XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3478
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. La celiachia è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto,
in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre
1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20
marzo 1962.
Art. 2.
(Finalità).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti,
unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario
nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita
sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani
sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo
sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche
e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia
celiaca e la dermatite erpetiforme.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1
e 2, sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia
celiaca e della dermatite erpetiforme;
b) migliorare le modalità di cura dei cittadini
celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione
delle complicanze della malattia ciliaca;
d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle
attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un
accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione
collettiva;
e) migliorare l'educazione sanitaria della
popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino
celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e
all'aggiornamento professionali del personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di
ricerca.
Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione).
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione
delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani
sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto
dei criteri e delle medologie stabiliti con specifico atto di
indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di
sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi
operativi più idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta
di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali
della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca,
al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi
sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le
patologie associate alla malattia celiaca;
c) definire i test diagnostici e di
controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco e da
dermatite erpetiforme.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1
le aziende sanitarie locali si avvalgono di presìdi
accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, con documentata esperienza di attività
diagnostica e terapeutica specifica e di centri regionali e
provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei
presìdi della rete, al fine di garantire la tempestiva
diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli
concordati a livello nazionale.
Art. 4.
(Erogazione dei prodotti senza glutine).
1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai
soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto
all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza
glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i
limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al precedente comma 1 sono
aggiornati periodicamente dal Ministero della salute, sentita
la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione
del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero
mercato, nonché le modalità organizzative per l'erogazione di
tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e
nelle mense delle strutture pubbliche devono essere
somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti
senza glutine.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109).
1. All'articolo 5, comma 2, lettera b-bis), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Qualora ingredienti, aromi o
coadiuvanti derivati da cereali contengano glutine o se dal
processo di lavorazione derivi una contaminazione rilevata
analiticamente, tale da determinare una presenza di glutine
superiore al limite massimo stabilito dall'Istituto superiore
di sanità, sull'etichetta, alla fine dell'elenco degli
ingredienti, deve essere ben visibile l'indicazione "contiene
glutine" seguita dall'indicazione del tipo e della quantità
del componente contenente glutine".
Art. 6.
(Diritto all'informazione).
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici
deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto
senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli
informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di
formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori
e ad albergatori.
Art. 7.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una
relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle
conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di
malattia celiaca e di dermatite erpetiforme, con particolare
riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il
monitoraggio delle complicanze.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.