XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3472
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la rete nazionale dei musei
dell'emigrazione.
2. La rete nazionale dei musei dell'emigrazione è formata
dai musei dell'emigrazione esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché da ogni altro museo
individuato dalla Commissione di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1. E' istituita, presso la Direzione generale per gli
italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli
affari esteri, una Commissione nominata dal Ministro per gli
italiani nel mondo e composta, oltre che da rappresentanti
scelti dal Ministro per gli italiani nel mondo, da
rappresentanti del Ministero degli affari esteri e dei musei
esistenti.
2. Compito della Commissione è quello di stabilire i
parametri e gli standard delle nuove sedi museali.
3. Il Ministro per gli italiani nel mondo, con proprio
decreto:
a) adotta gli statuti dei musei di cui
all'articolo 1;
b) nomina gli organi dei musei;
c) individua le sedi e le rispettive destinazioni
funzionali dei musei.
Art. 3.
1. I musei di cui all'articolo 1 hanno la finalità di
concorrere e realizzare la maggiore integrazione possibile fra
la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo e di
favorire l'interscambio culturale e formativo con altre
analoghe strutture italiane all'estero o straniere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1,
i musei di cui all'articolo 1 anche mediante l'ausilio di
supporti informatici a scopo divulgativo, si articolano nei
seguenti settori:
a) archivi storici dell'emigrazione italiana;
b) archivi visivi, sonori e statistici;
c) sezioni di didattica.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.