XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3446
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 235 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č sostituito dal
seguente:
"1. L'organo di revisione contabile dura in carica
tre anni a decorrere dalla data di esecutivitā della delibera
o dalla data di immediata eseguibilitā nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3. Chi ha ricoperto per due mandati
consecutivi la carica di revisore non č immediatamente
rieleggibile allo scadere del mandato. Ove nei collegi si
proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata
dell'incarico del nuovo revisore č limitata al tempo residuo
sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a
decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui
agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444".