XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3463




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali a giornali quotidiani, periodici e riviste, escluse le pubblicazioni di carattere pornografico, e per l'acquisto di libri, fino all'importo di euro 300, per la parte che eccede euro 100".

        2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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