XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3460




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono sospese in via definitiva le vendite, previo incanto o vendita in economia, dei cavalli riformati dell'Esercito italiano, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e di enti pubblici nazionali o locali.
        2. Per i cavalli adibiti al servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia, è posto il vincolo del divieto di macellazione. Per ogni cavallo adibito al servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia, è compilato il documento di identificazione che scorta gli equidi registrati, di cui alla decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1999, della Commissione, e successive modificazioni. I cavalli provvisti di documento di identificazione, quando riformati, sono ospitati a vita presso strutture delle Forze armate e delle Forze di polizia ovvero affidati gratuitamente a privati con il medesimo vincolo del divieto di macellazione.
        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità e criteri dell'affidamento di cui al comma 2.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400.000 euro per il triennio 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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