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1. Dopo il quarto comma
dell'articolo 117 della
Costituzione è inserito il
seguente: |
Identico. |
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"Le Regioni attivano la
competenza legislativa
esclusiva per le seguenti
materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia locale". |
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1. Sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente
legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni
a statuto speciale ed alle
Province autonome di Trento e
di Bolzano, per le parti in
cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite. |
Identico. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |