XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3446




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č sostituito dal seguente:

        "1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivitā della delibera o dalla data di immediata eseguibilitā nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di revisore non č immediatamente rieleggibile allo scadere del mandato. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore č limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444".



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