XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3479
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per le finalitā di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, č
autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 2.
1. Per contribuire in maniera confacente alle spese per il
funzionamento e le attivitā istituzionali delle universitā, č
autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2003,
volta ad incrementare le disponibilitā del fondo per il
finanziamento ordinano delle universitā, di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2003 e a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.