XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3477
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le
funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per
l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze
armate, con esclusione del personale dirigente e quello di
leva.
Art. 2.
(Ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle
Forze armate).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
1) sergente;
2) sergente maggiore;
3) sergente maggiore capo;
b) Marina:
1) sergente;
2) secondo capo;
3) secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
1) sergente;
2) sergente maggiore;
3) sergente maggiore capo";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La dotazione organica del ruolo dei sergenti è
così costituita:
a) Esercito: 10.700;
b) Marina: 7.875;
c) Aeronautica: 10.044";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo
dei sergenti".
Art. 3.
(Ruolo dei marescialli).
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Ruolo dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei marescialli è articolato in quattro gradi che
assumono le seguenti denominazioni:
a) Esercito:
1) maresciallo;
2) maresciallo ordinario;
3) maresciallo capo;
4) luogotenente;
b) Marina:
1) capo di 3^ classe;
2) capo di 2^ classe;
3) capo di 1^ classe;
4) luogotenente;
c) Aeronautica:
1) maresciallo di 3^ classe;
2) maresciallo di 2^ classe;
3) maresciallo di 1^ classe;
4) luogotenente".
Art. 4.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
marescialli).
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Funzioni del personale appartenente al
ruolo dei marescialli). - 1. Al personale appartenente al
ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono
una elevata preparazione professionale. In tale ambito essi
sono di norma preposti ad unità operative, tecniche,
logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari
interventi di natura tecnico-operativa per i quali è
necessaria una elevata specializzazione, utilizzando mezzi e
strumentazioni tecnologicamente avanzati, nonché compiti di
formazione e di indirizzo del personale subordinato. Possono
sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o
impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o
addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive
e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché
assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento
di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori,
con piena responsabilità per l'attività svolta.
2. Al personale che riveste il grado di luogotenente
sono attribuiti nell'ambito delle funzioni stabilite dal
presente articolo, gli incarichi di più rilevante
responsabilità individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza
armata. In tale contesto i luogotenenti sono diretti
collaboratori degli ufficiali delle Forze armate, coordinano
l'attività del personale del proprio ruolo e, ove
sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici
o di reparti, rispondono direttamente per le attività svolte
ed i risultati conseguiti.
3. Il personale appartenente al ruolo dei
marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo
delle capitanerie di porto della Marina militare svolge, oltre
agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo,
anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai
sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo
prevedono".
Art. 5.
(Modifica alla denominazione del grado apicale del ruolo
di marescialli e soppressione della qualifica di
luogotenente).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme
di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al
personale che riveste il grado di primo maresciallo si
applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la
medesima legge e con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, come da ultimo modificato dalla presente legge, al
personale che riveste il grado di luogotenente; la qualifica
di luogotenente conferita al personale che riveste il grado di
primo maresciallo ai sensi dell'articolo 6-bis del
citato decreto legislativo n. 196 del 1995 è soppressa.
2. Gli articoli 6-bis e 6-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 6-quater, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, le parole: ",
6-bis" sono soppresse.
Art. 6.
(Avanzamento. Norme transitorie).
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 34. - (Inquadramento nel ruolo dei marescialli).
- 1. Il personale del ruolo dei marescialli in servizio
inquadrato nel ruolo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, è
inquadrato, ad ogni effetto giuridico ed economico, in ordine
di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e
l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei
seguenti gradi del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di luogotenente il personale che
riveste il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti,
nonché il personale che riveste il grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti, inserito nei quadri di
avanzamento formati alla data del 31 dicembre 2002;
b) nel grado di maresciallo capo, i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti, nonché i marescialli e gradi
corrispondenti inseriti nei quadri di avanzamento formati
entro la data del 31 dicembre 2002;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli e gradi corrispondenti.
2. Il personale di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), è inquadrato, a tutti gli effetti
giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità
assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado
di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria
affinché non sia scavalcato nel ruolo il personale che lo
precedeva ai sensi della normativa previgente.
3. Il personale del ruolo dei marescialli, in
servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e coloro
ai quali, inquadrati nel medesimo grado, è stata conferita la
qualifica di luogotenente a decorrere dal 1^ gennaio 2003,
sono inquadrati, ad ogni effetto di legge, in ordine di ruolo,
mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di
grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi
del ruolo speciale degli ufficiali:
a) nel grado di tenente, il personale che riveste
il grado di primo maresciallo in possesso della qualifica di
luogotenente, nonché il personale che riveste il grado di
primo maresciallo, inserito nei quadri di avanzamento formati
entro la data del 31 dicembre 2002;
b) nel grado di sottotenente, il personale che
riveste il grado di primo maresciallo.
4. Il personale di cui al comma 3, lettere a)
e b), è inquadrato, a tutti gli effetti
giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità
assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado
di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria
affinché non sia scavalcato nel ruolo di inquadramento il
personale che lo precedeva ai sensi della normativa
previgente".
2. Gli articoli 34-bis, 34-ter e
34-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, sono abrogati.
Art. 7.
(Alimentazione dei ruoli speciali
degli ufficiali).
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - (Alimentazione dei ruoli speciali degli
ufficiali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle
Forze armate di cui all'articolo 5 sono altresì tratti dal
personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze
armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado
previsto nella tabella 1 annessa al presente decreto".
2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è
sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla
presente legge.
3. Le tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono
abrogate.
Art. 8.
(Norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali dei
ruoli normali e speciali).
1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Art. 30-ter. - (Avanzamento degli ufficiali dei ruoli
normali e speciali). - 1. Per l'avanzamento degli ufficiali
dei ruoli speciali provenienti dai ruoli dei marescialli e
gradi corrispondenti, ai fini dell'espletamento dei periodi
minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle
attribuzioni specifiche, sono conteggiati i periodi effettuati
nel ruolo di provenienza.
2. Il grado apicale raggiungibile dal personale
proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e
gradi corrispondenti; in tale grado il personale permane fino
al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in
quiescenza.
3. Al fine di evitare disparità di trattamento del
personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle
Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli
speciali, allo stesso personale dei ruoli normali, al termine
dei previsti corsi di formazione e al conseguimento della
laurea specialistica, è attribuito il grado di capitano. Il
personale che riveste il grado di sottotenente in servizio
permanente, inquadrato nel ruolo speciale, è promosso tenente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Gli anni di anzianità minima di grado richiesti per
l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale sono pertanto
rideterminati nella tabella 1 allegata al presente
decreto".
Art. 9.
(Disposizioni varie).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme
di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al
personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare si applicano, per quanto
compatibili e non in contrasto con la presente legge, al
personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei
sergenti.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora nelle norme di legge e regolamentari di cui al comma 1
si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche
della carriera dei sottufficiali, tali riferimenti devono
intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla
tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui allegato A
annesso alla presente legge.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere
delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio
decreto, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di
grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare, facente parte dei ruoli non
dirigenti e non direttivi, di cui alla medesima legge.
Art. 10.
(Norma finale).
1. Al personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia ad ordinamento militare che alla data di entrata in
vigore della presente legge si trova nella posizione di
ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima
legge ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista
dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge
sono comunque fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati
nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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