XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3475




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per le persone con disabilità sia fisiche sia mentali, tenuto conto delle condizioni particolari di disabilità.
        2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

            a) favorire la creazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali da parte delle persone diversamente abili, prevedendo norme agevolate per la loro assunzioni presso le imprese;

            b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle persone diversamente abili che intendano intraprendere le attività disciplinate dalla presente legge;

            c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone diversamente abili;

            d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle persone diversamente abili;

            e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone diversamente abili nei comparti maggiormente innovativi dei diversi settori produttivi.


Art. 2.

(Beneficiari).

        1. Possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

            a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da persone diversamente abili, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi alle persone diversamente abili e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da persone diversamente abili, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

            b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati alle persone diversamente abili.


Art. 3.

(Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività
imprenditoriali delle persone diversamente abili).

        1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività imprenditoriali delle persone diversamente abili, di seguito denominato "Fondo", iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 120 milioni di euro per il triennio 2003-2005, in ragione di 40 milioni di euro annui.


Art. 4.

(Incentivazione per la promozione di nuove attività
imprenditoriali e per l'acquisizione di servizi reali).

        1. A valere sulle disponibilità del Fondo, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

            a) contributi in conto capitale per l'acquisto di impianti e di attrezzature per l'avvio o per l'acquisizione di attività commerciali e turistiche o di attività nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

            b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità.

        2. A valere sulle disponibilità del Fondo, sono altresì concessi contributi fino a un ammontare pari al 60 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.


Art. 5.

(Comitato per le attività imprenditoriali).

        1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Comitato per le attività imprenditoriali delle persone diversamente abili, di seguito denominato "Comitato", composto dal Ministro delle attività produttive con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo, nonché da rappresentanti delle organizzazioni, associazioni ed enti che operano a favore delle persone diversamente abili.
        2. I rappresentanti non appartenenti ai Ministeri di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
        3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture, autonome e distaccate, messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.
        4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine alle attività previste dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sulle attività imprenditoriali delle persone diversamente abili.
        5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce opportune forme di collaborazione e coordinamento con i competenti organi ed enti dei settori dell'industria e dell'artigianato e si avvale di consulenti individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria.
        6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 50 mila euro a valere sulle disponibilità del Fondo.


Art. 6.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.


Art. 7.

(Iniziative delle regioni).

        1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle finalità stabilite dalla presente legge e di intesa con le associazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, predispongono adeguate campagne informative e istituiscono appositi servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività disciplinate dalla presente legge.
        2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e di consolidata esperienza in materia di attività imprenditoriali e che siano presenti nei territori di rispettiva competenza.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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