XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3461-A




TESTO
approvato, in prima
deliberazione,
dal Senato della
Repubblica
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

(Modifiche dell'articolo
117
della Costituzione).
(Modifiche dell'articolo
117
della Costituzione).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
Identico.

"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale".


Art. 2.
Art. 2.

(Disposizioni concernenti
le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di
Trento e di Bolzano).
(Disposizioni concernenti
le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di
Trento e di Bolzano).

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Identico.



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