XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3451
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio per l'alimentazione e la
nutrizione umana).
1. E' istituto, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Osservatorio per l'alimentazione e la nutrizione
umana, di seguito denominato "Osservatorio".
Art. 2.
(Funzioni dell'Osservatorio).
1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) attività di censimento e di monitoraggio della
ricerca in ambito alimentare;
b) analisi dei consumi e delle informazioni
alimentari di maggiore diffusione;
c) verifica degli orientamenti dei consumatori e
promozione di scambi continui di informazioni con esperti e
specialisti del settore;
d) diffusione delle informazioni specialistiche
relative al settore nutrizionale, finalizzate ad una corretta
forma di alimentazione.
2. L'Osservatorio censisce tutte le ricerche e le
pubblicazioni realizzate in ambito alimentare e
nutrizionale.
3. L'Osservatorio verifica periodicamente la qualità e
l'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli
interventi realizzati ai fini educativi e didattici nel
settore alimentare e nutrizionale.
4. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituita una apposita
banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il
coordinamento dei dati stessi, a promuovere la collaborazione
tra i soggetti interessati e ad evitare duplicazioni delle
ricerche e delle indagini.
Art. 3.
(Istituzione e funzioni del Comitato nazionale per
l'alimentazione e la nutrizione umana).
1. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituito il Comitato
nazionale per l'alimentazione e la nutrizione umana, di
seguito denominato "Comitato", che ne assume la direzione
scientifica. Il Comitato, in particolare, ha il compito di
elaborare le linee guida e i documenti di supporto scientifico
eventualmente necessari agli interventi in materia del Governo
e delle altre autorità competenti.
2. Il Comitato provvede all'unificazione e al
coordinamento delle diverse iniziative riguardanti la ricerca
e la diffusione della cultura nutrizionale in campo
nazionale.
3. Il Comitato provvede, altresì, all'analisi delle
ricerche e delle informazioni concernenti l'alimentazione e la
nutrizione umana, selezionando quelle che possono avere un
impatto positivo sulle scelte dei consumatori e promuovendone
la diffusione in modo da renderle accessibili agli utenti.
4. Il Comitato può proporre nuove linee di ricerca e di
modelli operativi nel settore alimentare e nutrizionale, in
particolare su problematiche di grande rilievo sociale, nonché
strategie innovative di intervento.
Art. 4.
(Composizione del Comitato e
dell'Osservatorio).
1. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante designato da ciascuno dei
seguenti Ministeri ed organismi:
1) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
2) Ministero delle politiche agricole e forestali;
3) Ministero della salute;
4) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
5) Ministero dell'economia e delle finanze:
6) Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
b) da due rappresentanti delle regioni designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) da esperti nominati sulla base delle specifiche
professionalità.
2. Il Comitato è presieduto da un professore universitario
di prima fascia nelle materie della nutrizione e
dell'alimentazione umana, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri tra gli esperti di cui al comma 1,
lettera c).
3. I componenti del Comitato, compreso il presidente,
durano in carica quattro anni e possono essere confermati per
altri quattro anni.
4. L'Osservatorio è composto da un presidente, individuato
tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni
pubbliche in servizio nella qualifica da almeno dieci anni, da
un segretario generale e da esperti del settore alimentare e
nutrizionale.
5. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente,
durano in carica quattro anni e possono esser confermati per
altri quattro anni.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il presidente dell'Osservatorio, sono nominati i
componenti del Comitato, nonché i componenti, compresi il
presidente e il segretario generale, dell'Osservatorio.
Art. 5.
(Organizzazione).
1. All'organizzazione dell'Osservatorio e del Comitato si
provvede con apposito regolamento emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta, del Presidente del Consiglio dei ministri, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Per lo svolgimento delle relative attività,
l'Osservatorio e il Comitato possono, altresì, avvalersi delle
strutture e delle risorse della Presidenza del Consiglio dei
ministri e degli altri Ministeri interessati.
3. L'Osservatorio può stipulare convenzioni, per
specifiche questioni, con enti, istituti, associazioni e
università, pubblici e privati, operanti nel settore
dell'alimentazione e nutrizione umana.
Art. 6.
(Gruppi di lavoro).
1. Al fine di garantire una migliore funzionalità
dell'Osservatorio e in relazione a specifiche esigenze, con
provvedimento del Ministro per le politiche comunitarie, su
proposta motivata del presidente dell'Osservatorio, sono
costituiti appositi gruppi di lavoro composti da esperti delle
tematiche in oggetto.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2.500.000 euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.