XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3459
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e
organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o
sociali).
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone
fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in favore di associazioni e altre
organizzazioni non lucrative residenti nel territorio
nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel
limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato.
2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del
comma 1 anche le spese per prestiti al personale e le
remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in
favore delle associazioni e organizzazioni di cui al medesimo
comma 1.
3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le
erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui
statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire
ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla
conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i
loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica,
in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.
4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario
delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto
registrato e si considera comunque sussistente per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica e per le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte
del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e analiticità le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la
redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Art. 2.
(Regime sanzionatorio).
1. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni
dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di
deducibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del
duecento per cento.
2. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita
in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente
beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero
rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente
beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido
con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e
per le sanzioni applicate.
Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni).
1. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 1 la deducibilità di cui al medesimo articolo
1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da
altre disposizioni di legge.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo
10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo
13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: "f)
e g)" sono sostituite dalle seguenti: "e
f)";
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole:
", i-bis) e i-quater)" sono sostituite dalle
seguenti: "e i-bis)".