XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3438
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono considerate di interesse nazionale la tutela e la
valorizzazione delle aree culturali, religiose e ambientali
site nel territorio del subappennino Dauno.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
beni religiosi, artistici, storici, archeologici e ambientali
di rilievo nazionale ed internazionale, di cui al comma 1.
3. Sui beni individuati ai sensi del comma 2 sono previsti
interventi di recupero e di valorizzazione finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) sistemazione e conservazione dei vari siti
artistici, storici, archeologici e ambientali;
b) realizzazione di collegamenti e di sistemi di
distribuzione dei percorsi pedonali e predisposizione di
itinerari attrezzati e integrati da aree di parcheggio;
c) qualificazione del comparto turistico mediante
interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio
storico-artistico, la sistemazione di aree boschive e la
costituzione di parchi o riserve naturali, al fine di dare
impulso alle attività turistiche e per la riqualificazione
delle strutture ricettive presenti.
Art. 2.
1. La provincia di Foggia, d'intesa con i comuni
interessati e sentite le autorità ecclesiastiche locali,
promuove e coordina la realizzazione del programma di cui
all'articolo 1.
2. Il programma è adottato in una apposita conferenza dei
servizi cui partecipano le amministrazioni statali, regionali,
provinciali e locali nonché gli enti economici e culturali
interessati, competenti per territorio.
3. Il programma definisce gli interventi, i tempi e i
soggetti competenti alla sua attuazione e provvede alla
ripartizione delle risorse attribuite dalla presente legge o
da altre disposizioni vigenti nonché delle altre risorse
eventualmente disponibili, purché finalizzate al programma
medesimo.
Art. 3.
1. L'approvazione del programma di cui all'articolo 1
obbliga i soggetti competenti alla realizzazione degli
interventi previsti e all'adozione di tutti gli atti necessari
entro sei mesi dall'approvazione medesima.
Art. 4.
1. La provincia di Foggia può delegare agli enti di cui
all'articolo 2, comma 2, il compimento di specifiche
attività.
2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità
riservata alle cooperative costituite da disoccupati, che
intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità
della presente legge possono presentare progetti atti al
recupero e alla valorizzazione del territorio del subappennino
Dauno, a valere sulle relative disponibilità.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.