XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3477




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze armate, con esclusione del personale dirigente e quello di leva.


Art. 2.

(Ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle
Forze armate).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

                a) Esercito:

                1) sergente;

                2) sergente maggiore;

                3) sergente maggiore capo;

                b) Marina:

                1) sergente;

                2) secondo capo;

                3) secondo capo scelto;

                c) Aeronautica:

                1) sergente;

                2) sergente maggiore;

                3) sergente maggiore capo";

                b) il comma 2 è abrogato;
                c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. La dotazione organica del ruolo dei sergenti è così costituita:

                a) Esercito: 10.700;

                b) Marina: 7.875;

                c) Aeronautica: 10.044";

                d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo dei sergenti".


Art. 3.

(Ruolo dei marescialli).

        1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. - (Ruolo dei marescialli). - 1. Il ruolo dei marescialli è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

                a) Esercito:

                1) maresciallo;

                2) maresciallo ordinario;

                3) maresciallo capo;

                4) luogotenente;

                b) Marina:

                1) capo di 3^ classe;

                2) capo di 2^ classe;

                3) capo di 1^ classe;

                4) luogotenente;

                c) Aeronautica:

                1) maresciallo di 3^ classe;

                2) maresciallo di 2^ classe;

                3) maresciallo di 1^ classe;

                4) luogotenente".

Art. 4.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
marescialli).

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una elevata preparazione professionale. In tale ambito essi sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari interventi di natura tecnico-operativa per i quali è necessaria una elevata specializzazione, utilizzando mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzati, nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.
            2. Al personale che riveste il grado di luogotenente sono attribuiti nell'ambito delle funzioni stabilite dal presente articolo, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza armata. In tale contesto i luogotenenti sono diretti collaboratori degli ufficiali delle Forze armate, coordinano l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti, rispondono direttamente per le attività svolte ed i risultati conseguiti.
            3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono".


Art. 5.

(Modifica alla denominazione del grado apicale del ruolo
di marescialli e soppressione della qualifica di
luogotenente).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale che riveste il grado di primo maresciallo si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la medesima legge e con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dalla presente legge, al personale che riveste il grado di luogotenente; la qualifica di luogotenente conferita al personale che riveste il grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 1995 è soppressa.
        2. Gli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 6-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, le parole: ", 6-bis" sono soppresse.


Art. 6.

(Avanzamento. Norme transitorie).

        1. L'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 34. - (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli in servizio inquadrato nel ruolo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, è inquadrato, ad ogni effetto giuridico ed economico, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

                a) nel grado di luogotenente il personale che riveste il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, nonché il personale che riveste il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 dicembre 2002;

                b) nel grado di maresciallo capo, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti, nonché i marescialli e gradi corrispondenti inseriti nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

                c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli e gradi corrispondenti.

            2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente.
            3. Il personale del ruolo dei marescialli, in servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e coloro ai quali, inquadrati nel medesimo grado, è stata conferita la qualifica di luogotenente a decorrere dal 1^ gennaio 2003, sono inquadrati, ad ogni effetto di legge, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo speciale degli ufficiali:

                a) nel grado di tenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo in possesso della qualifica di luogotenente, nonché il personale che riveste il grado di primo maresciallo, inserito nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

                b) nel grado di sottotenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo.
            4. Il personale di cui al comma 3, lettere a) e b), è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo di inquadramento il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente".

        2. Gli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati.


Art. 7.

(Alimentazione dei ruoli speciali
degli ufficiali).

        1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. - (Alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate di cui all'articolo 5 sono altresì tratti dal personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado previsto nella tabella 1 annessa al presente decreto".

        2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
        3. Le tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono abrogate.


Art. 8.

(Norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali dei
ruoli normali e speciali).

        1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

        "Art. 30-ter. - (Avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali). - 1. Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali provenienti dai ruoli dei marescialli e gradi corrispondenti, ai fini dell'espletamento dei periodi minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle attribuzioni specifiche, sono conteggiati i periodi effettuati nel ruolo di provenienza.
            2. Il grado apicale raggiungibile dal personale proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e gradi corrispondenti; in tale grado il personale permane fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza.
            3. Al fine di evitare disparità di trattamento del personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli speciali, allo stesso personale dei ruoli normali, al termine dei previsti corsi di formazione e al conseguimento della laurea specialistica, è attribuito il grado di capitano. Il personale che riveste il grado di sottotenente in servizio permanente, inquadrato nel ruolo speciale, è promosso tenente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale sono pertanto rideterminati nella tabella 1 allegata al presente decreto".


Art. 9.

(Disposizioni varie).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, al personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei sergenti.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nelle norme di legge e regolamentari di cui al comma 1 si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera dei sottufficiali, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui allegato A annesso alla presente legge.
        3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, facente parte dei ruoli non dirigenti e non direttivi, di cui alla medesima legge.


Art. 10.

(Norma finale).

        1. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima legge ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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