XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3479




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per le finalitā di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, č autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.


Art. 2.

        1. Per contribuire in maniera confacente alle spese per il funzionamento e le attivitā istituzionali delle universitā, č autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2003, volta ad incrementare le disponibilitā del fondo per il finanziamento ordinano delle universitā, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2003 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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