XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3460
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono sospese in via definitiva le vendite, previo
incanto o vendita in economia, dei cavalli riformati
dell'Esercito italiano, dell'Arma dei Carabinieri, della
Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e di enti
pubblici nazionali o locali.
2. Per i cavalli adibiti al servizio presso le Forze
armate e le Forze di polizia, è posto il vincolo del divieto
di macellazione. Per ogni cavallo adibito al servizio presso
le Forze armate e le Forze di polizia, è compilato il
documento di identificazione che scorta gli equidi registrati,
di cui alla decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1999, della
Commissione, e successive modificazioni. I cavalli provvisti
di documento di identificazione, quando riformati, sono
ospitati a vita presso strutture delle Forze armate e delle
Forze di polizia ovvero affidati gratuitamente a privati con
il medesimo vincolo del divieto di macellazione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità
e criteri dell'affidamento di cui al comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 400.000 euro per il triennio 2003-2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.