XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3472




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la rete nazionale dei musei dell'emigrazione.
        2. La rete nazionale dei musei dell'emigrazione è formata dai musei dell'emigrazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da ogni altro museo individuato dalla Commissione di cui all'articolo 2.


Art. 2.

        1. E' istituita, presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, una Commissione nominata dal Ministro per gli italiani nel mondo e composta, oltre che da rappresentanti scelti dal Ministro per gli italiani nel mondo, da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e dei musei esistenti.
        2. Compito della Commissione è quello di stabilire i parametri e gli standard delle nuove sedi museali.
        3. Il Ministro per gli italiani nel mondo, con proprio decreto:

                a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;

                b) nomina gli organi dei musei;

                c) individua le sedi e le rispettive destinazioni funzionali dei musei.


Art. 3.

        1. I musei di cui all'articolo 1 hanno la finalità di concorrere e realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo e di favorire l'interscambio culturale e formativo con altre analoghe strutture italiane all'estero o straniere.
        2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i musei di cui all'articolo 1 anche mediante l'ausilio di supporti informatici a scopo divulgativo, si articolano nei seguenti settori:

                a) archivi storici dell'emigrazione italiana;

                b) archivi visivi, sonori e statistici;

                c) sezioni di didattica.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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