relativamente al periodo di detenzione da
considerare".
Art. 11.
1. I commi 7 e 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"7. Provvede, con decreto motivato, sulla riduzione
di pena per la liberazione anticipata, sui permessi, sulle
licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, sulle
modifiche relative all'affidamento in prova al servizio
sociale e alla detenzione domiciliare, nonché sulla remissione
del debito di cui all'articolo 56. I provvedimenti sulla
liberazione anticipata sono notificati all'interessato ed al
difensore eventualmente nominato nonché comunicati al
procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede
dell'ufficio di sorveglianza.
8. Provvede, con ordinanza, sui ricoveri di cui
all'articolo 148 del codice penale".
Art. 12.
1. Nel comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la
riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono
soppresse.
2. Nel comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "al
comma 4 dell'articolo 69" sono inserite le seguenti: ", nonché
sui reclami avverso i provvedimenti sulla liberazione
anticipata".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Reclamo in materia di liberazione
anticipata). - 1. Avverso il decreto con il quale il
magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di
concessione della liberazione anticipata, entro dieci giorni
dalla notifica o dalla comunicazione l'interessato ed il
pubblico ministero possono proporre reclamo, con le forme di
cui all'articolo 30-bis, al tribunale di sorveglianza
competente per territorio. Il reclamo del pubblico ministero
ha effetto sospensivo del provvedimento di concessione della
liberazione anticipata".
Art. 14.
1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 10 della presente legge, a domanda
dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato
di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena
successivi al 1^ gennaio 1995 e fino alla data di entrata in
vigore della presente legge a condizione che, con riferimento
ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è
definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi
in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella
misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 15.
1. In fase di prima applicazione della presente legge, per
fare fronte alle imprescindibili e prevalenti esigenze
dell'ufficio di sorveglianza derivanti dalla predetta
applicazione, i presidenti delle Corti di appello, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, provvedono ad applicare in
ciascun ufficio di sorveglianza del distretto un numero di
magistrati giudicanti non inferiore alla metà dell'organico
dei magistrati di sorveglianza addetti al medesimo ufficio.
Nel caso in cui l'ufficio di sorveglianza sia costituito da un
solo magistrato, l'applicazione sarà di un ulteriore
magistrato.
2. L'applicazione deve essere disposta entro il decimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge e cessa decorsi sei mesi dal suo inizio.
3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del
comma 1 non opera la preclusione di cui all'articolo 68 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Art. 16.
1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza
le richieste di liberazione anticipata, la direzione
dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale
accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte,
determinerebbero la scarcerazione del detenuto.
2. Le richieste di liberazione anticipata pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge devono essere
rinnovate.
Art. 17.
1. L'Amministrazione penitenziaria definisce programmi
personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi
detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando
anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e
percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i
condannati che hanno dato prova di particolare partecipazione
all'opera di rieducazione, di cui all'articolo 54-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo
10 della presente legge.
Art. 18.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.