XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3438




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono considerate di interesse nazionale la tutela e la valorizzazione delle aree culturali, religiose e ambientali site nel territorio del subappennino Dauno.
        2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni religiosi, artistici, storici, archeologici e ambientali di rilievo nazionale ed internazionale, di cui al comma 1.
        3. Sui beni individuati ai sensi del comma 2 sono previsti interventi di recupero e di valorizzazione finalizzati ai seguenti obiettivi:

            a) sistemazione e conservazione dei vari siti artistici, storici, archeologici e ambientali;

            b) realizzazione di collegamenti e di sistemi di distribuzione dei percorsi pedonali e predisposizione di itinerari attrezzati e integrati da aree di parcheggio;

            c) qualificazione del comparto turistico mediante interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la sistemazione di aree boschive e la costituzione di parchi o riserve naturali, al fine di dare impulso alle attività turistiche e per la riqualificazione delle strutture ricettive presenti.


Art. 2.

        1. La provincia di Foggia, d'intesa con i comuni interessati e sentite le autorità ecclesiastiche locali, promuove e coordina la realizzazione del programma di cui all'articolo 1.
        2. Il programma è adottato in una apposita conferenza dei servizi cui partecipano le amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali nonché gli enti economici e culturali interessati, competenti per territorio.
        3. Il programma definisce gli interventi, i tempi e i soggetti competenti alla sua attuazione e provvede alla ripartizione delle risorse attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni vigenti nonché delle altre risorse eventualmente disponibili, purché finalizzate al programma medesimo.


Art. 3.

        1. L'approvazione del programma di cui all'articolo 1 obbliga i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti e all'adozione di tutti gli atti necessari entro sei mesi dall'approvazione medesima.


Art. 4.

        1. La provincia di Foggia può delegare agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, il compimento di specifiche attività.
        2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità riservata alle cooperative costituite da disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità della presente legge possono presentare progetti atti al recupero e alla valorizzazione del territorio del subappennino Dauno, a valere sulle relative disponibilità.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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