XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3463
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni
per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di
abbonamenti annuali a giornali quotidiani, periodici e
riviste, escluse le pubblicazioni di carattere pornografico, e
per l'acquisto di libri, fino all'importo di euro 300, per la
parte che eccede euro 100".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.