XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3475
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunità per le persone con
disabilità sia fisiche sia mentali, tenuto conto delle
condizioni particolari di disabilità.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in
particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo delle
attività imprenditoriali da parte delle persone diversamente
abili, prevedendo norme agevolate per la loro assunzioni
presso le imprese;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e
qualificare la professionalità delle persone diversamente
abili che intendano intraprendere le attività disciplinate
dalla presente legge;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione di persone
diversamente abili;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la
gestione delle imprese familiari da parte delle persone
diversamente abili;
e) promuovere la presenza delle imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione di persone
diversamente abili nei comparti maggiormente innovativi dei
diversi settori produttivi.
Art. 2.
(Beneficiari).
1. Possono accedere ai benefìci previsti dalla presente
legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da persone
diversamente abili, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi
alle persone diversamente abili e i cui organi di
amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da
persone diversamente abili, che operano nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni,
gli enti, le società di promozione imprenditoriale, anche a
capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione che
promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati
alle persone diversamente abili.
Art. 3.
(Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività
imprenditoriali delle persone diversamente abili).
1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle
attività imprenditoriali delle persone diversamente abili, di
seguito denominato "Fondo", iscritto in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive. La dotazione finanziaria del Fondo
è stabilita in 120 milioni di euro per il triennio 2003-2005,
in ragione di 40 milioni di euro annui.
Art. 4.
(Incentivazione per la promozione di nuove attività
imprenditoriali e per l'acquisizione di servizi reali).
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, ai soggetti
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono
essere concessi:
a) contributi in conto capitale per l'acquisto di
impianti e di attrezzature per l'avvio o per l'acquisizione di
attività commerciali e turistiche o di attività nei settori
dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi,
nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di
qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od
organizzativa;
b) contributi per l'acquisizione di servizi
destinati all'aumento della produttività, all'innovazione
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca
di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti,
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione
e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di
qualità.
2. A valere sulle disponibilità del Fondo, sono altresì
concessi contributi fino a un ammontare pari al 60 per cento
delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art. 5.
(Comitato per le attività imprenditoriali).
1. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito il Comitato per le attività imprenditoriali delle
persone diversamente abili, di seguito denominato "Comitato",
composto dal Ministro delle attività produttive con funzioni
di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali e
dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro
delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della piccola
industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e
del turismo, nonché da rappresentanti delle organizzazioni,
associazioni ed enti che operano a favore delle persone
diversamente abili.
2. I rappresentanti non appartenenti ai Ministeri di cui
al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle
attività produttive, su designazione delle organizzazioni di
appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e restano in carica tre anni. Per ogni
membro effettivo è nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due
vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso
si avvale del personale e delle strutture, autonome e
distaccate, messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma
1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione
generale in ordine alle attività previste dalla presente
legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione
sulle attività imprenditoriali delle persone diversamente
abili.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato
stabilisce opportune forme di collaborazione e coordinamento
con i competenti organi ed enti dei settori dell'industria e
dell'artigianato e si avvale di consulenti individuati tra
persone aventi specifiche competenze professionali ed
esperienze in materia di imprenditoria.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, è autorizzata la spesa annua di 50 mila euro a
valere sulle disponibilità del Fondo.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato
di attuazione della presente legge, presentando a tale fine
una relazione annuale al Parlamento.
Art. 7.
(Iniziative delle regioni).
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le
province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle
finalità stabilite dalla presente legge e di intesa con le
associazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 5, comma
1, predispongono adeguate campagne informative e istituiscono
appositi servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa e di supporto alle attività
disciplinate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e di
consolidata esperienza in materia di attività imprenditoriali
e che siano presenti nei territori di rispettiva
competenza.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.